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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15513/2023

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: FINCOS –Costruzioni e partecipazioni finanziarie e immobiliari s.r.l., in persona del legale rappresentane p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, v.le dei Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle ENTRATE,in persona del direttore p.t. , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - Resistente [OSCURATO:PERSONA] lesentenze n. 720 / 0 1 /201 1 e n. 6496/06/2015 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositat e il 1 2 . 1 2 .201 1 e il 9.12.2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 4 ottobre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Alla ricorrente fu notificata una cartella di pagamento, emessa ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e relativa all’anno d’imposta 2003, con cui l’Agenzia delle entrate recuperò ad imponibile il credito d’imposta di Sentenza –Notifica postale –l-890/1982 - Vizi - RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel.

Federici € 189.289,00, maturato nell ’anno 1997 , mai utilizzato dalla società ed esposto per la prima volta nella dichiarazione Unico 2004.

Questa adì la Commissione tributaria provinciale di Roma,spiegando che quel credito d’imposta era emerso nell’anno 1997, senza che mai fosse stato contestato.

Negli anni successivi, sino al 2002, omise di presentare dichiarazioni.

Avendopoi provveduto, ex art. 9 della l. 27 dicembre 2002 , n. 289,alla definizione di tali irregolarità , con l’Unico 2004, relativo al l’anno d’imposta 2003, espose quel c redito nel rigo VL

26. Contestò pertanto l’illegittimo disconoscimento del credito ed il suo recupero ad imponibile.

Con sentenza n. 364/16/2009 il giudice di primo grado accolse il ricorso della società, annullando la cartella.

Il 26 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA] notificò invece alla ricorrente la cartella di pagamento ora controversa, recante l’iscrizione a ruolo, operata dall’Agenzia delle entrate e relativa all’anno 2003, sulla base della sentenza n. 720/01/2011 del 12 dicembre 2011, emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

La contribuente, assumendo di non essere mai venuta a conoscenza della suddetta pronuncia, né del cui relativo giudizio, solo dopo ricerche presso l’ufficio giudiziario ne apprese l’esistenza, facendosi rilasciare copia in data 30 marzo 2015.

Sulla base di queste premesse, denunciando di non aver mai avuto conoscenza dell’impugnazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, a sé favorevole, e del giudizio seguitone, esitato nella riforma della sentenza appellata dall’Amministrazione finanziaria e nel rigetto conseguente del proprio ricorso introduttivo, la società ha a sua volta impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza della Commissione regionale n. 720/01/2011, chiedendo a tal fine la rimessione in termini, affidata a cinque ragioni, e nel merito affidandosi a otto motivi, a loro volta sottoarticolati,e chiedendone la cassazione.

L’Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale “atto di costituzione” ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con separato ricorso la società ha impugnato la sentenza n. 6496/06/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata il 9.12.2015.

Ha riferito che avverso la medesima sentenza n. 720/01/2011 fu proposto ricorso per revocazione dinanzi alla Commissione tributaria RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel.

Federici regionale del Lazio, denunciando l’errore compiuto dal giudice regionale, non avvedutosi della nullità della notifica dell’a tto d’appello d ell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 364/16/2009 della Commissione provinciale romana, favorevole alla contribuente. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso con la pronuncia ora al vaglio della Corte, ritenendo insussistenti i presupposti per la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo la rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza n. 720/01/2011, nel merito affi dandosi a cinque motivi.

Anche in questo giudizio l’Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale “atto di costituzione” ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2022 , previa loro r iunione, l e causesono state riservat e e decis e .

Considerato che Nel ricorso iscritto con R.G. n. 14118/2015 la societàha innanzitutto chiesto di essere rimessa in termini per l’impugnazione della sentenza n. 720/01/2011, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.

A tal fine, nel ricorso, ha rappresentato che la notifica della impugnazione della pronuncia di primo grado è stata compiuta: in violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 139, 149 e 156 cod. proc. civ., degli artt. 7, comma 4, e 14 della l. 20 novembre 1982, n. 890, nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, 111 Costituzione e 6 della Carta europea dei Diritti dell’Uomo, perché l’atto è stato notificato ad un destinatario errato (avv. [OSCURATO:PERSONA] invece che al difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed è stato rilasciato ad un “collega” del destinatario senza indicazioni delle generalità né apposizione di sottoscrizione leggibile, rendendo non identificabile il consegnatario e così impedendo il rispetto del principio della conoscenza effettiva della notificazione dell’atto processuale; in violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., degli artt.16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 139, 149 e 156cod. proc. civ., degli artt. 7, comma 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 cod.RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel.

Federici proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, per l’inidoneità di qualunque ragionamento presuntivo sulla conoscenza effettiva dell’atto processuale; in violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., degli artt. 139, 140e 149 cod. proc. civ., degli artt. 4, 7 e 8 , l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 e 156 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, quanto alla contraddittorietà della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R, relativa alla notificazione dell’atto, nella quale l’agente notificatore per un verso attestava il rilascio della notificazione nelle mani del terzo (non meglio identificato), a tal fine procedendo dunque ai sensi dell’art. 7 della l. 890 del 1982, e ad un tempo attestando il deposito del plico presso l’ufficio postale, secondo la previsione dell’art. 8 della l. 890/82; in violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 2, 3,6, e dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 e 156 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, quanto al mancato invio della raccomandata informativa prescritta nell’ipotesi di notificazione nelle mani di persona diversa dal destinatario; in violazione e falsa applicazione degli artt. 3e 14 della l. n. 890 del 1982, degli artt. 16, 17 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 149 e 156 cod. proc. civ., nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 111 Costituzione e 6 CEDU, quanto alla mancata trascrizione di tutti i dati nella cartolina di spedizione della notificazione da parte del messo speciale dell’Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha in ogni caso censurato la sentenza impugnata, denunciando: con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., dell’art. 27, 22, 23, 49, 16 e 17 del d.l.gs. n. 546 del 1992, 149 e 156 cod. proc. civ., 4, 5, 7, 8 e 14 della l. n. 890 del 1982, dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la pronuncia, nel rendere un giudizio implicito di ammissibilità del ricorso in appello, è incorsa in un error in procedendo, o per non aver verificato preliminarmente l’ammissibilità dello stesso, o perché, nel compiere l’esame preliminare, non si è avveduta dell’inammissibilità dell’appello per vizio notificatorio;RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel.

Federici con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 139, 149 e 156 cod. proc. civ., degli artt. 7, comma 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la pronuncia, nell’ipotesi di giudizio implicito sul buon fine della notificazione dell’atto d’appello, è affetta da error in procedendo, attese le irregolarità e carenze dell’attività di consegna dell’atto al consegnatario, non identificato né identificabile; con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 139, 149 e 156 cod. proc. civ., degli artt. 7, comma 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la pronuncia sarebbeincorsa in un errore processuale per l’ipotesi in cui con essa si fosse presuntivamente ritenuta l’avvenuta conoscenza effettiva dell’atto processuale da parte del destinatario della notificazione; con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., degli artt. 139, 139 e 140 cod. proc. civ., degli artt. 4, 7 e 8, l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 e 156 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’errore in cui è caduta la pronuncia, ove abbia presuntivamente ritenuto compiuta la notificazione dell’atto giudiziale, nonostante la contraddittorietà della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R, relativa alla notificazione dell’atto, nella quale l’agente notificatore per un verso attestava il rilascio dell’atto nelle mani del terzo (non meglio identificato), a tal fine procedendo dunque ai sensi dell’art. 7 della l. 890 del 1982, e ad un tempo attestavail deposito del plico presso l’ufficio postale, secondo la previsione dell’art. 8 della l. 890 del 1982; con il quinto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 2, 3, 6, e dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 e 156 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’erroneità della pronuncia per non essersi avveduta del mancato invio della raccomandata informativa RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel.

Federici prescritta nell’ipotesi di notificazione nelle mani di persona diversa dal destinatario; con il sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 della l. n. 890 del 1982, degli artt. 16, 17 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 149 e 156 cod. proc. civ., nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere incorsa la pronuncia in errore non avvedendosi che il messo speciale dell’Agenzia delle entrate non aveva trascritto tutti i dati nella cartolina di spedizione della notificazione; con il settimo motivo la nullità della pronuncia per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto allaomessa motivazione sulla corretta notificazione del plico raccomandato; con l’ottavo motivo per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sulla validità o meno della notificazione dell’atto d’appello.

Esaminando, con ordine, la preliminare istanza di rimessione della ricorrente nei termini per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 720/01/2011, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., essa trova accoglimento per le ragioni appresso illustrate.

Nel ricorso, richiamando una pluralità di norme processuali e sostanziali, che si assumono violate nel compimento della procedura di notificazione dell’appello avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale n. 364/16/2009, la società denuncia l’inesistenza della notifica, con conseguente impossibilità della relativa conoscenza da parte sua, sia perché l’atto sarebbe stato indirizzato ad un destinatario errato (avv. [OSCURATO:PERSONA] invece che al difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA]), e rilasciato ad un “collega” del destinatario senza indicarne le generalità né farne apporre una sottoscrizione leggibi le, sia, soprattutto, perché la documentazione attestante le operazioni di notifica si rivelano contraddittorie.

Nella speciesostiene che da lla ricevuta di ritorno della raccomandata A/R emergerebbe che l’agente notificatore ha attestato il rilascio dell ’ a tto notificato nelle mani d i un terzo (non meglio identificato), a tal fine procedendo dunque ai sensi dell’art. 7 della l. 890 del 1982, ma allo stesso RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel.

Federici tempo ha attestato il deposito del plico presso l’ufficio postale per mancata consegna dell’atto al domicilio, secondo la previsione dell’art. 8 della l. 890 del 1982.

Sarebbe peraltro omesso l’invio della raccomandata informativa prescritta nell’ipotesi di notificazione nelle mani di persona diversa dal destinatario, così come risulta omessa da parte del messo speciale dell’Agenzia delle entrate l a trascrizione di tutti i dati nella cartolina di spedizione della notificazione.

Ebbene, dall’esame della documentazione riprodotta nel corpo del ricorso (pagg. 7, 8) si evince effettivamente la parziale compilazione della relata di notifica, curata dal messo speciale dell’Agenzia delle entrate ai fini della spedizione postale, ma ciò nel concreto non ne inficia la validità .

Emerge invece la totale contraddittorietà del la ricevuta di ritorno della raccomandata, e questo assume rilevanza assorbente ai fini della valutazione di ritualità della notificazione.

In particolare, si evince che l’atto spedito per raccomandata fu indirizzato alla via de protonobilissimi 8, in Lecce, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo esattodel difensore, il cui cognome corretto era tuttavia Bortone) e fu ricevuto e ritirato da un indistinto “collega” il 30.11.2010.

A questo punto però, mentre dai segni apposti sul predetto avviso di ricevimento risulterebbe emessa una “comunicazione di avvenuta notifica” (CAN), riportata in verticale ed in corrispondenza del primo riquadro a sinistra, dedicato alla “consegna del plico a domicilio”, riquadro ove si evidenziano anche dei segni indistinti ed illeggibili apposti nel rigo sottostante il “delegato del comandante (del corpo o reparto)”, oltre che, nel rigo ulteriormente sottostante, della data e della firma dell’addetto al recapito, nel riquadro successivo, dedicato alla “mancata consegna del plico a domicilio”, risulta compilata la parterelativa al deposito delmedesimo plico presso l’ufficio, con sottoriportato il numero di raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito del plico (CAD).

È palese pertanto una netta confusione nella descrizione delle operazioni di notifica dell’atto d’appello, ed in particolare non è affatto comprensibile se nella ricevuta di ritorno si sia attestata la notifica eseguita presso il domicilio, sebbene nelle mani di un terzo, o una mancata consegna del plico a domicilio.RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel.

Federici A tal fine è appena il caso di evidenziare che le modalità conseguenti alla notifica al domicilio del destinatario, nelle mani di un terzo, e quelle conseguenti alla mancata notifica presso il domicilio, sono diversamente disciplinate dagli artt. 7 ed 8 della l. 20 novembre 1982, n. 890, e distinti sono gli adempimenti cui è tenuto l’operatore postale.

La totale contraddittorietà delle modalità di notifica dell’atto d’appello della sentenza del giudice di primo grado, favorevole alla società, non consentono dunque di ritenere che la società abbia avuto conoscenza, anche sotto il solo profilo della conoscibilità, dell’impugnazione.

Sussistono allora i presupposti per rimettere in termini la contribuente, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., ai fini della proposizione del ricorso per cassazione.

Per le stesse ragioni, appena esplicitate , vanno accolti i motivi con i quali, nel merito, la società ha impugnato la sentenza n. 720/01/2011.

Essi possono essere trattati congiuntamente perché connessi, risolvendosi, sotto il profilo dell’error in procedendo, nella denuncia dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice regionale che, a fronte della mancata costituzione dell’appellata, non si è avveduto della inesistenza della notifica dell’atto d’appello e comunque della sua nullità, con conseguente necessità, quanto meno, di ordinare all’appellante la rinnovazione della notifica.

Si tratta di attività preliminare, cui il giudice d’appello era tenuto e che nel caso di specie risulta del tutto omessa, con conseguente nullità dei successivi atti processuali e della stessa sentenza pronunciata.

Questa va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, dovrà procedere al riesame del ricorso d’appello dell’Agenzia delle entrate.

L’esito del giudizio iscritto nel R.G. al n. 14118/2015 comporta l’inammissibilitàsopravvenuta del ricorso per revocazione, iscritto nel R.G. al n. 14540/2016, qui riunito al primo.

L’inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo ricorso esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del dPR n. 115/2002.RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel.

Federici P.Q.M.

Dispone la riunione della causa iscritta nel R.G. con n. 14540/2016 alla causa iscritta nel R.G. con n. 14118/2015.

Rimette la ricorrente nei termini, ex art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.

Accoglie il ricorso iscritto nel R.G. al n. 14118/2015, cassa la sentenza n. 720/01/2011, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: FINCOS –Costruzioni e partecipazioni finanziarie e immobiliari s.r.l., in persona del legale rappresentane p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, v.le dei Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle ENTRATE,in persona del direttore p.t. , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - Resistente [OSCURATO:PERSONA] lesentenze n. 720 / 0 1 /201 1 e n. 6496/06/2015 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositat e il 1 2 . 1 2 .201 1 e il 9.12.2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 4 ottobre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Alla ricorrente fu notificata una cartella di pagamento, emessa ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e relativa all’anno d’imposta 2003, con cui l’Agenzia delle entrate recuperò ad imponibile il credito d’imposta di Sentenza –Notifica postale –l-890/1982 - Vizi - RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel. Federici € 189.289,00, maturato nell ’anno 1997 , mai utilizzato dalla società ed esposto per la prima volta nella dichiarazione Unico 2004. Questa adì la Commissione tributaria provinciale di Roma,spiegando che quel credito d’imposta era emerso nell’anno 1997, senza che mai fosse stato contestato. Negli anni successivi, sino al 2002, omise di presentare dichiarazioni. Avendopoi provveduto, ex art. 9 della l. 27 dicembre 2002 , n. 289,alla definizione di tali irregolarità , con l’Unico 2004, relativo al l’anno d’imposta 2003, espose quel c redito nel rigo VL 26. Contestò pertanto l’illegittimo disconoscimento del credito ed il suo recupero ad imponibile. Con sentenza n. 364/16/2009 il giudice di primo grado accolse il ricorso della società, annullando la cartella. Il 26 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA] notificò invece alla ricorrente la cartella di pagamento ora controversa, recante l’iscrizione a ruolo, operata dall’Agenzia delle entrate e relativa all’anno 2003, sulla base della sentenza n. 720/01/2011 del 12 dicembre 2011, emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. La contribuente, assumendo di non essere mai venuta a conoscenza della suddetta pronuncia, né del cui relativo giudizio, solo dopo ricerche presso l’ufficio giudiziario ne apprese l’esistenza, facendosi rilasciare copia in data 30 marzo 2015. Sulla base di queste premesse, denunciando di non aver mai avuto conoscenza dell’impugnazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, a sé favorevole, e del giudizio seguitone, esitato nella riforma della sentenza appellata dall’Amministrazione finanziaria e nel rigetto conseguente del proprio ricorso introduttivo, la società ha a sua volta impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza della Commissione regionale n. 720/01/2011, chiedendo a tal fine la rimessione in termini, affidata a cinque ragioni, e nel merito affidandosi a otto motivi, a loro volta sottoarticolati,e chiedendone la cassazione. L’Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale “atto di costituzione” ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Con separato ricorso la società ha impugnato la sentenza n. 6496/06/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata il 9.12.2015. Ha riferito che avverso la medesima sentenza n. 720/01/2011 fu proposto ricorso per revocazione dinanzi alla Commissione tributaria RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel. Federici regionale del Lazio, denunciando l’errore compiuto dal giudice regionale, non avvedutosi della nullità della notifica dell’a tto d’appello d ell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 364/16/2009 della Commissione provinciale romana, favorevole alla contribuente. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso con la pronuncia ora al vaglio della Corte, ritenendo insussistenti i presupposti per la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo la rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza n. 720/01/2011, nel merito affi dandosi a cinque motivi. Anche in questo giudizio l’Agenzia delle entrate ha depositato un irrituale “atto di costituzione” ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2022 , previa loro r iunione, l e causesono state riservat e e decis e . Considerato che Nel ricorso iscritto con R.G. n. 14118/2015 la societàha innanzitutto chiesto di essere rimessa in termini per l’impugnazione della sentenza n. 720/01/2011, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. A tal fine, nel ricorso, ha rappresentato che la notifica della impugnazione della pronuncia di primo grado è stata compiuta: in violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 139, 149 e 156 cod. proc. civ., degli artt. 7, comma 4, e 14 della l. 20 novembre 1982, n. 890, nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 6, l. 27 luglio 2000, n. 212, 111 Costituzione e 6 della Carta europea dei Diritti dell’Uomo, perché l’atto è stato notificato ad un destinatario errato (avv. [OSCURATO:PERSONA] invece che al difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed è stato rilasciato ad un “collega” del destinatario senza indicazioni delle generalità né apposizione di sottoscrizione leggibile, rendendo non identificabile il consegnatario e così impedendo il rispetto del principio della conoscenza effettiva della notificazione dell’atto processuale; in violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., degli artt.16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 139, 149 e 156cod. proc. civ., degli artt. 7, comma 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 cod.RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel. Federici proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, per l’inidoneità di qualunque ragionamento presuntivo sulla conoscenza effettiva dell’atto processuale; in violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., degli artt. 139, 140e 149 cod. proc. civ., degli artt. 4, 7 e 8 , l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 e 156 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, quanto alla contraddittorietà della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R, relativa alla notificazione dell’atto, nella quale l’agente notificatore per un verso attestava il rilascio della notificazione nelle mani del terzo (non meglio identificato), a tal fine procedendo dunque ai sensi dell’art. 7 della l. 890 del 1982, e ad un tempo attestando il deposito del plico presso l’ufficio postale, secondo la previsione dell’art. 8 della l. 890/82; in violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 2, 3,6, e dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 e 156 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, quanto al mancato invio della raccomandata informativa prescritta nell’ipotesi di notificazione nelle mani di persona diversa dal destinatario; in violazione e falsa applicazione degli artt. 3e 14 della l. n. 890 del 1982, degli artt. 16, 17 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 149 e 156 cod. proc. civ., nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 111 Costituzione e 6 CEDU, quanto alla mancata trascrizione di tutti i dati nella cartolina di spedizione della notificazione da parte del messo speciale dell’Agenzia delle entrate. La ricorrente ha in ogni caso censurato la sentenza impugnata, denunciando: con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., dell’art. 27, 22, 23, 49, 16 e 17 del d.l.gs. n. 546 del 1992, 149 e 156 cod. proc. civ., 4, 5, 7, 8 e 14 della l. n. 890 del 1982, dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la pronuncia, nel rendere un giudizio implicito di ammissibilità del ricorso in appello, è incorsa in un error in procedendo, o per non aver verificato preliminarmente l’ammissibilità dello stesso, o perché, nel compiere l’esame preliminare, non si è avveduta dell’inammissibilità dell’appello per vizio notificatorio;RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel. Federici con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 139, 149 e 156 cod. proc. civ., degli artt. 7, comma 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la pronuncia, nell’ipotesi di giudizio implicito sul buon fine della notificazione dell’atto d’appello, è affetta da error in procedendo, attese le irregolarità e carenze dell’attività di consegna dell’atto al consegnatario, non identificato né identificabile; con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 139, 149 e 156 cod. proc. civ., degli artt. 7, comma 4, e 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la pronuncia sarebbeincorsa in un errore processuale per l’ipotesi in cui con essa si fosse presuntivamente ritenuta l’avvenuta conoscenza effettiva dell’atto processuale da parte del destinatario della notificazione; con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., degli artt. 139, 139 e 140 cod. proc. civ., degli artt. 4, 7 e 8, l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 e 156 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’errore in cui è caduta la pronuncia, ove abbia presuntivamente ritenuto compiuta la notificazione dell’atto giudiziale, nonostante la contraddittorietà della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R, relativa alla notificazione dell’atto, nella quale l’agente notificatore per un verso attestava il rilascio dell’atto nelle mani del terzo (non meglio identificato), a tal fine procedendo dunque ai sensi dell’art. 7 della l. 890 del 1982, e ad un tempo attestavail deposito del plico presso l’ufficio postale, secondo la previsione dell’art. 8 della l. 890 del 1982; con il quinto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 2, 3, 6, e dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, nonché degli artt. 101 e 156 cod. proc. civ., 6, l. n. 212 del 2000, 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’erroneità della pronuncia per non essersi avveduta del mancato invio della raccomandata informativa RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel. Federici prescritta nell’ipotesi di notificazione nelle mani di persona diversa dal destinatario; con il sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 della l. n. 890 del 1982, degli artt. 16, 17 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 149 e 156 cod. proc. civ., nonché degli artt. 101 cod. proc. civ., 111 Costituzione e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere incorsa la pronuncia in errore non avvedendosi che il messo speciale dell’Agenzia delle entrate non aveva trascritto tutti i dati nella cartolina di spedizione della notificazione; con il settimo motivo la nullità della pronuncia per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto allaomessa motivazione sulla corretta notificazione del plico raccomandato; con l’ottavo motivo per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sulla validità o meno della notificazione dell’atto d’appello. Esaminando, con ordine, la preliminare istanza di rimessione della ricorrente nei termini per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 720/01/2011, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., essa trova accoglimento per le ragioni appresso illustrate. Nel ricorso, richiamando una pluralità di norme processuali e sostanziali, che si assumono violate nel compimento della procedura di notificazione dell’appello avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale n. 364/16/2009, la società denuncia l’inesistenza della notifica, con conseguente impossibilità della relativa conoscenza da parte sua, sia perché l’atto sarebbe stato indirizzato ad un destinatario errato (avv. [OSCURATO:PERSONA] invece che al difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA]), e rilasciato ad un “collega” del destinatario senza indicarne le generalità né farne apporre una sottoscrizione leggibi le, sia, soprattutto, perché la documentazione attestante le operazioni di notifica si rivelano contraddittorie. Nella speciesostiene che da lla ricevuta di ritorno della raccomandata A/R emergerebbe che l’agente notificatore ha attestato il rilascio dell ’ a tto notificato nelle mani d i un terzo (non meglio identificato), a tal fine procedendo dunque ai sensi dell’art. 7 della l. 890 del 1982, ma allo stesso RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel. Federici tempo ha attestato il deposito del plico presso l’ufficio postale per mancata consegna dell’atto al domicilio, secondo la previsione dell’art. 8 della l. 890 del 1982. Sarebbe peraltro omesso l’invio della raccomandata informativa prescritta nell’ipotesi di notificazione nelle mani di persona diversa dal destinatario, così come risulta omessa da parte del messo speciale dell’Agenzia delle entrate l a trascrizione di tutti i dati nella cartolina di spedizione della notificazione. Ebbene, dall’esame della documentazione riprodotta nel corpo del ricorso (pagg. 7, 8) si evince effettivamente la parziale compilazione della relata di notifica, curata dal messo speciale dell’Agenzia delle entrate ai fini della spedizione postale, ma ciò nel concreto non ne inficia la validità . Emerge invece la totale contraddittorietà del la ricevuta di ritorno della raccomandata, e questo assume rilevanza assorbente ai fini della valutazione di ritualità della notificazione. In particolare, si evince che l’atto spedito per raccomandata fu indirizzato alla via de protonobilissimi 8, in Lecce, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo esattodel difensore, il cui cognome corretto era tuttavia Bortone) e fu ricevuto e ritirato da un indistinto “collega” il 30.11.2010. A questo punto però, mentre dai segni apposti sul predetto avviso di ricevimento risulterebbe emessa una “comunicazione di avvenuta notifica” (CAN), riportata in verticale ed in corrispondenza del primo riquadro a sinistra, dedicato alla “consegna del plico a domicilio”, riquadro ove si evidenziano anche dei segni indistinti ed illeggibili apposti nel rigo sottostante il “delegato del comandante (del corpo o reparto)”, oltre che, nel rigo ulteriormente sottostante, della data e della firma dell’addetto al recapito, nel riquadro successivo, dedicato alla “mancata consegna del plico a domicilio”, risulta compilata la parterelativa al deposito delmedesimo plico presso l’ufficio, con sottoriportato il numero di raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito del plico (CAD). È palese pertanto una netta confusione nella descrizione delle operazioni di notifica dell’atto d’appello, ed in particolare non è affatto comprensibile se nella ricevuta di ritorno si sia attestata la notifica eseguita presso il domicilio, sebbene nelle mani di un terzo, o una mancata consegna del plico a domicilio.RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel. Federici A tal fine è appena il caso di evidenziare che le modalità conseguenti alla notifica al domicilio del destinatario, nelle mani di un terzo, e quelle conseguenti alla mancata notifica presso il domicilio, sono diversamente disciplinate dagli artt. 7 ed 8 della l. 20 novembre 1982, n. 890, e distinti sono gli adempimenti cui è tenuto l’operatore postale. La totale contraddittorietà delle modalità di notifica dell’atto d’appello della sentenza del giudice di primo grado, favorevole alla società, non consentono dunque di ritenere che la società abbia avuto conoscenza, anche sotto il solo profilo della conoscibilità, dell’impugnazione. Sussistono allora i presupposti per rimettere in termini la contribuente, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., ai fini della proposizione del ricorso per cassazione. Per le stesse ragioni, appena esplicitate , vanno accolti i motivi con i quali, nel merito, la società ha impugnato la sentenza n. 720/01/2011. Essi possono essere trattati congiuntamente perché connessi, risolvendosi, sotto il profilo dell’error in procedendo, nella denuncia dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice regionale che, a fronte della mancata costituzione dell’appellata, non si è avveduto della inesistenza della notifica dell’atto d’appello e comunque della sua nullità, con conseguente necessità, quanto meno, di ordinare all’appellante la rinnovazione della notifica. Si tratta di attività preliminare, cui il giudice d’appello era tenuto e che nel caso di specie risulta del tutto omessa, con conseguente nullità dei successivi atti processuali e della stessa sentenza pronunciata. Questa va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, dovrà procedere al riesame del ricorso d’appello dell’Agenzia delle entrate. L’esito del giudizio iscritto nel R.G. al n. 14118/2015 comporta l’inammissibilitàsopravvenuta del ricorso per revocazione, iscritto nel R.G. al n. 14540/2016, qui riunito al primo. L’inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo ricorso esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del dPR n. 115/2002.RGN 14118/2015; 14540/2016 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Dispone la riunione della causa iscritta nel R.G. con n. 14540/2016 alla causa iscritta nel R.G. con n. 14118/2015. Rimette la ricorrente nei termini, ex art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. Accoglie il ricorso iscritto nel R.G. al n. 14118/2015, cassa la sentenza n. 720/01/2011, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, in diversa composiz
Sentenza Cassazione n. 15513/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris