CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina in data 12 ottobre 2020, resa in integrale conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 24 maggio 2019, che, riconosciutane la responsabilità per i reati di cui agli artt. 633, 610 e 388 cod.pen., l'aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'impugnativa, sottoscritta dal difensore abilitato, consta di due motivi, quivi enunciati secondo quanto richiesto per la motivazione dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 610 e 633 cod. pen. e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Deduce, al riguardo, che la Corte territoriale, omettendo di considerare che il diritto civile distingue tra la proprietà ed il possesso, avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di invasione di terreni ed edifici senza tener conto che egli della particella contesa (la n. 248, foglio 7 del Comune di [OSCURATO:PERSONA]) era il proprietario (come documentato dall'atto di vendita del 22 giugno 1978 allegato al ricorso), mentre i Previte ne erano meri possessori. Alla stregua di tale rilievo, il giudice censurato avrebbe dovuto correttamente ricondurre la condotta, ascritta al ricorrente al capo b), alla fattispecie di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza sulle cose. Nondimeno, nulla era stato spiegato in sentenza circa: «l'inattendibilità dei testimoni dell'accusa in relazione alle prove contrarie». - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria in data 16 novembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. In data 18 novembre 2021 è pervenuta, tramite PEC, in Cancelleria richiesta di trattazione orale del ricorso a firma del difensore del ricorrente, richiesta che è stata respinta in quanto tardiva, non essendo stato rispettato il termine perentorio di «venticinque giorni liberi prima dell'udienza» ex art. 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176. 5. Con memoria trasmessa tramite PEC, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. 1.1. Quanto alla doppiamente conforme valutazione delle prove operata dai giudici di merito, nulla è specificamente dedotto dal ricorrente in ordine all'eccepito loro travisamento, essendosi il ricorrente affidato all'anodina censura secondo cui non sarebbe stata rilevata «l'inattendibilità dei testimoni dell'accusa in relazione alle prove contrarie». 1.2. Non decisiva, in funzione dell'esclusione del delitto di invasione di terreni o di edifici, è l'allegazione difensiva secondo la quale il ricorrente sarebbe proprietario della particella contesa (la n. 248, foglio 7 del Comune di [OSCURATO:PERSONA]), essendone la parte civile costituita e i familiari meri possessori. E', infatti, jus receptum che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, atteso che la norma di cui all'art. 633 cod. pen. non è posta a tutela di un diritto, bensì di una situazione di fatto, dovendosi escludere il reato ogni qualvolta l'autore sia entrato legittimamente in possesso del bene (Sez. 2, n. 40571 del 21/05/2013, Rv. 257328; Sez. 2, n. 2337 del 01/12/2005 - dep. 19/01/2006, Rv. 233140); ne viene che integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus" (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, Rv. 269965; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Rv. 254330; Sez. 2, n. 6492 del 24/01/2003, Rv. 223597). Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che costituisse una turbativa del possesso, riconducibile ad uno "spoglio" anche funzionale, perciò sussumibile nella previsione di cui all'art. 633 cod. pen., la condotta dell'imputato, che, collocando alcune fioriere sul piazzale in possesso della parte civile costituita e dei familiari - che, infatti, ne erano stati reintegrati con provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] -, aveva impedito loro il passaggio con le autovetture e l'accesso alla rimessa attigua, trattandosi di comportamento idoneo a menomare apprezzabilmente la facoltà di godimento da parte delle persone offese del bene posseduto e dei beni, attigui, di loro proprietà.1.3. La censura con la quale si eccepisce il vizio qualificatorio in relazione alla condotta di cui al capo b), che si sarebbe dovuta sussumere entro la fattispecie di cui all'art. 392 cod. pen., avendola il ricorrente commessa per difendere il proprio diritto di proprietà sulla particella contesa, deduce un vizio non consentito. Dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello, siccome riportati nella sentenza impugnata, risulta che con essi l'imputato aveva esclusivamente eccepito: «l'insussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen., poiché il Giorgianni non ha mai usato alcun mezzo di coercizione fisica nei confronti dei Previte» (pag. 2 sentenza impugnata), né emerge dalla motivazione a corredo della decisione che sia stato sollecitato alla Corte di merito un qualche accertamento sulla pretesa vantata dal Giorgianni sulla particella, essendosi, di contro, dato atto, nella ricognizione delle deduzioni articolate con il gravame, di una sentenza, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in relazione alla controversia in essere tra il Giorgianni e i Previte avente ad oggetto la spettanza del bene, aveva sancito la soccombenza dell'imputato (pag. 2 sentenza impugnata). Ne viene che, poiché il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Rv. 260584), la questione devoluta, giacché proposta per la prima volta in Cassazione ed abbisognevole, per la sua soluzione, di verifiche in fatto, quanto alla pretesa accampata dal Giorgianni, non è scrutinabile in questa sede, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 2. Anche il secondo motivo prospetta questione inedita. Sempre dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello risulta che, quanto al trattamento sanzionatorio in primo grado applicatogli, Giorgianni si è doluto esclusivamente dell'<<eccessività della pena anche con riferimento agli aumenti apportati per la continuazione tra i reati», senza nulla dedurre in ordine alla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche: da qui l'inammissibilità della censura articolata in questa sede, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non venendo in rilievo profili di sindacato esperibile d'ufficio. D'altro canto, le deduzioni a sostegno sono del tutto generiche, perché tacciono degli elementi positivi che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare in funzione della richiesta mitigazione della pena. 3. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]