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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 18016/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG fl Cruid21.G.H17 ~wij, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 11 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo - in tema di liberazione anticipata - introdotto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 12 dicembre 2019. 1.1 Va premesso che il periodo detentivo in esame, su cui è intervenuta la doglianza del Vrenna, si identifica in quello intercorso tra il 7 aprile 2008 e il 7 ottobre 2012 (per complessivi otto semestri).

La decisione reiettiva del Magistrato di Sorveglianza ha riguardato anche il semestre ottobre 2014/aprile 2015, su cui non è stato introdotto reclamo.

Il titolo esecutivo in espiazione comprende il reato di associazione di stampo mafioso (con decisione di primo grado intervenuta nel marzo del 2010) nonché di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione di arma.

2. Il Tribunale, nel respingere il reclamo afferma, in sintesi, che: a) se è vero che in sede esecutiva è compito del giudice individuare se la condotta associativa - in caso di contestazione cd. aperta - sia da ritenersi dimostrata sino alla pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in esame ricorrono più indicatori in tal senso ; b) si compie riferimento al ruolo di vertice ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo (costui è il fratello del capo-cosca [OSCURATO:PERSONA]), per come emerso nelle decisioni emesse in cognizione, il che - in una con la avvenuta percezione, secondo le dichiarazioni di un collaborante, del sostegno economico durante la detenzione - porta a ritenere l'avvenuto arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non impeditivo della permanenza del reato sino alla data della sentenza di primo grado; c) quanto al periodo posteriore a marzo 2010 si ritengono valutabili, a conferma della mancata adesione del Vrenna alla proposta rieducativa, i plurimi rapporti disciplinari (intervenuti dal luglio del 2009 in poi e consistenti in inosservanza degli ordini e in atteggiamenti offensivi nei confronti degli operatori penitenziari), nonché l'assenza di manifestazioni tangibili di rivisitazione critica e distacco dal contesto di provenienza.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.3.1 Secondo il ricorrente la motivazione espressa dal Tribunale non prende realmente in esame il contenuto del reclamo e non considera minimamente il contenuto di una memoria difensiva oggetto di deposito (allegata all'atto di ricorso).

In particolare con la memoria difensiva veniva evidenziato che i rilievi di carattere disciplinare (relativi allo scambio di alimenti tra soggetti posti nel medesimo gruppo di socialità) non potevano dirsi incidenti sulla decisione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 97 del 2020.

Con detta decisione il giudice delle leggi ha dichiarato, come è noto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».

Si tratta, in tesi, di un punto decisivo, il cui omesso esame determina vizio argomentativo del provvedimento impugnato. 3.2 Inoltre, si contesta la ritenuta permanenza della condotta associativa sino alla data di emissione della sentenza di primo grado.

Si afferma, in proposito, che nessuna condotta specifica, posteriore all'arresto del 2008, è stata individuata nella sentenza di condanna per i due fatti di associazione.

Le fonti dichiarative utilizzate a carico del Vrenna non illustrano fatti posteriori all'anno 2004.

Si evidenzia inoltre che il Tribunale, quanto al profilo della assenza di revisione critica, ha omesso di considerare l'intervenuta revoca - nel 2017 - della misura di prevenzione per sopravvenuta assenza di pericolosità sociale, come documentato dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni che seguono.

2. Un primo punto argomentativo della decisione impugnata riguarda la verifica della permanenza - effettiva - della condizione del Vrenna quale aderente al sodalizio mafioso oggetto della decisione emessa in cognizione, sino alla data di emissione della sentenza di primo grado. 2.1 Circa tale aspetto il ricorso è da ritenersi infondato.

Ed invero, la motivazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza non può dirsi apparente, essendo stato utilizzato un duplice argomento logico basato su dati cognitivi emersi nei contesti processuali già definiti.

Il primo è rappresentato dalla particolare intensità del ruolo svolto, aspetto che porta a ritenere la restrizione di libertà circostanza non decisiva al fine di ritenersi interrotto l'apporto associativo, il secondo argomento (non contrastato in modo adeguato dal ricorrente) è rappresentato dalla avvenuta percezione del sostegno economico, nel periodo di detenzione, da parte della organizzazione.

Si tratta di indicatori sufficienti a sostenere la considerazione, cui è pervenuto il Tribunale, della permanenza della condotta partecipativa -per come la stessa è stata accertata in cognizione (e dunque sino al marzo del 2010)-, con tutto ciò che ne deriva in termini di mancata adesione al trattamento rieducativo e conseguente diniego della liberazione anticipata.

3. Quanto al periodo posteriore (marzo 2010-ottobre 2012) il ricorso è fondato. 3.1 Va premesso che il Tribunale non esamina in modo completo la condotta tenuta dal Vrenna nel periodo di cui in premessa, posto che - per costante orientamento nomofilattico - la sottoposizione regime carcerario ex art. 41 bis ord. pen. non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, richiedendo comunque un concreto accertamento della partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione, di cui sono indice, fra l'altro, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con i familiari.

In effetti va rilevato che la ragione essenziale del diniego, per come argomentato dal Tribunale, risiede nella 'insofferenza alle regole' mostrata dal Vrenna, ritenuta indicativa di una perdurante assenza di adesione all'opera rieducativa.

Si fa menzione, in particolare, dei rilievi disciplinari riportati dal Vrenna dal luglio del 2009 in avanti. 3.2 Tuttavia proprio su tale aspetto era stata introdotta una specifica memoria, con cui la difesa rappresentava la necessità di tener conto della sopravvenuta - rispetto alla decisione del Magistrato di Sorveglianza - sentenza n. 97 del 2020 della Corte costituzionale.

Si tratta di una questione obiettivamente rilevante, cui - effettivamente - non risulta fornita alcuna risposta nel testo della decisione impugnata. 3.3 Va precisato, in proposito, che la modifica del quadro normativo di riferimento, anche per effetto di una pronunzia di illegittimità costituzionale, va apprezzata in concreto nell'ambito del procedimento teso al riconoscimento della liberazione anticipata, lì dove si valorizzino (per sostenere il diniego del beneficio) accertamenti di condotte integranti illecito disciplinare.

Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha gà avuto modo di ritenere che a seguito della sentenza Corte cost. n.97 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), dell' art. 41-bis -, non può essere posta a fondamento del diniego di concessione del beneficio della liberazione anticipata l'accertata violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, salvo che il divieto non discenda da specifici provvedimenti della direzione carceraria (v.

Sez.

V n. 23111 del 15.6.2020, rv 279402). 3.4 Nel caso in esame il mancato approfondimento del tema, posto tramite il deposito della memoria difensiva nel corso della trattazione del reclamo, crea una incompletezza argomentativa tale da condurre al (parziale) annullamento della decisione impugnata, non essendo stato chiarito dal Tribunale in che misura la rimozione del divieto (per effetto della pronunzia di illegittimità costituzionale) ricada - in tutto o in parte - sulle contestazioni disciplinari poste a carico del Vrenna e valorizzate a fini di conferma del diniego della liberazione anticipata.

Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione imèugnata, nei limiti di cui al dispositivo, con rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo marzo 2010 - ottobre 2012, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG fl Cruid21.G.H17 ~wij, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo - in tema di liberazione anticipata - introdotto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 12 dicembre 2019. 1.1 Va premesso che il periodo detentivo in esame, su cui è intervenuta la doglianza del Vrenna, si identifica in quello intercorso tra il 7 aprile 2008 e il 7 ottobre 2012 (per complessivi otto semestri). La decisione reiettiva del Magistrato di Sorveglianza ha riguardato anche il semestre ottobre 2014/aprile 2015, su cui non è stato introdotto reclamo. Il titolo esecutivo in espiazione comprende il reato di associazione di stampo mafioso (con decisione di primo grado intervenuta nel marzo del 2010) nonché di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione di arma. 2. Il Tribunale, nel respingere il reclamo afferma, in sintesi, che: a) se è vero che in sede esecutiva è compito del giudice individuare se la condotta associativa - in caso di contestazione cd. aperta - sia da ritenersi dimostrata sino alla pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in esame ricorrono più indicatori in tal senso ; b) si compie riferimento al ruolo di vertice ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo (costui è il fratello del capo-cosca [OSCURATO:PERSONA]), per come emerso nelle decisioni emesse in cognizione, il che - in una con la avvenuta percezione, secondo le dichiarazioni di un collaborante, del sostegno economico durante la detenzione - porta a ritenere l'avvenuto arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non impeditivo della permanenza del reato sino alla data della sentenza di primo grado; c) quanto al periodo posteriore a marzo 2010 si ritengono valutabili, a conferma della mancata adesione del Vrenna alla proposta rieducativa, i plurimi rapporti disciplinari (intervenuti dal luglio del 2009 in poi e consistenti in inosservanza degli ordini e in atteggiamenti offensivi nei confronti degli operatori penitenziari), nonché l'assenza di manifestazioni tangibili di rivisitazione critica e distacco dal contesto di provenienza. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.3.1 Secondo il ricorrente la motivazione espressa dal Tribunale non prende realmente in esame il contenuto del reclamo e non considera minimamente il contenuto di una memoria difensiva oggetto di deposito (allegata all'atto di ricorso). In particolare con la memoria difensiva veniva evidenziato che i rilievi di carattere disciplinare (relativi allo scambio di alimenti tra soggetti posti nel medesimo gruppo di socialità) non potevano dirsi incidenti sulla decisione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 97 del 2020. Con detta decisione il giudice delle leggi ha dichiarato, come è noto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità». Si tratta, in tesi, di un punto decisivo, il cui omesso esame determina vizio argomentativo del provvedimento impugnato. 3.2 Inoltre, si contesta la ritenuta permanenza della condotta associativa sino alla data di emissione della sentenza di primo grado. Si afferma, in proposito, che nessuna condotta specifica, posteriore all'arresto del 2008, è stata individuata nella sentenza di condanna per i due fatti di associazione. Le fonti dichiarative utilizzate a carico del Vrenna non illustrano fatti posteriori all'anno 2004. Si evidenzia inoltre che il Tribunale, quanto al profilo della assenza di revisione critica, ha omesso di considerare l'intervenuta revoca - nel 2017 - della misura di prevenzione per sopravvenuta assenza di pericolosità sociale, come documentato dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni che seguono. 2. Un primo punto argomentativo della decisione impugnata riguarda la verifica della permanenza - effettiva - della condizione del Vrenna quale aderente al sodalizio mafioso oggetto della decisione emessa in cognizione, sino alla data di emissione della sentenza di primo grado. 2.1 Circa tale aspetto il ricorso è da ritenersi infondato. Ed invero, la motivazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza non può dirsi apparente, essendo stato utilizzato un duplice argomento logico basato su dati cognitivi emersi nei contesti processuali già definiti. Il primo è rappresentato dalla particolare intensità del ruolo svolto, aspetto che porta a ritenere la restrizione di libertà circostanza non decisiva al fine di ritenersi interrotto l'apporto associativo, il secondo argomento (non contrastato in modo adeguato dal ricorrente) è rappresentato dalla avvenuta percezione del sostegno economico, nel periodo di detenzione, da parte della organizzazione. Si tratta di indicatori sufficienti a sostenere la considerazione, cui è pervenuto il Tribunale, della permanenza della condotta partecipativa -per come la stessa è stata accertata in cognizione (e dunque sino al marzo del 2010)-, con tutto ciò che ne deriva in termini di mancata adesione al trattamento rieducativo e conseguente diniego della liberazione anticipata. 3. Quanto al periodo posteriore (marzo 2010-ottobre 2012) il ricorso è fondato. 3.1 Va premesso che il Tribunale non esamina in modo completo la condotta tenuta dal Vrenna nel periodo di cui in premessa, posto che - per costante orientamento nomofilattico - la sottoposizione regime carcerario ex art. 41 bis ord. pen. non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, richiedendo comunque un concreto accertamento della partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione, di cui sono indice, fra l'altro, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con i familiari. In effetti va rilevato che la ragione essenziale del diniego, per come argomentato dal Tribunale, risiede nella 'insofferenza alle regole' mostrata dal Vrenna, ritenuta indicativa di una perdurante assenza di adesione all'opera rieducativa. Si fa menzione, in particolare, dei rilievi disciplinari riportati dal Vrenna dal luglio del 2009 in avanti. 3.2 Tuttavia proprio su tale aspetto era stata introdotta una specifica memoria, con cui la difesa rappresentava la necessità di tener conto della sopravvenuta - rispetto alla decisione del Magistrato di Sorveglianza - sentenza n. 97 del 2020 della Corte costituzionale. Si tratta di una questione obiettivamente rilevante, cui - effettivamente - non risulta fornita alcuna risposta nel testo della decisione impugnata. 3.3 Va precisato, in proposito, che la modifica del quadro normativo di riferimento, anche per effetto di una pronunzia di illegittimità costituzionale, va apprezzata in concreto nell'ambito del procedimento teso al riconoscimento della liberazione anticipata, lì dove si valorizzino (per sostenere il diniego del beneficio) accertamenti di condotte integranti illecito disciplinare. Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha gà avuto modo di ritenere che a seguito della sentenza Corte cost. n.97 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), dell' art. 41-bis -, non può essere posta a fondamento del diniego di concessione del beneficio della liberazione anticipata l'accertata violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, salvo che il divieto non discenda da specifici provvedimenti della direzione carceraria (v. Sez. V n. 23111 del 15.6.2020, rv 279402). 3.4 Nel caso in esame il mancato approfondimento del tema, posto tramite il deposito della memoria difensiva nel corso della trattazione del reclamo, crea una incompletezza argomentativa tale da condurre al (parziale) annullamento della decisione impugnata, non essendo stato chiarito dal Tribunale in che misura la rimozione del divieto (per effetto della pronunzia di illegittimità costituzionale) ricada - in tutto o in parte - sulle contestazioni disciplinari poste a carico del Vrenna e valorizzate a fini di conferma del diniego della liberazione anticipata. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione imèugnata, nei limiti di cui al dispositivo, con rigetto del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo marzo 2010 - ottobre 2012, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 22
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