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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 47020/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/02/2024 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 23 febbraio 2024 il Tribunale di Bari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961, perché aveva omesso Cisi presentare la documentazione lavoristica richiesta con verbale di primo accesso ispettivo in materia di lavoro, assistenza e previdenza.

2. Ricorre per cassazione l'imputata facendo valere la nullità assoluta della sentenza perché né lei né il suo difensore di fiducia avevano ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio come da certificazione del dirigente k0-1 amministrativo dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il direttore amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha certificato in data 7 maggio 2022 che alla pec inviata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], non è stato mai allegato il decreto di citazione a giudizio bensì l'avviso di conclusione delle indagini.

Pertanto, il processo è stato celebrato con un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nella totale ignoranza dell'imputata e del suo difensore di fiducia.

Risulta integrata la nullità dell'art. 178 cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

S'impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/02/2024 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 23 febbraio 2024 il Tribunale di Bari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961, perché aveva omesso Cisi presentare la documentazione lavoristica richiesta con verbale di primo accesso ispettivo in materia di lavoro, assistenza e previdenza. 2. Ricorre per cassazione l'imputata facendo valere la nullità assoluta della sentenza perché né lei né il suo difensore di fiducia avevano ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio come da certificazione del dirigente k0-1 amministrativo dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il direttore amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha certificato in data 7 maggio 2022 che alla pec inviata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], non è stato mai allegato il decreto di citazione a giudizio bensì l'avviso di conclusione delle indagini. Pertanto, il processo è stato celebrato con un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nella totale ignoranza dell'imputata e del suo difensore di fiducia. Risulta integrata la nullità dell'art. 178 cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. S'impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulter