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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:149
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996B0186 - IT Avis juridique important | 61996B0186 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 3 ottobre 1997. - [OSCURATO:PERSONA] NV contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Gara per il trasporto di forniture gratuite di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian - Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di versare all'aggiudicatario del trasporto l'intero corrispettivo richiesto - Ricorso di annullamento - Ricorso che costituisce in realtà un'azione per l'esecuzione di un contratto di trasporto - Incompetenza manifesta del Tribunale - Manifesta irricevibilità del ricorso di annullamento. - [OSCURATO:PERSONA]186/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01633 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Ricorso che costituisce in realtà un'azione per l'esecuzione di un contratto - Incompetenza del giudice comunitario - Ricorso di un aggiudicatario di un trasporto di forniture per aiuti alimentari - Irricevibilità (Trattato CE, artt. 173, 181 e 183) [OSCURATO:PERSONA] assenza di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato, il Tribunale è manifestamente incompetente, se adito con un ricorso di annullamento promosso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, a pronunciarsi in realtà su un'azione che mira a far eseguire un contratto.

Se così non fosse, la competenza del Tribunale si estenderebbe a controversie che esulano dalla sfera delimitata dall'art. 183 del Trattato, che riserva ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali è coinvolta la Comunità.

E' perciò manifestamente irricevibile la domanda di annullamento presentata dall'aggiudicatario di un trasporto di forniture di aiuti alimentari destinati a paesi terzi avverso il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di corrispondergli il prezzo integrale del trasporto, in quanto, pur se promosso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, un ricorso di questo tipo rappresenta in realtà un'azione mirante ad ottenere l'esecuzione di un contratto stipulato tra l'aggiudicatario e la [OSCURATO:PERSONA] per effettuare il trasporto delle merci che costituiscono l'oggetto delle forniture di cui trattasi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996B0186 - IT Avis juridique important | 61996B0186 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 3 ottobre 1997. - [OSCURATO:PERSONA] NV contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Gara per il trasporto di forniture gratuite di prodotti agricoli destinati alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian - Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di versare all'aggiudicatario del trasporto l'intero corrispettivo richiesto - Ricorso di annullamento - Ricorso che costituisce in realtà un'azione per l'esecuzione di un contratto di trasporto - Incompetenza manifesta del Tribunale - Manifesta irricevibilità del ricorso di annullamento. - [OSCURATO:PERSONA]186/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01633 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Ricorso che costituisce in realtà un'azione per l'esecuzione di un contratto - Incompetenza del giudice comunitario - Ricorso di un aggiudicatario di un trasporto di forniture per aiuti alimentari - Irricevibilità (Trattato CE, artt. 173, 181 e 183) [OSCURATO:PERSONA] assenza di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato, il Tribunale è manifestamente incompetente, se adito con un ricorso di annullamento promosso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, a pronunciarsi in realtà su un'azione che mira a far eseguire un contratto. Se così non fosse, la competenza del Tribunale si estenderebbe a controversie che esulano dalla sfera delimitata dall'art. 183 del Trattato, che riserva ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali è coinvolta la Comunità. E' perciò manifestamente irricevibile la domanda di annullamento presentata dall'aggiudicatario di un trasporto di forniture di aiuti alimentari destinati a paesi terzi avverso il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di corrispondergli il prezzo integrale del trasporto, in quanto, pur se promosso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, un ricorso di questo tipo rappresenta in realtà un'azione mirante ad ottenere l'esecuzione di un contratto stipulato tra l'aggiudicatario e la [OSCURATO:PERSONA] per effettuare il trasporto delle merci che costituiscono l'oggetto delle forniture di cui trattasi.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris