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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 11495/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale della Spezia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle annualità di imposta 2015.

2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui contesta, per un verso, l'affermazione della penale responsabilità, avendo la Corte di merito fatto leva sulla carica formale rivestita dall'Appella, senza considerare che la persona (0101 0.01 adempiere agli obblighi tributari era tale [OSCURATO:PERSONA] e, sotto altro profilo, omesso di considerare, quanto all'elemento soggettivo, che l'Appella non versava nelle condizioni di poter far fronte al debito tributario; per altro verso, la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che implica una valutazione globale del fatto, mentre la Corte di appello ha unicamente valutato l'entità del danno all'Erario.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Quanto al primo motivo, si osserva che i giudicrì di merito hanno correttamente rigettato la tesi difensiva, qui riproposta, secondo cui la società, di l'imputata era amministratore unico, fosse formalmente gestita da un altro soggetto, correttamente richiamato il principio in forza del quale In tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, dep. 28/09/2018, Tannpieri, Rv. 273939-02; Sez. 3, del 6.4.2006 n. 22019, Furini, Rv. 234474).

Nel caso in esame, peraltro, la Corte ha ritenuto che in ogni caso, la prospettazione difensiva, secondo cui l'imputata era una mera prestanome, non ha trovato riscontro nei dati probatori, che, invece, restituiscono un ruolo attivo dell'Appella nella gestione anche del personale.

6. Quanto, poi, all'asserita impossibilità di adempiere, la Corte di merito ha ribadito che l'imputatoo., si limitata ad allegare genericamente l'assenza di reali poteri di gestione e lo stato di dissesto della cooperativa e l'assenza di adeguate risorse proprie: elementi correttamente ritenuti insufficienti, posto che la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicare le cause del dissesto, l'ascrivibilità della crisi finanziaria a vicende esterne, non imputabili a condotte ascrivibili all'imputata.

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, per quanto attiene alla crisi di liquidità, occorre che siano assolti precisi oneri di allegazione che, devono investire non solo l'aspetto circa la non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l'impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014 - dep. 15/05/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013 - dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055).

Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mercutello, Rv. 258055; Sez.3, n. 43599 del 09/09/2015, dep.29/10/2015, Rv. 265262).

7. Quanto al secondo motivo, i giudici di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - hanno escluso la sussistenza dei presupposti sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. stante il danno provocato all'Erario, desumibile dal notevole scostamento di oltre 576 mila euro dalla soglia di punibilità, scostamento osta alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità". ad:8.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale della Spezia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle annualità di imposta 2015. 2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui contesta, per un verso, l'affermazione della penale responsabilità, avendo la Corte di merito fatto leva sulla carica formale rivestita dall'Appella, senza considerare che la persona (0101 0.01 adempiere agli obblighi tributari era tale [OSCURATO:PERSONA] e, sotto altro profilo, omesso di considerare, quanto all'elemento soggettivo, che l'Appella non versava nelle condizioni di poter far fronte al debito tributario; per altro verso, la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., che implica una valutazione globale del fatto, mentre la Corte di appello ha unicamente valutato l'entità del danno all'Erario. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Quanto al primo motivo, si osserva che i giudicrì di merito hanno correttamente rigettato la tesi difensiva, qui riproposta, secondo cui la società, di l'imputata era amministratore unico, fosse formalmente gestita da un altro soggetto, correttamente richiamato il principio in forza del quale In tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, dep. 28/09/2018, Tannpieri, Rv. 273939-02; Sez. 3, del 6.4.2006 n. 22019, Furini, Rv. 234474). Nel caso in esame, peraltro, la Corte ha ritenuto che in ogni caso, la prospettazione difensiva, secondo cui l'imputata era una mera prestanome, non ha trovato riscontro nei dati probatori, che, invece, restituiscono un ruolo attivo dell'Appella nella gestione anche del personale. 6. Quanto, poi, all'asserita impossibilità di adempiere, la Corte di merito ha ribadito che l'imputatoo., si limitata ad allegare genericamente l'assenza di reali poteri di gestione e lo stato di dissesto della cooperativa e l'assenza di adeguate risorse proprie: elementi correttamente ritenuti insufficienti, posto che la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicare le cause del dissesto, l'ascrivibilità della crisi finanziaria a vicende esterne, non imputabili a condotte ascrivibili all'imputata. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, per quanto attiene alla crisi di liquidità, occorre che siano assolti precisi oneri di allegazione che, devono investire non solo l'aspetto circa la non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l'impresa, ma anche che detta crisi non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014 - dep. 15/05/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013 - dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055). Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mercutello, Rv. 258055; Sez.3, n. 43599 del 09/09/2015, dep.29/10/2015, Rv. 265262). 7. Quanto al secondo motivo, i giudici di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - hanno escluso la sussistenza dei presupposti sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. stante il danno provocato all'Erario, desumibile dal notevole scostamento di oltre 576 mila euro dalla soglia di punibilità, scostamento osta alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità". ad:8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
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