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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12939/2026

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te d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso;udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato lacondanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dellasocietà fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.

Avverso la richiamata sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione,affidandosi, con il difensore di fiducia, a un unico motivo di impugnazione con ilquale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispettoall’asserita sussistenza dello squilibrio societario e in relazione all’elementosoggettivo del reato.A fondamento di tale articolata censura, il ricorrente lamenta che, innanzitutto, quando sono stati effettuati i prelievi dalle casse della società fallita questanon versava in una situazione di sofferenza e che peraltro tali somme sono statedestinate ad altre società dallo stesso gestite, in modo unitario, nell’ambito di ungruppo, così incidendo positivamente sul bilancio di tali società.Sottolinea che, del resto, in alcuni periodi aveva dimostrato di aver attintorilevanti risorse economiche dal conto di altre imprese per immetterle nellasocietà fallita, per un importo di oltre ottocentomila euro.Avrebbe inoltre errato la decisione impugnata nel ritenere i fatti che loavevano riguardato a patire dall’ottobre dell’anno 2014 – ossia un’indaginepenale conclusasi con una pronuncia di assoluzione definitiva che tuttavia avevacomportato il sequestro preventivo di tutti i sui beni e la revoca degli affidamentibancari – privi di rilievo perché successivi alle condotte poste in essere in quantoera stato solo tale evento ad impedirgli di evitare il fallimento della societàCentro Italia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarato a fronte dell’istanza di un solo creditoreper il limitato importo di euro 28.000,00.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre premettere che le decisioni di merito integrano una c.d. doppiaconforme, talché le argomentazioni delle stesse si saldano le une con le altre,come se si trattasse di un compendio motivazionale unitario (ex aliis, Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595 – 01), ciò che assume peculiare rilievo ai fini dell’esamedelle censure che denunciano il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.2.La difesa dell’imputato deduce, in sostanza, che le condotte contestatedovrebbero essere ricondotte alla logica del gruppo ed essere così riguardate, inuna prospettiva ex ante, alla luce dei vantaggi compensativi che avrebbeconseguito dalle stesse, in una sorta di mutuale e reciproco aiuto tra le differentisocietà facenti parte del suo gruppo che, in precedenza, era stato rivolto adiretto vantaggio della stessa fallita.Ora, come è stato infatti più volte affermato nella giurisprudenza dilegittimità, e non ha trascurato di ricordare la decisione impugnata, la rilevanzadei vantaggi compensativi nell’ambito del gruppo, espressamente previstanell'attuale formulazione dell'art.2634, comma terzo, cod. civ., non rendeinoperante il principio dell'autonomia soggettiva delle singole società facentiparte dello stesso ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta (Sez. 5, n.23241 del 24/04/2003, Tavecchia, Rv.224952), la cui offensività tipica rimaneinalterata nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita,l'affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest'ultima, sonocomunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuatidalla società in questione in favore di altre, pur ricomprese nel medesimo gruppo(Sez. 5, n.13169 del 26/01/2001, Cardinali, Rv.218390; Sez. 5, n.36595 del16/04/2009, Bassi, Rv.245136).

E’ di conseguenza insufficiente la meracircostanza della collocazione della fallita all'interno di un gruppo in quanto,affinché la rilevanza penale della condotta sia esclusa occorre uno specificovantaggio, anche indiretto, che risulti concretamente idoneo a compensare glieffetti immediatamente negativi dell'operazione contestata per la fallita (Sez. 5,n.36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234606; Sez. 5, n.1137 del17/12/2008, Vianello, Rv. 242546), trasferendo su quest'ultima il risultatopositivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano e altri,Rv. 254519; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599).La decisione della Corte d’Appello di Firenze, ponendosi nel solco di dettiprincipi, ha congruamente argomentato che neppure sul piano deduttivo ilricorrente ha fatto riferimento ai vantaggi che sarebbero derivati alla fallita dallesomme destinate ad altre società a lui riconducibili.Del resto, ove si accerti, nei termini delineati, che l'atto compiutodall'amministratore non risponde all'interesse della società ed ha determinato undanno al patrimonio sociale, è onere dell’amministratore dimostrare lasussistenza non solo di un vantaggio complessivo del gruppo, ma anche idoneo acompensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazionecompiuta, di guisa che, nella ragionevole previsione dell'agente, non sia idoneaad incidere sulle ragioni dei creditori della società (ex aliis, Sez. 5, n. 49787 del05/06/2013, Bellemas, Rv. 257562).

In particolare, l'interessato è tenuto adimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica enell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecital'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (exceteris, Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni e altri, Rv. 271149).Peraltro tale onere non è stato assolto in alcuna misura dall’imputato.3.

D’altra parte è lo stesso ricorrente ad aver dichiarato, come emerge dalledecisioni di merito, che la società fallita era in crisi sin dall’anno 2008, sicchéneppure può affermarsi, come assunto con il ricorso in esame, che al momentodei prelievi dalle casse sociali, avvenuti negli anni successivi, la stessa versassein solide condizioni economiche.Inoltre, giova ricordare che l’elemento soggettivo del delitto di bancarottafraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenzanon è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né loscopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolevolontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella digaranzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli, Rv. 266805).4.

Ed è proprio il momento delle avvenute distrazioni a rendere ragionedell’irrilevanza dei fatti avvenuti successivamente all’anno 2014, poiché, se ilricorrente non avesse dirottato ingenti risorse della fallita verso altre sue societàanche a fronte dei predetti fatti (e, in particolare, l’improvvisa revoca degliaffidamenti bancari), la società avrebbe potuto pagare almeno le somme dovuteal creditore che ha proposto l’istanza di fallimento, che, come deduce lo stessoimputato, erano di importo contenuto.5.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso;udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato lacondanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dellasocietà fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione,affidandosi, con il difensore di fiducia, a un unico motivo di impugnazione con ilquale lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispettoall’asserita sussistenza dello squilibrio societario e in relazione all’elementosoggettivo del reato.A fondamento di tale articolata censura, il ricorrente lamenta che, innanzitutto, quando sono stati effettuati i prelievi dalle casse della società fallita questanon versava in una situazione di sofferenza e che peraltro tali somme sono statedestinate ad altre società dallo stesso gestite, in modo unitario, nell’ambito di ungruppo, così incidendo positivamente sul bilancio di tali società.Sottolinea che, del resto, in alcuni periodi aveva dimostrato di aver attintorilevanti risorse economiche dal conto di altre imprese per immetterle nellasocietà fallita, per un importo di oltre ottocentomila euro.Avrebbe inoltre errato la decisione impugnata nel ritenere i fatti che loavevano riguardato a patire dall’ottobre dell’anno 2014 – ossia un’indaginepenale conclusasi con una pronuncia di assoluzione definitiva che tuttavia avevacomportato il sequestro preventivo di tutti i sui beni e la revoca degli affidamentibancari – privi di rilievo perché successivi alle condotte poste in essere in quantoera stato solo tale evento ad impedirgli di evitare il fallimento della societàCentro Italia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarato a fronte dell’istanza di un solo creditoreper il limitato importo di euro 28.000,00.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre premettere che le decisioni di merito integrano una c.d. doppiaconforme, talché le argomentazioni delle stesse si saldano le une con le altre,come se si trattasse di un compendio motivazionale unitario (ex aliis, Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595 – 01), ciò che assume peculiare rilievo ai fini dell’esamedelle censure che denunciano il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.2.La difesa dell’imputato deduce, in sostanza, che le condotte contestatedovrebbero essere ricondotte alla logica del gruppo ed essere così riguardate, inuna prospettiva ex ante, alla luce dei vantaggi compensativi che avrebbeconseguito dalle stesse, in una sorta di mutuale e reciproco aiuto tra le differentisocietà facenti parte del suo gruppo che, in precedenza, era stato rivolto adiretto vantaggio della stessa fallita.Ora, come è stato infatti più volte affermato nella giurisprudenza dilegittimità, e non ha trascurato di ricordare la decisione impugnata, la rilevanzadei vantaggi compensativi nell’ambito del gruppo, espressamente previstanell'attuale formulazione dell'art.2634, comma terzo, cod. civ., non rendeinoperante il principio dell'autonomia soggettiva delle singole società facentiparte dello stesso ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta (Sez. 5, n.23241 del 24/04/2003, Tavecchia, Rv.224952), la cui offensività tipica rimaneinalterata nel momento in cui le ragioni dei creditori della società fallita,l'affidamento dei quali è riposto sulle capacità patrimoniali di quest'ultima, sonocomunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuatidalla società in questione in favore di altre, pur ricomprese nel medesimo gruppo(Sez. 5, n.13169 del 26/01/2001, Cardinali, Rv.218390; Sez. 5, n.36595 del16/04/2009, Bassi, Rv.245136). E’ di conseguenza insufficiente la meracircostanza della collocazione della fallita all'interno di un gruppo in quanto,affinché la rilevanza penale della condotta sia esclusa occorre uno specificovantaggio, anche indiretto, che risulti concretamente idoneo a compensare glieffetti immediatamente negativi dell'operazione contestata per la fallita (Sez. 5,n.36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234606; Sez. 5, n.1137 del17/12/2008, Vianello, Rv. 242546), trasferendo su quest'ultima il risultatopositivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano e altri,Rv. 254519; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599).La decisione della Corte d’Appello di Firenze, ponendosi nel solco di dettiprincipi, ha congruamente argomentato che neppure sul piano deduttivo ilricorrente ha fatto riferimento ai vantaggi che sarebbero derivati alla fallita dallesomme destinate ad altre società a lui riconducibili.Del resto, ove si accerti, nei termini delineati, che l'atto compiutodall'amministratore non risponde all'interesse della società ed ha determinato undanno al patrimonio sociale, è onere dell’amministratore dimostrare lasussistenza non solo di un vantaggio complessivo del gruppo, ma anche idoneo acompensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazionecompiuta, di guisa che, nella ragionevole previsione dell'agente, non sia idoneaad incidere sulle ragioni dei creditori della società (ex aliis, Sez. 5, n. 49787 del05/06/2013, Bellemas, Rv. 257562). In particolare, l'interessato è tenuto adimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica enell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecital'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (exceteris, Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni e altri, Rv. 271149).Peraltro tale onere non è stato assolto in alcuna misura dall’imputato.3. D’altra parte è lo stesso ricorrente ad aver dichiarato, come emerge dalledecisioni di merito, che la società fallita era in crisi sin dall’anno 2008, sicchéneppure può affermarsi, come assunto con il ricorso in esame, che al momentodei prelievi dalle casse sociali, avvenuti negli anni successivi, la stessa versassein solide condizioni economiche.Inoltre, giova ricordare che l’elemento soggettivo del delitto di bancarottafraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenzanon è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né loscopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolevolontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella digaranzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli, Rv. 266805).4. Ed è proprio il momento delle avvenute distrazioni a rendere ragionedell’irrilevanza dei fatti avvenuti successivamente all’anno 2014, poiché, se ilricorrente non avesse dirottato ingenti risorse della fallita verso altre sue societàanche a fronte dei predetti fatti (e, in particolare, l’improvvisa revoca degliaffidamenti bancari), la società avrebbe potuto pagare almeno le somme dovuteal creditore che ha proposto l’istanza di fallimento, che, come deduce lo stessoimputato, erano di importo contenuto.5. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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