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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39063/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/19E6 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \J‘'-/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa; OSSERVA rilevato che il l'articolato motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità, l'omessa riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, della sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. cit. afferente ad ipotesi di cessione di sostanza stupefacente a minorenni e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in verità concesse in termini di equivalenza a cagione della contestata recidiva, e quanto a determinazione della pena risultano riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che i Giudici di merito, dopo aver analizzato tutti i fatti contestati, hanno escluso le accuse di cessione in favore di alcuni soggetti in ragione della generica contestazione e della insufficienza di prove, hanno evidenziato come la cessione di sostanza stupefacente a minorenni, la quantità rinvenuta e complessivamente ceduta in uno alle concrete modalità fossero preclusive dell'invocata riqualificazione nell'ipotesi lieve; ritenuto che la determinazione della pena fosse congrua rispetto alla gravità dei fatti ed alla personalità del ricorrente già gravato da plurimi e significativi reati anche della stessa specie; osservato che manifestamente infondato e indeclucibile risulta il prospettato vizio della decisione nella parte in cui non avrebbe sostituito la pena nel lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit., sia in ragione del delitto contestato (e della pena comminata superiore a quella consentita ai sensi dell'art. 73, comma 5-ter d.P.R. cit.) e ritenuto in sentenza, sia perché nessuna deduzione è stata sul punto formulata in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/19E6 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \J‘'-/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa; OSSERVA rilevato che il l'articolato motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità, l'omessa riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, della sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. cit. afferente ad ipotesi di cessione di sostanza stupefacente a minorenni e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in verità concesse in termini di equivalenza a cagione della contestata recidiva, e quanto a determinazione della pena risultano riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che i Giudici di merito, dopo aver analizzato tutti i fatti contestati, hanno escluso le accuse di cessione in favore di alcuni soggetti in ragione della generica contestazione e della insufficienza di prove, hanno evidenziato come la cessione di sostanza stupefacente a minorenni, la quantità rinvenuta e complessivamente ceduta in uno alle concrete modalità fossero preclusive dell'invocata riqualificazione nell'ipotesi lieve; ritenuto che la determinazione della pena fosse congrua rispetto alla gravità dei fatti ed alla personalità del ricorrente già gravato da plurimi e significativi reati anche della stessa specie; osservato che manifestamente infondato e indeclucibile risulta il prospettato vizio della decisione nella parte in cui non avrebbe sostituito la pena nel lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit., sia in ragione del delitto contestato (e della pena comminata superiore a quella consentita ai sensi dell'art. 73, comma 5-ter d.P.R. cit.) e ritenuto in sentenza, sia perché nessuna deduzione è stata sul punto formulata in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 39063/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris