Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 17787/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sentenza del 14/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cuiall’art. 495 cod. pen., perché il fatto non sussiste.Secondo la pubblica accusa, l'imputato, «con dichiarazione sostitutiva delleordinarie certificazioni resa alla Capitaneria di Porto di Milazzo, nel contesto diun’istanza di rilascio della convalida della patente nautica per la guida di unità dadiporto …», avrebbe dichiarato «falsamente di essere in possesso dei requisitimorali previsti dall'art. 37 del decreto n. 146 del 29 luglio 2008 del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, contrariamente a quanto emerge dal Casellariogiudiziale».2.

Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Cortedi appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale.Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe fondato la pronuncia diassoluzione sulla base delle sole dichiarazioni del teste della difesa.

Latestimonianza, peraltro, non sarebbe stata neppure sottoposta a vaglio critico,nonostante la scarsa coerenza logica delle dichiarazioni del Genovese, che, «purnon ricordando quando era scaduta la patente del [OSCURATO:PERSONA], e pur ammettendo cheordinariamente i clienti prelevano i moduli prestampati e li riportavano persottoscriverli», aveva riferito che, nel caso oggetto del processo, l’imputato«avrebbe firmato e restituito il modulo senza leggere».Sostiene, inoltre, che la motivazione sarebbe contraddittoria, atteso che ilTribunale ha assolto l’imputato, «perché il fatto non sussiste», ritenendo che nonvi fossero «elementi sufficienti per ritenere sussistente l’elemento soggettivo delreato».3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato.Va, invero, rilevato che, effettivamente, il Tribunale, nella motivazione, si èlimitato a riprodurre le dichiarazioni del teste della difesa, senza sottoporle albenché minimo vaglio di attendibilità.

Il Tribunale ha completamente omesso diesporre le ragioni per cui riteneva attendibili le dichiarazioni e i motivi per cui daesse dovrebbe desumersi l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria.Al riguardo, deve essere ribadito che deve considerarsi priva di motivazionela sentenza che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendoil vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle relative valutazioni (cfr. Sez. 6,n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv. 222958; Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009,Henaieche, Rv. 246706).La motivazione, peraltro, risulta pure confusa, atteso che il Tribunale, prima,ha sostenuto che mancherebbero gli estremi per ritenere sussistente l’elementosoggettivo del reato e, poi, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste,formula di proscioglimento da utilizzare nel caso di mancanza dell’elementomateriale del reato.La motivazione, dunque, risulta sia apparente che contraddittoria.2.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa persona fisica.Così deciso, il 13 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 14/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cuiall’art. 495 cod. pen., perché il fatto non sussiste.Secondo la pubblica accusa, l'imputato, «con dichiarazione sostitutiva delleordinarie certificazioni resa alla Capitaneria di Porto di Milazzo, nel contesto diun’istanza di rilascio della convalida della patente nautica per la guida di unità dadiporto …», avrebbe dichiarato «falsamente di essere in possesso dei requisitimorali previsti dall'art. 37 del decreto n. 146 del 29 luglio 2008 del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, contrariamente a quanto emerge dal Casellariogiudiziale».2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Cortedi appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale.Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe fondato la pronuncia diassoluzione sulla base delle sole dichiarazioni del teste della difesa. Latestimonianza, peraltro, non sarebbe stata neppure sottoposta a vaglio critico,nonostante la scarsa coerenza logica delle dichiarazioni del Genovese, che, «purnon ricordando quando era scaduta la patente del [OSCURATO:PERSONA], e pur ammettendo cheordinariamente i clienti prelevano i moduli prestampati e li riportavano persottoscriverli», aveva riferito che, nel caso oggetto del processo, l’imputato«avrebbe firmato e restituito il modulo senza leggere».Sostiene, inoltre, che la motivazione sarebbe contraddittoria, atteso che ilTribunale ha assolto l’imputato, «perché il fatto non sussiste», ritenendo che nonvi fossero «elementi sufficienti per ritenere sussistente l’elemento soggettivo delreato».3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato.Va, invero, rilevato che, effettivamente, il Tribunale, nella motivazione, si èlimitato a riprodurre le dichiarazioni del teste della difesa, senza sottoporle albenché minimo vaglio di attendibilità. Il Tribunale ha completamente omesso diesporre le ragioni per cui riteneva attendibili le dichiarazioni e i motivi per cui daesse dovrebbe desumersi l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria.Al riguardo, deve essere ribadito che deve considerarsi priva di motivazionela sentenza che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendoil vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle relative valutazioni (cfr. Sez. 6,n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv. 222958; Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009,Henaieche, Rv. 246706).La motivazione, peraltro, risulta pure confusa, atteso che il Tribunale, prima,ha sostenuto che mancherebbero gli estremi per ritenere sussistente l’elementosoggettivo del reato e, poi, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste,formula di proscioglimento da utilizzare nel caso di mancanza dell’elementomateriale del reato.La motivazione, dunque, risulta sia apparente che contraddittoria.2. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa persona fisica.Così deciso, il 13 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17787/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris