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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21985/2026

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asiello;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministropro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale delloStato;-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] GENOVA E CHIAVARI;– intimati–Numero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza n. 1037 del 23/7/2024 resa dalla Corte d’Appello diGenova, notificata il 17/9/2024.Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 4/6/2026;lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.1.

Con provvedimento del 21/09/2023, la Commissione AmministrativaRegionale di Disciplina della Liguria, su impulso dell'[OSCURATO:PERSONA] NotarileDistrettuale di Genova, dichiarò il notaio [OSCURATO:PERSONA] responsabiledell'illecito disciplinare consistito nell’avere indicato nel rogito di venditadel 27/10/2021 l’avvenuta allegazione, sotto la lettera B), dell'attestato diprestazione energetica (A.P.E.), in realtà non allegato, e nell’averesuccessivamente rettificato l’atto ai sensi dell’art. 59 bis della legge n. 89del 1913, allegando il predetto documento datato 9/11/2021, e locondannò alla sanzione pecuniaria di euro 15.493,00 ai sensi dell’art. 138bis della legge notarile, in sostituzione della sanzione della sospensione,con applicazione delle attenuanti generiche ex art. 144 della medesimalegge, mentre lo assolse dall’addebito riguardante l'atto di vendita di unterreno, rogitato senza l'allegazione del relativo certificato di destinazioneurbanistica.In data 16/11/2023, il notaio [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso ex art. 158della legge n. 89 del 2013, chiedendo l'annullamento e/o la riformaparziale dell’impugnata decisione.Nel relativo procedimento, non si costituirono né la CommissioneAmministrativa Regionale di Disciplina della Liguria, né il Consiglio NotarileNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026di Genova, mentre intervenne ad opponendum l’[OSCURATO:PERSONA] NotarileDistrettuale di Genova.Con sentenza n. 1037/2024, pubblicata il 23/7/2024, la Corte d’appello diGenova rigettò il reclamo e condannò il notaio alla rifusione delle spese dilite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero sussistente laresponsabilità professionale del notaio, atteso che l’attestato diprestazione energetica allegato all’atto di rettifica era stato formatosuccessivamente all’atto rettificato, nel quale era stato indicato comeallegato; che la mancanza dell’A.P.E. incideva sul contenuto sostanzialedell’atto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 192 del 2005; che l’adozione, suiniziativa del professionista, di un atto di rettifica incidente sul contenutosostanziale dell’atto costituiva condotta disciplinarmente rilevante; e che ilnotaio aveva fatto ricorso impropriamente all’art. 59 bis della leggenotarile.

Reputarono altresì congrua la sanzione irrogata.2.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a quattro motivi, illustrati anche con memoria;resistono con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Genova e il Ministero dellaGiustizia, mentre il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina dellaLiguria presso il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Genova eChiavari sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 59 bis legge n. 89 del 1913, avuto riguardo ancheall’art. 6, comma 3 bis, d.lgs. n. 192 del 2005, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., per avere i giudici di merito escluso che il notaio potessericorrere all’atto di rettifica al fine di rimediare all’errore materialecompiuto nel rogito del 27/10/2021, nella parte in cui l’A.P.E. era statoNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026indicato come allegato, pur non essendolo, e per avere altresì omesso diconsiderare che il secondo atto non aveva alcuna valenza di rettifica delrogito, ma semmai di deposito dell’A.P.E. ottenuta successivamente allostesso, senza neppure considerare che l’omessa allegazione di siffattodocumento non era prevista a pena di nullità dell’atto ai sensi dell’art. 6,comma 3 bis, d.lgs. n. 192 del 2005 e che il procedimento ex art. 59 bislegge notarile serviva anche ai fini di rettifica di un dato inesistente e dideposito.Con il secondo motivo di ricorso, subordinato al primo, si lamenta laviolazione dell’art. 59 bis della legge n. 89 del 1913, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto che ilprocedimento ex art. 59 bis della legge notarile potesse riguardaresoltanto atti preesistenti all’atto da rettificare, tale non potendo essere undocumento formatosi successivamente al rogito, quale l’A.P.E. rilasciata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza considerare che con la locuzione “dati preesistenti allasua redazione” non si intendeva il mero documento attestante laprestazione energetica dell’immobile, ma il dato stesso della prestazioneenergetica del bene, certamente anteriore al rilascio dell’attestato, nonpotendo questo essere modificato in soli 13 giorni dal rogito.Con il terzo motivo di ricorso, subordinato al primo, si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 28 legge n. 89 del 1913, inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito applicato lagiurisprudenza formatasi per casi incidenti sulla situazione giuridicacristallizzatasi con l’atto rettificato, senza considerare che l’allegazionesuccessiva dell’A.P.E. non modificava alcuno degli elementi dell’attorettificato e che né la rettifica, né il contestuale deposito del documentopotevano dirsi espressamente vietati dalla legge, stante l’assenza di unqualsiasi orientamento, tantomeno consolidato, nella giurisprudenza.Pertanto, ad avviso del ricorrente, non soltanto non sussistevano ipresupposti per applicare l’art. 28 della legge notarile, ma non eraNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026neppure sufficiente, a fini disciplinari, la mera formazione di un atto nullo,essendo necessaria la sussistenza di un atto espressamente vietato dallalegge, ossia di una nullità univocamente riconosciuta come tale.I tre motivi, da trattare unitariamente in quanto strettamente connessi,sono infondati.L’art. 59-bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotto dal d.lgs. 2luglio 2010, n. 110, secondo cui «Il notaio ha facoltà di rettificare, fattisalvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata,contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla suaredazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità,mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato»,consente al suddetto professionista di rettificare unilateralmente (edunque senza la presenza delle parti) gli errori di trascrizione dei datiinseriti in atti notarili.L’istituto in questione è soggetto a limiti testuali in quanto deve riguardare“errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti" alla redazionedell'atto da rettificare, sicché occorre chiarire cosa si intenda per“materialità”, per “preesistenza” e per “omissione”, tutti concetti implicatidalle censure in esame.Il concetto di “materialità” esclude i vizi della volontà e quelli che possonodar luogo a invalidità, non essendo l’istituto idoneo a produrre effettinovativi, attributivi o traslativi, con la conseguenza che la correzione nonpuò riguardare né il processo di formazione della volontà, quanto alladichiarazione negoziale, né la rappresentazione della realtà comeaffermata dal dichiarante, quanto alle dichiarazioni di scienza.In questi termini si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte,allorché ha affermato che la rettifica si sostanzia in una dichiarazione discienza mediante la quale - quando ne ricorrano le condizioni di legge - ilnotaio può porre in essere un "atto solo materialmente integrativo", che,perciò, si correla, in un unico contesto sostanziale, all'atto pubblico oNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026scrittura privata autenticata di riferimento, senza, tuttavia, che con esso sipossano sanare gli effetti invalidanti già prodottisi ai sensi di legge e nonemendabili, quindi, dal notaio con un suo unilaterale intervento successivo(Cass., Sez. 2, 21/10/2022, n. 31795).Il concetto di “anteriorità” si riferisce, invece, a dati che esistonoanteriormente alla redazione dell’atto, ma non a quelli che si generano conla redazione dello stesso perché riguardanti quanto avvenuto in presenzadel notaio o da lui attestati, né a quelli formatisi successivamente a esso,potendo ciò arguirsi non soltanto dalla portata letterale della disposizionenei termini sopra specificati, ma anche dalla funzione di certezza giuridicae di fede privilegiata assolta dall’atto pubblico, oltreché dal principio dicontestualità e completezza dell’atto.Ne deriva che la rettifica non può essere disposta quando il notaio abbiaoggetto di diretta sua percezione al momento della formazione dellostesso, ma che in realtà non si erano all’epoca ancora formati.

Infatti,l’atto di rettifica del notaio è espressione di una dichiarazione di scienzaricognitiva e accertativa di elementi erroneamente o non correttamenteriportati nell’atto, sicché l’errore omissivo non può che implicare unadispercezione di ciò che già esiste e non certo di ciò che non è ancoravenuto a giuridica esistenza.In definitiva, con l’istituto in esame possono essere rettificatiesclusivamente i casi di omissioni o errori materiali, ossia gli errori dinatura oggettiva e documentale, che, senza rendere necessaria un’attivitàinterpretativa del notaio, attengono a elementi di minor importanza e chenon concretano incertezza sul reale contenuto sostanziale e sull'oggettodell'atto rogato, come, a esempio, le indicazioni catastali (Cass., Sez.2,21/1/2015, n. 1063), o l’espressione della volontà delle parti, ma nonanche la formazione della stessa (Cass., Sez. 2, 11/4/2002, n. 5196;Numero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026Cass., Sez. 3, 24/5/2003, n. 8242).

Lo stesso discorso vale per leomissioni del tutto materiali (cfr., Cass., Sez. 2, 17/2/2021, n. 4171).A questi principi, si sono attenuti i giudici di merito, allorché hanno esclusol’utilizzabilità del procedimento ex art. 59 bis legge notarile in quantol’A.P.E. era stata ottenuta soltanto il 9/11/2021 e non era, perciò,preesistente all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Non rileva il fatto che la mancata indicazione dell’A.P.E. nell’atto non nedetermina la nullità, né che le condizioni per il suo rilascio preesistesseroall’atto pubblico, siccome di qualche giorno precedente.Infatti, l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, emesso innell'edilizia, stabilisce che negli atti di compravendita immobiliari siainserita una clausola con la quale l’acquirente dichiara di avere ricevuto leinformazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordineall’attestazione della prestazione energetica degli edifici e che copia di taleincombenze l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.Orbene, nonostante la legge 6 agosto 2008, n. 133, abbia abrogato icommi 8 e 9 del predetto d.lgs., che disponevano la nullità del contratto incaso di mancata allegazione della certificazione energetica, e dettoincombente non abbia, dunque, oggi alcuna incidenza sulla validitàdell’atto, legittimando semmai la sua violazione la risoluzione del contrattoper inadempimento del venditore ai sensi del combinato disposto di cuiagli artt. 1477, 1453 e 1455 c.c. (Cass., Sez. 2, 17/7/2012, n. 12260), vatuttavia evidenziato come il precetto sopra descritto si limiti a prescriveremera allegazione del documento, senza valorizzare la condizionesostanziale del bene compravenduto, così operando una valutazione exante circa l’idoneità dell’attestato a tutelare l’interesse dell’acquirente adNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente anche inmateria di efficienza energetica.Da ciò consegue che il documento in questione, salvo diverso accordo trale parti, deve necessariamente precedere l’atto di compravendita,restando, invece, indifferente lo stato energetico dell’immobilecompravenduto, quantomeno ai fini della redazione del rogito, comeinvece preteso dal ricorrente.Pertanto, poiché gli atti di rettifica ex art. 59 bis legge notarile possonoessere adottati soltanto nella rigorosa sussistenza delle inerenti condizioninormative, ovvero per sopperire - come sancisce la norma appena citata -a "errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti”, la rettificaeffettuata illegittimamente dal notaio al di fuori dei presupposti impostidalla legge è senz’altro nulla e comporta, dunque, l'applicazione dell'art.28, comma 1, n. 1, della legge notarile, il quale sancisce testualmente ildivieto per il notaio di ricevere atti (in generale e non solo intervenire incontratti o negozi giuridici) che sono espressamente proibiti dalla legge(Cass., Sez. 2, 17/2/2021, n. 4171, cit.; Cass., Sez. 2, 21/10/2022, n.31795, cit.).4.

Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la motivazione apparentedella sentenza nella parte in cui ha confermato la misura massima dellasanzione, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. edell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché i giudici dimerito, a fronte di una richiesta di riduzione della sanzione rispetto allamassima applicata, atteso che l’allegazione dell’A.P.E. non era prevista apena di nullità dell’atto e che la sua assenza dava luogo a una merasanzione pecuniaria, mai applicata nella specie, si erano limitati a parlaredi “congruità” della sanzione, rendendo così una motivazione apparente.Il motivo è infondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la determinazionequalitativa e quantitativa della sanzione da applicare, nei limiti previstiNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto airrogarla e che, attesa la natura e la funzione essenzialmente punitiva diogni sanzione, essa deve essere commisurata alla gravità del fatto (e dellesue circostanze) e alla personalità del soggetto, autore dello stesso (comeè previsto in tema di sanzioni penali dall'art. 133 c.p., e in tema disanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 11).Sennonché il soggetto che irroga la sanzione non è tenuto ad un'analiticaenunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, sicché ancheespressioni, come "appare congruo", "appare equo" sono espressionisufficienti a far ritenere che si sia tenuto conto, sia pure globalmente, deicriteri per il corretto esercizio di detto potere discrezionale nella sceltadella pena e nella determinazione del quantum (Cass., Sez. 6-3,11/3/2011, n. 5914; Cass., Sez. 2, 28/2/2019, n. 6016; Cass., Sez. pen.25/5/1995), che è quanto risulta abbia fatto la Corte distrettuale per laviolazione contestata.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deiNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/6/2026.Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
asiello;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministropro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale delloStato;-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] GENOVA E CHIAVARI;– intimati–Numero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza n. 1037 del 23/7/2024 resa dalla Corte d’Appello diGenova, notificata il 17/9/2024.Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 4/6/2026;lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.1. Con provvedimento del 21/09/2023, la Commissione AmministrativaRegionale di Disciplina della Liguria, su impulso dell'[OSCURATO:PERSONA] NotarileDistrettuale di Genova, dichiarò il notaio [OSCURATO:PERSONA] responsabiledell'illecito disciplinare consistito nell’avere indicato nel rogito di venditadel 27/10/2021 l’avvenuta allegazione, sotto la lettera B), dell'attestato diprestazione energetica (A.P.E.), in realtà non allegato, e nell’averesuccessivamente rettificato l’atto ai sensi dell’art. 59 bis della legge n. 89del 1913, allegando il predetto documento datato 9/11/2021, e locondannò alla sanzione pecuniaria di euro 15.493,00 ai sensi dell’art. 138bis della legge notarile, in sostituzione della sanzione della sospensione,con applicazione delle attenuanti generiche ex art. 144 della medesimalegge, mentre lo assolse dall’addebito riguardante l'atto di vendita di unterreno, rogitato senza l'allegazione del relativo certificato di destinazioneurbanistica.In data 16/11/2023, il notaio [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso ex art. 158della legge n. 89 del 2013, chiedendo l'annullamento e/o la riformaparziale dell’impugnata decisione.Nel relativo procedimento, non si costituirono né la CommissioneAmministrativa Regionale di Disciplina della Liguria, né il Consiglio NotarileNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026di Genova, mentre intervenne ad opponendum l’[OSCURATO:PERSONA] NotarileDistrettuale di Genova.Con sentenza n. 1037/2024, pubblicata il 23/7/2024, la Corte d’appello diGenova rigettò il reclamo e condannò il notaio alla rifusione delle spese dilite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero sussistente laresponsabilità professionale del notaio, atteso che l’attestato diprestazione energetica allegato all’atto di rettifica era stato formatosuccessivamente all’atto rettificato, nel quale era stato indicato comeallegato; che la mancanza dell’A.P.E. incideva sul contenuto sostanzialedell’atto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 192 del 2005; che l’adozione, suiniziativa del professionista, di un atto di rettifica incidente sul contenutosostanziale dell’atto costituiva condotta disciplinarmente rilevante; e che ilnotaio aveva fatto ricorso impropriamente all’art. 59 bis della leggenotarile. Reputarono altresì congrua la sanzione irrogata.2. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a quattro motivi, illustrati anche con memoria;resistono con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Genova e il Ministero dellaGiustizia, mentre il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina dellaLiguria presso il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Genova eChiavari sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 59 bis legge n. 89 del 1913, avuto riguardo ancheall’art. 6, comma 3 bis, d.lgs. n. 192 del 2005, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., per avere i giudici di merito escluso che il notaio potessericorrere all’atto di rettifica al fine di rimediare all’errore materialecompiuto nel rogito del 27/10/2021, nella parte in cui l’A.P.E. era statoNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026indicato come allegato, pur non essendolo, e per avere altresì omesso diconsiderare che il secondo atto non aveva alcuna valenza di rettifica delrogito, ma semmai di deposito dell’A.P.E. ottenuta successivamente allostesso, senza neppure considerare che l’omessa allegazione di siffattodocumento non era prevista a pena di nullità dell’atto ai sensi dell’art. 6,comma 3 bis, d.lgs. n. 192 del 2005 e che il procedimento ex art. 59 bislegge notarile serviva anche ai fini di rettifica di un dato inesistente e dideposito.Con il secondo motivo di ricorso, subordinato al primo, si lamenta laviolazione dell’art. 59 bis della legge n. 89 del 1913, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto che ilprocedimento ex art. 59 bis della legge notarile potesse riguardaresoltanto atti preesistenti all’atto da rettificare, tale non potendo essere undocumento formatosi successivamente al rogito, quale l’A.P.E. rilasciata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza considerare che con la locuzione “dati preesistenti allasua redazione” non si intendeva il mero documento attestante laprestazione energetica dell’immobile, ma il dato stesso della prestazioneenergetica del bene, certamente anteriore al rilascio dell’attestato, nonpotendo questo essere modificato in soli 13 giorni dal rogito.Con il terzo motivo di ricorso, subordinato al primo, si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 28 legge n. 89 del 1913, inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito applicato lagiurisprudenza formatasi per casi incidenti sulla situazione giuridicacristallizzatasi con l’atto rettificato, senza considerare che l’allegazionesuccessiva dell’A.P.E. non modificava alcuno degli elementi dell’attorettificato e che né la rettifica, né il contestuale deposito del documentopotevano dirsi espressamente vietati dalla legge, stante l’assenza di unqualsiasi orientamento, tantomeno consolidato, nella giurisprudenza.Pertanto, ad avviso del ricorrente, non soltanto non sussistevano ipresupposti per applicare l’art. 28 della legge notarile, ma non eraNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026neppure sufficiente, a fini disciplinari, la mera formazione di un atto nullo,essendo necessaria la sussistenza di un atto espressamente vietato dallalegge, ossia di una nullità univocamente riconosciuta come tale.I tre motivi, da trattare unitariamente in quanto strettamente connessi,sono infondati.L’art. 59-bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotto dal d.lgs. 2luglio 2010, n. 110, secondo cui «Il notaio ha facoltà di rettificare, fattisalvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata,contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla suaredazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità,mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato»,consente al suddetto professionista di rettificare unilateralmente (edunque senza la presenza delle parti) gli errori di trascrizione dei datiinseriti in atti notarili.L’istituto in questione è soggetto a limiti testuali in quanto deve riguardare“errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti" alla redazionedell'atto da rettificare, sicché occorre chiarire cosa si intenda per“materialità”, per “preesistenza” e per “omissione”, tutti concetti implicatidalle censure in esame.Il concetto di “materialità” esclude i vizi della volontà e quelli che possonodar luogo a invalidità, non essendo l’istituto idoneo a produrre effettinovativi, attributivi o traslativi, con la conseguenza che la correzione nonpuò riguardare né il processo di formazione della volontà, quanto alladichiarazione negoziale, né la rappresentazione della realtà comeaffermata dal dichiarante, quanto alle dichiarazioni di scienza.In questi termini si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte,allorché ha affermato che la rettifica si sostanzia in una dichiarazione discienza mediante la quale - quando ne ricorrano le condizioni di legge - ilnotaio può porre in essere un "atto solo materialmente integrativo", che,perciò, si correla, in un unico contesto sostanziale, all'atto pubblico oNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026scrittura privata autenticata di riferimento, senza, tuttavia, che con esso sipossano sanare gli effetti invalidanti già prodottisi ai sensi di legge e nonemendabili, quindi, dal notaio con un suo unilaterale intervento successivo(Cass., Sez. 2, 21/10/2022, n. 31795).Il concetto di “anteriorità” si riferisce, invece, a dati che esistonoanteriormente alla redazione dell’atto, ma non a quelli che si generano conla redazione dello stesso perché riguardanti quanto avvenuto in presenzadel notaio o da lui attestati, né a quelli formatisi successivamente a esso,potendo ciò arguirsi non soltanto dalla portata letterale della disposizionenei termini sopra specificati, ma anche dalla funzione di certezza giuridicae di fede privilegiata assolta dall’atto pubblico, oltreché dal principio dicontestualità e completezza dell’atto.Ne deriva che la rettifica non può essere disposta quando il notaio abbiaoggetto di diretta sua percezione al momento della formazione dellostesso, ma che in realtà non si erano all’epoca ancora formati. Infatti,l’atto di rettifica del notaio è espressione di una dichiarazione di scienzaricognitiva e accertativa di elementi erroneamente o non correttamenteriportati nell’atto, sicché l’errore omissivo non può che implicare unadispercezione di ciò che già esiste e non certo di ciò che non è ancoravenuto a giuridica esistenza.In definitiva, con l’istituto in esame possono essere rettificatiesclusivamente i casi di omissioni o errori materiali, ossia gli errori dinatura oggettiva e documentale, che, senza rendere necessaria un’attivitàinterpretativa del notaio, attengono a elementi di minor importanza e chenon concretano incertezza sul reale contenuto sostanziale e sull'oggettodell'atto rogato, come, a esempio, le indicazioni catastali (Cass., Sez.2,21/1/2015, n. 1063), o l’espressione della volontà delle parti, ma nonanche la formazione della stessa (Cass., Sez. 2, 11/4/2002, n. 5196;Numero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026Cass., Sez. 3, 24/5/2003, n. 8242). Lo stesso discorso vale per leomissioni del tutto materiali (cfr., Cass., Sez. 2, 17/2/2021, n. 4171).A questi principi, si sono attenuti i giudici di merito, allorché hanno esclusol’utilizzabilità del procedimento ex art. 59 bis legge notarile in quantol’A.P.E. era stata ottenuta soltanto il 9/11/2021 e non era, perciò,preesistente all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Non rileva il fatto che la mancata indicazione dell’A.P.E. nell’atto non nedetermina la nullità, né che le condizioni per il suo rilascio preesistesseroall’atto pubblico, siccome di qualche giorno precedente.Infatti, l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, emesso innell'edilizia, stabilisce che negli atti di compravendita immobiliari siainserita una clausola con la quale l’acquirente dichiara di avere ricevuto leinformazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordineall’attestazione della prestazione energetica degli edifici e che copia di taleincombenze l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.Orbene, nonostante la legge 6 agosto 2008, n. 133, abbia abrogato icommi 8 e 9 del predetto d.lgs., che disponevano la nullità del contratto incaso di mancata allegazione della certificazione energetica, e dettoincombente non abbia, dunque, oggi alcuna incidenza sulla validitàdell’atto, legittimando semmai la sua violazione la risoluzione del contrattoper inadempimento del venditore ai sensi del combinato disposto di cuiagli artt. 1477, 1453 e 1455 c.c. (Cass., Sez. 2, 17/7/2012, n. 12260), vatuttavia evidenziato come il precetto sopra descritto si limiti a prescriveremera allegazione del documento, senza valorizzare la condizionesostanziale del bene compravenduto, così operando una valutazione exante circa l’idoneità dell’attestato a tutelare l’interesse dell’acquirente adNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente anche inmateria di efficienza energetica.Da ciò consegue che il documento in questione, salvo diverso accordo trale parti, deve necessariamente precedere l’atto di compravendita,restando, invece, indifferente lo stato energetico dell’immobilecompravenduto, quantomeno ai fini della redazione del rogito, comeinvece preteso dal ricorrente.Pertanto, poiché gli atti di rettifica ex art. 59 bis legge notarile possonoessere adottati soltanto nella rigorosa sussistenza delle inerenti condizioninormative, ovvero per sopperire - come sancisce la norma appena citata -a "errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti”, la rettificaeffettuata illegittimamente dal notaio al di fuori dei presupposti impostidalla legge è senz’altro nulla e comporta, dunque, l'applicazione dell'art.28, comma 1, n. 1, della legge notarile, il quale sancisce testualmente ildivieto per il notaio di ricevere atti (in generale e non solo intervenire incontratti o negozi giuridici) che sono espressamente proibiti dalla legge(Cass., Sez. 2, 17/2/2021, n. 4171, cit.; Cass., Sez. 2, 21/10/2022, n.31795, cit.).4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la motivazione apparentedella sentenza nella parte in cui ha confermato la misura massima dellasanzione, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. edell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché i giudici dimerito, a fronte di una richiesta di riduzione della sanzione rispetto allamassima applicata, atteso che l’allegazione dell’A.P.E. non era prevista apena di nullità dell’atto e che la sua assenza dava luogo a una merasanzione pecuniaria, mai applicata nella specie, si erano limitati a parlaredi “congruità” della sanzione, rendendo così una motivazione apparente.Il motivo è infondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la determinazionequalitativa e quantitativa della sanzione da applicare, nei limiti previstiNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto airrogarla e che, attesa la natura e la funzione essenzialmente punitiva diogni sanzione, essa deve essere commisurata alla gravità del fatto (e dellesue circostanze) e alla personalità del soggetto, autore dello stesso (comeè previsto in tema di sanzioni penali dall'art. 133 c.p., e in tema disanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 11).Sennonché il soggetto che irroga la sanzione non è tenuto ad un'analiticaenunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, sicché ancheespressioni, come "appare congruo", "appare equo" sono espressionisufficienti a far ritenere che si sia tenuto conto, sia pure globalmente, deicriteri per il corretto esercizio di detto potere discrezionale nella sceltadella pena e nella determinazione del quantum (Cass., Sez. 6-3,11/3/2011, n. 5914; Cass., Sez. 2, 28/2/2019, n. 6016; Cass., Sez. pen.25/5/1995), che è quanto risulta abbia fatto la Corte distrettuale per laviolazione contestata.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deiNumero registro generale 25011/2024Numero sezionale 1497/2026Numero di raccolta generale 21985/2026Data pubblicazione 26/06/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/6/2026.Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])