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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 37977/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 novembre 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Padova del 15 novembre 2022 con cui Kbadi 3alal, ritenuta la continuazione con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Padova n. 66 del 7 gennaio 2020, irrevocabile il 28 aprile 2021, previa riqualificazione dei fatti ascrittigli ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stato condannato alla pena in aumento di anni uno, mesi nove, giorni ventiquattro di reclusione ed euro 1.108,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del. suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di continuazione esterna con un'altra sentenza divenuta irrevocabile in data 14 ottobre 2022.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come l'istanza di riconoscimento della continuazione esterna con la specifica sentenza indicata in ricorso costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Padova del 15 novembre 2022 con cui Kbadi 3alal, ritenuta la continuazione con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Padova n. 66 del 7 gennaio 2020, irrevocabile il 28 aprile 2021, previa riqualificazione dei fatti ascrittigli ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stato condannato alla pena in aumento di anni uno, mesi nove, giorni ventiquattro di reclusione ed euro 1.108,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del. suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di continuazione esterna con un'altra sentenza divenuta irrevocabile in data 14 ottobre 2022. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come l'istanza di riconoscimento della continuazione esterna con la specifica sentenza indicata in ricorso costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 37977/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris