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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08673/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del 23/09/20:18 del Tribunale di Nuoro, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il retato di tentata truffa pluriaggravata (art. 56, 640, secondo comma, n. 2 e n. 2-bis cod. pen.).

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del testimone della difesa [OSCURATO:PERSONA] quanto all'alibi da questi fornito all'imputata, è inammissibile perché non è consentito, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01), non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito - cui spetta il giudizio sulla rilevanza e l'attendibilità delle fonti di prova - circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti e, nel caso di specie, la Corte d'appello di Cagliari ha congruamente motivato, senza incorrere in vizi logici, in ordine all'inattendibilità dell'alibi fornito dal testimone Pulvirenti, sottolineando, in proposito, la mancanza di precisione del suo racconto, la scarsa credibilità del suo ricordo di un fatto (la riparazione di una porta in un preciso giorno) avvenuto ben otto anni prima, la mancanza di efficacia probatoria delle, non numerate, prodotte fattura e ricevuta; Considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo all'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall'imputata e dal marito [OSCURATO:PERSONA], in quanto avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio in qualità di indagati, nonché il correlativo vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, atteso che la Corte d'appello di Cagliari ha congruamente e logicamente motivato come gli indizi di reità a carico dell'imputata non potessero ritenersi sussistenti per il solo fatto dell'intestazione a lei dell'autovettura utilizzata dalla truffatrice per allontanarsi dall'abitazione della vittima ma dovessero ritenersi essere emersi solo nel momento in cui la Spicuzza e il Liotta dichiararono che l'autovettura era nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo (e che egli si era recato nel luogo di commissione del reato proprio nel periodo della stessa commissione); Ritenuto che il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire una sentenza di assoluzione dell'imputata (che era stata sottoposta a processo sulla base di un'individuazione di persona inizialmente ritenuta attendibile e poi assolta) e di una sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] (dalla quale risultava che l'autovettura sopra menzionata non era nell'esclusiva disponibilità dell'imputata), è inammissibile, atteso che - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e che tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01) - la Corte d'appello di Cagliari ha correttamente motivato al riguardo, evidenziando, in modo del tutto logico: quanto alla sentenza di assoluzione dell'imputata, che, nel presente procedimento, essa era stata riconosciuta, con assoluta certezza, da ben tre persone e l'autovettura con la quale la truffatrice si era allontanata dall'abitazione della persona offesa era a lei intestata; quanto alla sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], che il fatto che altri potesse avere la disponibilità dell'autovettura non escludeva affatto che questa fosse utilizzata anche dall'imputata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del 23/09/20:18 del Tribunale di Nuoro, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il retato di tentata truffa pluriaggravata (art. 56, 640, secondo comma, n. 2 e n. 2-bis cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del testimone della difesa [OSCURATO:PERSONA] quanto all'alibi da questi fornito all'imputata, è inammissibile perché non è consentito, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01), non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito - cui spetta il giudizio sulla rilevanza e l'attendibilità delle fonti di prova - circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti e, nel caso di specie, la Corte d'appello di Cagliari ha congruamente motivato, senza incorrere in vizi logici, in ordine all'inattendibilità dell'alibi fornito dal testimone Pulvirenti, sottolineando, in proposito, la mancanza di precisione del suo racconto, la scarsa credibilità del suo ricordo di un fatto (la riparazione di una porta in un preciso giorno) avvenuto ben otto anni prima, la mancanza di efficacia probatoria delle, non numerate, prodotte fattura e ricevuta; Considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo all'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall'imputata e dal marito [OSCURATO:PERSONA], in quanto avrebbero dovuto essere sentiti sin dall'inizio in qualità di indagati, nonché il correlativo vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, atteso che la Corte d'appello di Cagliari ha congruamente e logicamente motivato come gli indizi di reità a carico dell'imputata non potessero ritenersi sussistenti per il solo fatto dell'intestazione a lei dell'autovettura utilizzata dalla truffatrice per allontanarsi dall'abitazione della vittima ma dovessero ritenersi essere emersi solo nel momento in cui la Spicuzza e il Liotta dichiararono che l'autovettura era nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo (e che egli si era recato nel luogo di commissione del reato proprio nel periodo della stessa commissione); Ritenuto che il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire una sentenza di assoluzione dell'imputata (che era stata sottoposta a processo sulla base di un'individuazione di persona inizialmente ritenuta attendibile e poi assolta) e di una sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] (dalla quale risultava che l'autovettura sopra menzionata non era nell'esclusiva disponibilità dell'imputata), è inammissibile, atteso che - posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e che tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01) - la Corte d'appello di Cagliari ha correttamente motivato al riguardo, evidenziando, in modo del tutto logico: quanto alla sentenza di assoluzione dell'imputata, che, nel presente procedimento, essa era stata riconosciuta, con assoluta certezza, da ben tre persone e l'autovettura con la quale la truffatrice si era allontanata dall'abitazione della persona offesa era a lei intestata; quanto alla sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], che il fatto che altri potesse avere la disponibilità dell'autovettura non escludeva affatto che questa fosse utilizzata anche dall'imputata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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