Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28225/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, con provvedimentoin data 30 novembre 2020, respinta l'istanza di revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena avanzata dal pubblico ministero ai sensidell'art 168, n. 2 cod. pen., ha comunque revocato, ai sensi dell'art 168, commaquarto, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessoa [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione distaccata di CivitaCastellana pronunciata il 21 novembre 2012, divenuta irrevocabile in data 19dicembre 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione con lasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di CivitaCastellana, il 16 aprile 2008 con la quale gli è stato concesso il beneficio dellasospensione condizionale della pena.La sentenza è divenuta irrevocabile il 4 luglio 2008.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è stato poi condannato alla pena di anni due di reclusionecon la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA],del 21 novembre 2012, divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2013.Anche con tale sentenza a [OSCURATO:PERSONA] è stato concesso il beneficio dellasospensione condizionale della pena.3.

Il pubblico ministero ha presentato istanza di revoca della sospensionecondizionale della pena concessa con la prima sentenza ai sensi dell’art. 168,comma primo, n. 2, cod. pen.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha fissato l’udienza al18 settembre 2019 e, preso atto che la notifica all’interessato non si eraperfezionata ha rinviato l’udienza al 6 dicembre 2019 disponendo ulterioriricerche ex art. 159 cod. proc. pen.In data 19 settembre 2019, nel frattempo, è stata acquisita informativa delsistema [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia da cui risultava che ilcondannato non risultava essere detenuto presso alcun istituto penitenziario.All’udienza del 6 dicembre 2019 il giudice, preso atto che la poliziagiudiziaria non aveva ancora trasmesso l’esito delle ricerche effettuate, ha dinuovo rinviato all’11 marzo 2020.In data 11 febbraio 2020 i Carabinieri hanno comunicato di avere effettuatole ricerche presso il domicilio a loro noto a Orte, di non averlo reperito e di nonavere notizie dello stesso da circa cinque anni.Il giudice, preso atto del verbale di vane ricerche, in data 12 febbraio 2020,ha emesso decreto di irreperibilità e la notifica è stata effettuata l’11 settembre2020 presso il difensore d’ufficio nel frattempo nominato.L’udienza, originariamente fissata per l’11 marzo 2020, considerata lanormativa emergenziale, è stata nuovamente rinviata al 21 ottobre 2020, data incui il giudice si è riservato per poi depositare l’ordinanza il 30 novembre 2020.Con il provvedimento emesso il giudice dell’esecuzione - ritenuto che ilpresupposto richiesto dalla norma invocata dal pubblico ministero non si eraverificato in quanto la sentenza di condanna per il reato anteriormentecommesso è divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2013, in data quindi successivaalla scadenza del termine di durata del beneficio, avvenuta il 4 luglio 2013 – hacomunque disposto la revoca ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen. dellasospensione condizionale della pena concessa con la seconda sentenza, quellapronunciata il 21 novembre 2012, poiché questa era stata concessa in violazionedell’art. 164, comma quarto, in quanto la pena complessivamente inflitta con ledue sentenze supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.Il giudice ha pertanto emesso un ulteriore decreto di irreperibilità in data 8febbraio 2021 e l’ordinanza, sempre notificata al difensore d’ufficio, non è stataimpugnata.4.

Il condannato in data 13 novembre 2025 è stato arrestato in esecuzionedell’ordine per la carcerazione n. 1152/2025 della Procura generale della Corte diAppello di Roma in ragione della sentenza n. 3651 del 2025 della stessa Corte diAppello di Roma.[OSCURATO:PERSONA], quindi, ha proposto incidente di esecuzione che la Corte diAppello di Roma, con ordinanza del 20 febbraio 2026, ha accolto e, dichiarata lanullità del decreto di irreperibilità dell’8 febbraio 2021, ha dichiarato latemporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione e ha rimesso in termini ilcondannato per la presentazione dell’impugnazione avverso l’ordinanza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].5.

La difesa, quindi, ha proposto un incidente di esecuzione con il quale haproposto le seguenti censure5.1.

Illegittimità del decreto di irreperibilità del 12 febbraio 2020 econseguente nullità della notifica effettuata presso il difensore d’ufficio e delsuccessivo provvedimento emesso il 30 novembre 2020 all’esito dell’udienza del21 ottobre 2020.

Nel primo motivo la difesa rileva che il decreto sarebbe nullo inquanto si fonderebbe esclusivamente sul il verbale di vane ricerche redatto daiCarabinieri di Orte sulla base di un unico accesso presso l’indirizzo a loro noto esenza invece neanche interrogare la banca dati delle forze di polizia dalla qualesarebbe risultato che il condannato aveva domicilio a Roma, a Settebagni, allavia [OSCURATO:PERSONA] n. 54, dove aveva ricevuto numerose notifiche e dove èstata anche eseguita la misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi confrontidal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Roma fino al 17 giugno 2026, quando èstata sostituita dal Tribunale di Roma con il divieto di avvicinamento.Luogo presso il quale, peraltro, nell’arco di tempo intercorso tra il 25 marzo2015 e il 17 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] ha anche subito numerosi controlli eaccessi da parte della polizia giudiziaria così che si deve ritenere che tale luogoera ben noto e che era inserito nel sistema informatico delle forze di polizia.5.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla revocadella sospensione condizionale della pena che non avrebbe dovuto esseredisposta in quanto, tra l’altro, la pena si sarebbe estinta per prescrizione.6.

La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 14 aprile 2026, haqualificato la richiesta di revoca quale ricorso per cassazione e ha trasmesso gli7.

In data 30 giugno 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta incui il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.8.

In data 25 giugno 2026 è pervenuta una memoria di replica con motiviaggiunti redatta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.9.

In data 3 luglio 2026 è pervenuta una memoria di replica con cui l’avv.Maleta insiste nell’accoglimento del ricorso e chiede voglia comunque dichiararsiestinta la pena ex art. 172 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la nullità del decreto diirreperibilità e, conseguentemente, la nullità della notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza e, quindi, del provvedimento impugnato.La doglianza è fondata.2.1.

Ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. il decreto di irreperibilità puòessere emesso qualora non abbiano dato esito positivo le nuove ricerchedell’imputato/indagato effettuate “particolarmente nel luogo di nascita,dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egliabitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazionecarceraria centrale”.L’irreperibilità non ha un valore assoluto ma relativo in quanto la stessa siriferisce a una situazione processuale che si verifica le volte in cui, eseguite lericerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non siapervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo ditemporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto.Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, pertanto, ciò che rileva è lacompletezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti almomento in cui vengono eseguite, tanto che la legittimità della procedura deveessere verificata sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momentodell'adempimento e non "ex post" sulla base delle eventuali notizie acquisiteovvero pervenute successivamente (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Belo, Rv.282197 – 01; Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007, Saura, Rv. 238481).2.2.

Come già evidenziato nella sentenza n. 399 del 1998 dalla Cortecostituzionale, l’indicazione dei luoghi contenuti nella norma è da considerarsiindicativa e non esaustiva.Sotto tale profilo, quindi, le ricerche, al fine di garantire la massima tuteladel diritto dell’imputato, all’indagato, ovvero all’interessato di partecipare alprocesso o al procedimento, anche incidentale, e di esercitare il proprio diritto didifesa, devono essere effettive, utilizzando cioè in modo efficace le notizie e leinformazioni di cui si dispone, senza rigorosi formalismi, in considerazione delrilievo costituzionale degli interessi tutelati.Il sistema processuale, così come anche meglio specificato con la disciplinadell’assenza, con la previsione che il processo sia sospeso qualora non vi siacertezza che l’imputato abbia avuto conoscenza della celebrazione dello stesso,impone di leggere e interpretare la norma nel senso di attribuire il massimorilievo al principio di effettività delle ricerche, che sono demandate alle forze dipolizia proprio in virtù della particolare incisività dei controlli che queste possonoeffettuare e, ad esempio, delle informazioni cui possono accedere utilizzando lebanche dati di cui dispongono o possono comunque legittimamente disporre.2.3.

Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fattoprocessuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), edai documenti allegati al ricorso è emerso che il ricorrente non ha abbandonato ilterritorio italiano e che, piuttosto, lo stesso aveva domicilio o comunquedimorava o aveva dimorato a Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 54, inun’abitazione in cui era stata eseguita per un significativo periodo di tempo lamisura cautelare degli arresti domiciliare.Presso tale luogo non risulta essere stata effettuata alcuna ricerca, benchél’indirizzo fosse indicato nel procedimento penale iscritto a carico del ricorrente e,soprattutto, lo stesso fosse ben noto alle forze di polizia in virtù dei numerosicontrolli disposti al fine di verificare la regolare esecuzione della misura cautelarein atto dal marzo 2015 al giugno 2016.2.4.

Alla luce dei principi indicati e sulla base di quanto emerso dagli atti sideve, pertanto, concludere che le ricerche al tempo effettuate sono incompleteper cui il decreto di irreperibilità emesso il 12 febbraio 2020 è illegittimo e lanotifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, eseguita presso il difensore d’ufficio,è da considerarsi omessa (quanto alla notifica effettuata presso il difensored’ufficio cfr. Sez.

U, n. 23948 del 28/11/201, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279420).Il mancato perfezionamento della notifica all’interessato ha determinato lanullità del procedimento di esecuzione instaurato avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] eciò comporta la nullità dell’ordinanza ora impugnata, pronunciata all’esitodell’udienza irregolarmente celebrata.3.

La nullità rilevata impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata conrinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, in funzione di giudice dell’esecuzione e indiversa persona fisica, proceda a un nuovo giudizio sul punto.4.

Le doglianze formulate nel secondo motivo in ordine alla violazione in cuisarebbe incorso il giudice disponendo la revoca della sospensione condizionaledella pena, così come la richiesta di dichiarate l’estinzione della pena ancheribadita nella memoria depositata, sono logicamente subordinate alla correttainstaurazione del procedimento e sono pertanto da ritenersi assorbite.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, con provvedimentoin data 30 novembre 2020, respinta l'istanza di revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena avanzata dal pubblico ministero ai sensidell'art 168, n. 2 cod. pen., ha comunque revocato, ai sensi dell'art 168, commaquarto, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessoa [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione distaccata di CivitaCastellana pronunciata il 21 novembre 2012, divenuta irrevocabile in data 19dicembre 2013.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione con lasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di CivitaCastellana, il 16 aprile 2008 con la quale gli è stato concesso il beneficio dellasospensione condizionale della pena.La sentenza è divenuta irrevocabile il 4 luglio 2008.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è stato poi condannato alla pena di anni due di reclusionecon la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA],del 21 novembre 2012, divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2013.Anche con tale sentenza a [OSCURATO:PERSONA] è stato concesso il beneficio dellasospensione condizionale della pena.3. Il pubblico ministero ha presentato istanza di revoca della sospensionecondizionale della pena concessa con la prima sentenza ai sensi dell’art. 168,comma primo, n. 2, cod. pen.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha fissato l’udienza al18 settembre 2019 e, preso atto che la notifica all’interessato non si eraperfezionata ha rinviato l’udienza al 6 dicembre 2019 disponendo ulterioriricerche ex art. 159 cod. proc. pen.In data 19 settembre 2019, nel frattempo, è stata acquisita informativa delsistema [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia da cui risultava che ilcondannato non risultava essere detenuto presso alcun istituto penitenziario.All’udienza del 6 dicembre 2019 il giudice, preso atto che la poliziagiudiziaria non aveva ancora trasmesso l’esito delle ricerche effettuate, ha dinuovo rinviato all’11 marzo 2020.In data 11 febbraio 2020 i Carabinieri hanno comunicato di avere effettuatole ricerche presso il domicilio a loro noto a Orte, di non averlo reperito e di nonavere notizie dello stesso da circa cinque anni.Il giudice, preso atto del verbale di vane ricerche, in data 12 febbraio 2020,ha emesso decreto di irreperibilità e la notifica è stata effettuata l’11 settembre2020 presso il difensore d’ufficio nel frattempo nominato.L’udienza, originariamente fissata per l’11 marzo 2020, considerata lanormativa emergenziale, è stata nuovamente rinviata al 21 ottobre 2020, data incui il giudice si è riservato per poi depositare l’ordinanza il 30 novembre 2020.Con il provvedimento emesso il giudice dell’esecuzione - ritenuto che ilpresupposto richiesto dalla norma invocata dal pubblico ministero non si eraverificato in quanto la sentenza di condanna per il reato anteriormentecommesso è divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2013, in data quindi successivaalla scadenza del termine di durata del beneficio, avvenuta il 4 luglio 2013 – hacomunque disposto la revoca ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen. dellasospensione condizionale della pena concessa con la seconda sentenza, quellapronunciata il 21 novembre 2012, poiché questa era stata concessa in violazionedell’art. 164, comma quarto, in quanto la pena complessivamente inflitta con ledue sentenze supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.Il giudice ha pertanto emesso un ulteriore decreto di irreperibilità in data 8febbraio 2021 e l’ordinanza, sempre notificata al difensore d’ufficio, non è stataimpugnata.4. Il condannato in data 13 novembre 2025 è stato arrestato in esecuzionedell’ordine per la carcerazione n. 1152/2025 della Procura generale della Corte diAppello di Roma in ragione della sentenza n. 3651 del 2025 della stessa Corte diAppello di Roma.[OSCURATO:PERSONA], quindi, ha proposto incidente di esecuzione che la Corte diAppello di Roma, con ordinanza del 20 febbraio 2026, ha accolto e, dichiarata lanullità del decreto di irreperibilità dell’8 febbraio 2021, ha dichiarato latemporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione e ha rimesso in termini ilcondannato per la presentazione dell’impugnazione avverso l’ordinanza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].5. La difesa, quindi, ha proposto un incidente di esecuzione con il quale haproposto le seguenti censure5.1. Illegittimità del decreto di irreperibilità del 12 febbraio 2020 econseguente nullità della notifica effettuata presso il difensore d’ufficio e delsuccessivo provvedimento emesso il 30 novembre 2020 all’esito dell’udienza del21 ottobre 2020. Nel primo motivo la difesa rileva che il decreto sarebbe nullo inquanto si fonderebbe esclusivamente sul il verbale di vane ricerche redatto daiCarabinieri di Orte sulla base di un unico accesso presso l’indirizzo a loro noto esenza invece neanche interrogare la banca dati delle forze di polizia dalla qualesarebbe risultato che il condannato aveva domicilio a Roma, a Settebagni, allavia [OSCURATO:PERSONA] n. 54, dove aveva ricevuto numerose notifiche e dove èstata anche eseguita la misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi confrontidal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Roma fino al 17 giugno 2026, quando èstata sostituita dal Tribunale di Roma con il divieto di avvicinamento.Luogo presso il quale, peraltro, nell’arco di tempo intercorso tra il 25 marzo2015 e il 17 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] ha anche subito numerosi controlli eaccessi da parte della polizia giudiziaria così che si deve ritenere che tale luogoera ben noto e che era inserito nel sistema informatico delle forze di polizia.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla revocadella sospensione condizionale della pena che non avrebbe dovuto esseredisposta in quanto, tra l’altro, la pena si sarebbe estinta per prescrizione.6. La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 14 aprile 2026, haqualificato la richiesta di revoca quale ricorso per cassazione e ha trasmesso gli7. In data 30 giugno 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta incui il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.8. In data 25 giugno 2026 è pervenuta una memoria di replica con motiviaggiunti redatta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento delricorso.9. In data 3 luglio 2026 è pervenuta una memoria di replica con cui l’avv.Maleta insiste nell’accoglimento del ricorso e chiede voglia comunque dichiararsiestinta la pena ex art. 172 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la nullità del decreto diirreperibilità e, conseguentemente, la nullità della notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza e, quindi, del provvedimento impugnato.La doglianza è fondata.2.1. Ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. il decreto di irreperibilità puòessere emesso qualora non abbiano dato esito positivo le nuove ricerchedell’imputato/indagato effettuate “particolarmente nel luogo di nascita,dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egliabitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazionecarceraria centrale”.L’irreperibilità non ha un valore assoluto ma relativo in quanto la stessa siriferisce a una situazione processuale che si verifica le volte in cui, eseguite lericerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non siapervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo ditemporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto.Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, pertanto, ciò che rileva è lacompletezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti almomento in cui vengono eseguite, tanto che la legittimità della procedura deveessere verificata sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momentodell'adempimento e non "ex post" sulla base delle eventuali notizie acquisiteovvero pervenute successivamente (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Belo, Rv.282197 – 01; Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007, Saura, Rv. 238481).2.2. Come già evidenziato nella sentenza n. 399 del 1998 dalla Cortecostituzionale, l’indicazione dei luoghi contenuti nella norma è da considerarsiindicativa e non esaustiva.Sotto tale profilo, quindi, le ricerche, al fine di garantire la massima tuteladel diritto dell’imputato, all’indagato, ovvero all’interessato di partecipare alprocesso o al procedimento, anche incidentale, e di esercitare il proprio diritto didifesa, devono essere effettive, utilizzando cioè in modo efficace le notizie e leinformazioni di cui si dispone, senza rigorosi formalismi, in considerazione delrilievo costituzionale degli interessi tutelati.Il sistema processuale, così come anche meglio specificato con la disciplinadell’assenza, con la previsione che il processo sia sospeso qualora non vi siacertezza che l’imputato abbia avuto conoscenza della celebrazione dello stesso,impone di leggere e interpretare la norma nel senso di attribuire il massimorilievo al principio di effettività delle ricerche, che sono demandate alle forze dipolizia proprio in virtù della particolare incisività dei controlli che queste possonoeffettuare e, ad esempio, delle informazioni cui possono accedere utilizzando lebanche dati di cui dispongono o possono comunque legittimamente disporre.2.3. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fattoprocessuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), edai documenti allegati al ricorso è emerso che il ricorrente non ha abbandonato ilterritorio italiano e che, piuttosto, lo stesso aveva domicilio o comunquedimorava o aveva dimorato a Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 54, inun’abitazione in cui era stata eseguita per un significativo periodo di tempo lamisura cautelare degli arresti domiciliare.Presso tale luogo non risulta essere stata effettuata alcuna ricerca, benchél’indirizzo fosse indicato nel procedimento penale iscritto a carico del ricorrente e,soprattutto, lo stesso fosse ben noto alle forze di polizia in virtù dei numerosicontrolli disposti al fine di verificare la regolare esecuzione della misura cautelarein atto dal marzo 2015 al giugno 2016.2.4. Alla luce dei principi indicati e sulla base di quanto emerso dagli atti sideve, pertanto, concludere che le ricerche al tempo effettuate sono incompleteper cui il decreto di irreperibilità emesso il 12 febbraio 2020 è illegittimo e lanotifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, eseguita presso il difensore d’ufficio,è da considerarsi omessa (quanto alla notifica effettuata presso il difensored’ufficio cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/201, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279420).Il mancato perfezionamento della notifica all’interessato ha determinato lanullità del procedimento di esecuzione instaurato avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] eciò comporta la nullità dell’ordinanza ora impugnata, pronunciata all’esitodell’udienza irregolarmente celebrata.3. La nullità rilevata impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata conrinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, in funzione di giudice dell’esecuzione e indiversa persona fisica, proceda a un nuovo giudizio sul punto.4. Le doglianze formulate nel secondo motivo in ordine alla violazione in cuisarebbe incorso il giudice disponendo la revoca della sospensione condizionaledella pena, così come la richiesta di dichiarate l’estinzione della pena ancheribadita nella memoria depositata, sono logicamente subordinate alla correttainstaurazione del procedimento e sono pertanto da ritenersi assorbite. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28225/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris