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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00505/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13741/2015R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA] - intimata- RGN 13741/2015 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 1367/2/14, depositata il 9 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che La società la Valletta dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate, in applicazione del metodo sintetico-comparativo e tenuto conto dei valori OMI, aveva accertato il maggior valore dell'immobile acquistato dalla società con atto notarile in data 19 novembre 2009, quantificandolo in euro 633.800,00.

La contribuente impugnava l'avviso avanti alla Commissione tributaria provinciale dell'Aquila denunciando l'erroneità della stima eseguita e dei valori OMI utilizzati dall'Ufficio.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il valore dell'immobile in euro 360.000,00 in conformità con gli esiti della disposta CTU e ritenendo di non dovere tener conto delle osservazioni svolte dall'Agenzia a tale consulenza in quanto non formulate nei termini concessi ai sensi dell'art. 195, comma 2, cod. proc. civ.

L'Ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale confermava la sentenza impugnata.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia, affidato a due motivi.

La società la Valletta è rimasta intimata.

Considerato che Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 195 cod. proc. civ. e consequenziale omessa pronuncia su domanda di appello in relazione agli artt. 112 e 360, n. 3 o 4 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si RGN 13741/2015 censurava nel merito la consulenza tecnica d'ufficio per essersi discostata dalla metodologia di valutazione dell'immobile indicata dal giudice di primo grado ai fini della determinazione del valore dello stesso.

Il giudice d'appello, infatti, aveva escluso di poter prendere in considerazione le memorie con cui l'Agenzia in primo grado aveva contestato la CTU, in quanto non erano state trasfuse in osservazioni e rilievi svolti nei termini di legge.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 10, d.lgs. n. 347 del 1990 e degli artt. 51, comma 3 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata, confermando la decisione di prime cure, avrebbe fatto propria la stima di valore effettuata dal CTU in totale difformità dall'incarico del giudice di primo grado, il quale aveva richiesto di quantificare il Valore di mercato dell'immobile «previa comparazione con beni di natura omogenea», nonché in violazione dell'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986 che impone all'Ufficio di utilizzare per la stima il metodo della comparazione con beni di natura omogenea.

Il CTU, invece, aveva disatteso tale metodo in quanto oggetto di contestazione tra le parti, e aveva utilizzato il metodo del costo di realizzazione medio unitario, nonché quello del reddito prodotto, operando una media tra i due.

Deve essere esaminata innanzitutto la seconda censura in quanto logicamente preliminare.

Essa è infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio.

Pertanto, ove il giudice ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dal d.lgs. n. 546 del RGN 13741/2015 1992, art. 35, comma 3, ultimo periodo, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'an o di una condanna generica (ex plurimis, Cass., sez. 6-5, n. 12597 del 25/06/2020, Rv. 658046 - 01; n. 13294 del 28/06/2016, Rv. 640171; n. 24611 del 2014).

Dall'obbligo di decidere nel merito le questioni proposte, discende che, nell'ambito di una controversia sull'imposta di registro, il giudice tributario può determinare il valore venale degli immobili sulla base di criteri diversi da quelli utilizzati in sede di accertamento, a condizione che resti nel limite della pretesa tributaria esercitata dall'Ufficio e che gli elementi utilizzati siano legittimamente acquisiti agli atti, come nel caso di utilizzo di dati desumibili da una CTU, stante la possibilità per il giudice tributario di farvi ricorso anche al fine di valutare l'attendibilità della stima dell'Ufficio ed accertare il valore venale degli immobili per cui è causa (Cass., sez. 5, n. 13132 del 28/05/2010, Rv. 613352 - 01; sez. 6-5, n. 12597 del 25/06/2020, Rv. 658046 - 01).

In tema di imposta di registro, l'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede plurimi criteri per la determinazione del valore dei beni immobili.

Il comma 3 di detta disposizione, infatti, stabilisce che, per atti che abbiano ad oggetto beni immobili, il_ controllo di valore deve essere effettuato, oltre che con riguardo ad atti similari di trasferimento (criterio comparativo), ovvero al reddito netto capitalizzato ritraibile dagli immobili stessi (criterio reddituale), anche ad «ogni altro elemento di valutazione».

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tali criteri, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente "pariordinati" e l'Amministrazione finanziaria può seguire uno qualsiasi di essi, laddove lo ritenga maggiormente idoneo per determinare in sede di accertamento il valore del bene trasferito (Cass., sez. 5, n. 18103 del 24/06/2021, Rv. 661783 - 02; sez. 5, n. 1961 del 26/01/2018, Rv. 646898 - 01; sez. 5, n. 29143 del 13/11/2018, Rv. 651280 - 01).

Si è inoltre precisato che i criteri di valutazione indicati dall'art. 51 cit. sono assolutamente pariordinati, sicché nulla autorizza a ritenere il terzo RGN 13741/2015 («ogni altro elemento di valutazione») residuale e subordinato alla oggettiva impossibilità di ricorrere ai parametri oggettivi di cui ai precedenti criteri (sez. 5, n. 4221 del 24/02/2006, Rv. 587315 - 01).

Nella specie, la CTR, nel confermare - sia pure in modo estremamente sintetico - la sentenza di primo grado, ne ha condiviso le conclusioni e dunque anche la valutazione in ordine alla idoneità della stima operata dal CTU ai fini della determinazione del valore dell'immobile.

Trattandosi di valutazione di elementi di fatto operata dal giudice del merito, ne è preclusa in questa sede la revisione.

L'infondatezza della seconda censura, con la quale l'Ufficio ha fatto valere le argomentazioni che aveva dedotto con le osservazioni alla CTU non esaminate dalla CTR, rende irrilevante l'esame del primo motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso va rigettato e nulla deve essere disposto in ordine alle spese essendo il contribuente rimasto intimato.

Poiché la ricorrente è un'Amministrazione dello Stato, non trova applicazione l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 - 01).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13741/2015R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA] - intimata- RGN 13741/2015 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 1367/2/14, depositata il 9 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che La società la Valletta dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate, in applicazione del metodo sintetico-comparativo e tenuto conto dei valori OMI, aveva accertato il maggior valore dell'immobile acquistato dalla società con atto notarile in data 19 novembre 2009, quantificandolo in euro 633.800,00. La contribuente impugnava l'avviso avanti alla Commissione tributaria provinciale dell'Aquila denunciando l'erroneità della stima eseguita e dei valori OMI utilizzati dall'Ufficio. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il valore dell'immobile in euro 360.000,00 in conformità con gli esiti della disposta CTU e ritenendo di non dovere tener conto delle osservazioni svolte dall'Agenzia a tale consulenza in quanto non formulate nei termini concessi ai sensi dell'art. 195, comma 2, cod. proc. civ. L'Ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale confermava la sentenza impugnata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia, affidato a due motivi. La società la Valletta è rimasta intimata. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 195 cod. proc. civ. e consequenziale omessa pronuncia su domanda di appello in relazione agli artt. 112 e 360, n. 3 o 4 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si RGN 13741/2015 censurava nel merito la consulenza tecnica d'ufficio per essersi discostata dalla metodologia di valutazione dell'immobile indicata dal giudice di primo grado ai fini della determinazione del valore dello stesso. Il giudice d'appello, infatti, aveva escluso di poter prendere in considerazione le memorie con cui l'Agenzia in primo grado aveva contestato la CTU, in quanto non erano state trasfuse in osservazioni e rilievi svolti nei termini di legge. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 10, d.lgs. n. 347 del 1990 e degli artt. 51, comma 3 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata, confermando la decisione di prime cure, avrebbe fatto propria la stima di valore effettuata dal CTU in totale difformità dall'incarico del giudice di primo grado, il quale aveva richiesto di quantificare il Valore di mercato dell'immobile «previa comparazione con beni di natura omogenea», nonché in violazione dell'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986 che impone all'Ufficio di utilizzare per la stima il metodo della comparazione con beni di natura omogenea. Il CTU, invece, aveva disatteso tale metodo in quanto oggetto di contestazione tra le parti, e aveva utilizzato il metodo del costo di realizzazione medio unitario, nonché quello del reddito prodotto, operando una media tra i due. Deve essere esaminata innanzitutto la seconda censura in quanto logicamente preliminare. Essa è infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio. Pertanto, ove il giudice ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dal d.lgs. n. 546 del RGN 13741/2015 1992, art. 35, comma 3, ultimo periodo, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'an o di una condanna generica (ex plurimis, Cass., sez. 6-5, n. 12597 del 25/06/2020, Rv. 658046 - 01; n. 13294 del 28/06/2016, Rv. 640171; n. 24611 del 2014). Dall'obbligo di decidere nel merito le questioni proposte, discende che, nell'ambito di una controversia sull'imposta di registro, il giudice tributario può determinare il valore venale degli immobili sulla base di criteri diversi da quelli utilizzati in sede di accertamento, a condizione che resti nel limite della pretesa tributaria esercitata dall'Ufficio e che gli elementi utilizzati siano legittimamente acquisiti agli atti, come nel caso di utilizzo di dati desumibili da una CTU, stante la possibilità per il giudice tributario di farvi ricorso anche al fine di valutare l'attendibilità della stima dell'Ufficio ed accertare il valore venale degli immobili per cui è causa (Cass., sez. 5, n. 13132 del 28/05/2010, Rv. 613352 - 01; sez. 6-5, n. 12597 del 25/06/2020, Rv. 658046 - 01). In tema di imposta di registro, l'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede plurimi criteri per la determinazione del valore dei beni immobili. Il comma 3 di detta disposizione, infatti, stabilisce che, per atti che abbiano ad oggetto beni immobili, il_ controllo di valore deve essere effettuato, oltre che con riguardo ad atti similari di trasferimento (criterio comparativo), ovvero al reddito netto capitalizzato ritraibile dagli immobili stessi (criterio reddituale), anche ad «ogni altro elemento di valutazione». Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tali criteri, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente "pariordinati" e l'Amministrazione finanziaria può seguire uno qualsiasi di essi, laddove lo ritenga maggiormente idoneo per determinare in sede di accertamento il valore del bene trasferito (Cass., sez. 5, n. 18103 del 24/06/2021, Rv. 661783 - 02; sez. 5, n. 1961 del 26/01/2018, Rv. 646898 - 01; sez. 5, n. 29143 del 13/11/2018, Rv. 651280 - 01). Si è inoltre precisato che i criteri di valutazione indicati dall'art. 51 cit. sono assolutamente pariordinati, sicché nulla autorizza a ritenere il terzo RGN 13741/2015 («ogni altro elemento di valutazione») residuale e subordinato alla oggettiva impossibilità di ricorrere ai parametri oggettivi di cui ai precedenti criteri (sez. 5, n. 4221 del 24/02/2006, Rv. 587315 - 01). Nella specie, la CTR, nel confermare - sia pure in modo estremamente sintetico - la sentenza di primo grado, ne ha condiviso le conclusioni e dunque anche la valutazione in ordine alla idoneità della stima operata dal CTU ai fini della determinazione del valore dell'immobile. Trattandosi di valutazione di elementi di fatto operata dal giudice del merito, ne è preclusa in questa sede la revisione. L'infondatezza della seconda censura, con la quale l'Ufficio ha fatto valere le argomentazioni che aveva dedotto con le osservazioni alla CTU non esaminate dalla CTR, rende irrilevante l'esame del primo motivo di ricorso. In conclusione, il ricorso va rigettato e nulla deve essere disposto in ordine alle spese essendo il contribuente rimasto intimato. Poiché la ricorrente è un'Amministrazione dello Stato, non trova applicazione l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 - 01). PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di
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