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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 29493/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18230/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e quale Sindaco del [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] intimata Avverso la sentenza n. 408/2021 della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 31-3-2021 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata n. 408 pubblicata il 31 - 3 - 2021 della Corte d’appello di Catanzaro ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di sindaco del Comune di Maida, alla sentenza n. 273/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che OGGETTO: sanzioni amministrative – analisi sulleacque reflue – responsabilità del Sindaco R.G.18230/2021 C.C. 3-10-2023 aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa il 25-9-2012 dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza ha considerato che la Regione [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] della Salute e [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza-ingiunzione opposta aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], responsabile personalmente in qualità di Sindacotrasgressore e in quanto legale rappresentante del Comune di Maida coobbligato in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 13.421,86 per la violazione dell’art. 7 co.4 d.lgs. 2 febbraio2001 n. 31, il quale prescriveva l’obbligo, sanzionato dall’art. 19 co. 4 - bis, di conservare i risultati dei controlli interni sulle acque previsti dall’art. 7 per almeno cinque anni.

La sentenza ha considerato le deduzioni dell’appellante, il quale sosteneva l’estraneità alla violazione, per il fatto di essere stato eletto alla carica di Sindaco cinque mesi prima dell’accertamento e di essersi immediatamente attivato per affidare i controlli interni a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha rilevato che,essendo pacifico che all’epoca dei fatti il servizio idrico era gestito direttamente dal Comune, non vi era dubbio che il Sindaco, quale soggetto che aveva la rappresentanza dell’ente ed era tenuto a esercitare i poteri di controllo dell’azione amministrativa anche in caso di deleghe di funzioni ai dirigenti dei settori (delle quali non vi era prova in atti), era responsabile dell’illecito consistente nella mancata conservazione dei referti delle analisi, determinata dalla mancanza di controlli interni.

Ha dichiarato che sussisteva l’elemento soggettivo ai sensi dell’art. 3 legge 689/1981, non essendo stata dimostrata l’assenza di colpa e non avendo [OSCURATO:PERSONA] giustificato la mancata attivazione dei controlli interni dal momento della sua nomina a sindaco.

Però, considerato che la condotta omissiva era stata tenuta da [OSCURATO:PERSONA] peril brevissimo lasso di tempo di cinque mesi e considerato che lo stesso Amantea dopo la contestazione dell’illecito a dicembre 2007 aveva affidato i controlli interni a ditta specializzata, la sentenza ha ridotto la sanzione al minimo edittale di Euro 5.165,00. 2.Con atto notificato il 21-6-2021 - a mezzo pec al difensore domiciliatariodi Regione [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].it- e depositato in data 8- 7- 2023 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale sindaco del comune di Maida, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificata il 23-4-2021, sulla base di due motivi.

Regione [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a .

All’esito della camera di consigliodel giorno 3-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 terzo comma e 14 L. 24.11.1981 n. 689; violazione e falsa applicazione degli art. 7 comma 4 e 19 comma 4bis del D.Lgs. 2.2.2001 n.31; in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” il ricorrente evidenzia che ai sensi dell’art. 3 legge 689/1981 la responsabilità è personale e ai sensi dell’art. 6, se la violazione è commessa da legale rappresentante di persona giuridica, questa è obbligata in solido con l’autore della violazione, per cui non è prospettabile una responsabilità oggettiva a carico del legale rappresentante della persona giuridica.

Rileva che né il verbale di accertamento né l’ordinanza-ingiunzione hanno descritto le condotte illecite poste in essere daNatale Amantea e lamenta che la sentenza impugnata abbia avvallato l’applicazione della sanzione esclusivamente in ragione della titolarità della carica rappresentativa; ciò in quanto la sentenza ha attribuito al Sindaco la responsabilità dell’illecito consistente nella mancata conservazione dei risultati delle analisi, a sua volta determinata dalla mancanza di controlli interni,sic et simpliciter in quanto sindaco in caric a .

Lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di sindaco nel maggio 2007 e quindi non poteva avere commesso alcunché in relazione alla mancata esecuzione dei controlli nei cinque anni precedenti e alla mancata conservazione dei relativi risultati. 2.Con il secondo motivo rubricato “in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 e dell’art. 53 comma 23 della Legge 23.12.2000n. 388; carenza di legittimazione passiva; estraneità alla violazione; in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.:omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” il ricorrente evidenzia che la responsabilità dei servizi e delle attività materiali dell’ente non sono attribuite de iure al sindaco, ma sono devolute ai dirigenti dei vari settori ai sensi dell’art. 107 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267, mentre al sindaco spettano unicamente compiti di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. 3.Premessa,in linea generale, l’ammissibilità dei motivi di ricorso articolati in più profili di doglianza, a condizione che ne sia consentito l’esame separato negli stessi termini in cui si sarebbe potuto far lo se fossero statiarticolati motivi diversi (Cass. Sez.

U. 6-5-2015 n. 9100 Rv. 635452-01), nella fattispecie entrambi i motivi formulati ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. nella formulazione da applicare alla fattispecie, in quanto il giudizio di appello è stato instaurato dopo l’11- 9-2012 e il ricorso per cassazione è stato proposto prima del 28-2- 2023.

Sulle questioni oggetto dei motivi formulati ex art. 360 co.1 n. 5 5 cod. proc. civ. le statuizioni di primo e secondo grado sono state le medesime, in quanto la sentenza di appello ha riformato quella di primo grado limitatamente alla quantificazione della san zione ; il ricorrente non solo non argomenta, ma neppure allega, che le ragioni di fatto poste a base della due decisioni siano state tra loro diverse, come necessario ai fini dell’ammissibilità del motivo formulato ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. in caso di “doppia conforme”(Cass. Sez. 3 28- 2-2023 n. 5947 Rv. 667202-01, Cass. Sez.6-2 9 - 3 - 2022 n. 7724 Rv. 664193-01). 4.Le violazioni di legge prospettate con il primo motivo di impugnazionenon sussistono, in quanto l ’art. 7 d.lgs. 2 - 2 - 2001 n. 31 al co. 1 vigente ratione temporis (il d.lgs. 2 - 2 - 2001 n. 31 è stato abrogato dal d.lgs. 23-2-2023 n.18) impone va al gestore del servizio idrico di effettuare controlli interni per la verifica della qualità dell’acqua destinata al servizio umano e al co.4 poneva a carico del gestore del servizio anche l’obbligo di conservare i risultati dei controlli per almeno cinque anni, per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettuava i controlli esterni; l’art. 19 co.4-bis sanzionavala violazione “ degli adempimenti di cui all’art. 7 , co mma 4 ” .

Quindi l’obbligo di conservare i risultati dei controlliper cinque anni era obbligo distinto da quello di eseguire i controlli, essendo l’esecuzione dei controlli finalizzata alla verifica della qualità dell’acqua ed essendo la conservazione dei risultati finalizzata a consentirne la consultazione da parte dell’amministrazione che eseguiva i controlli esterni; l e relativeviolazioni erano assoggettat e autonomamente a sanzione.

Ciò significa chel’obbligo di conservare i risultati dei controlli sussiste va a carico del soggetto gestore del servizio,dal momento in cui assumeva tale incaricoanche con riferimento ai controlli già eseguiti e non, come sembra sostenere il ricorrente, soltanto con riferimento alla conservazione dei risultati delle analisi che egli stesso disponeva.

Del resto,nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato in fatto, in modo non attinto da motivi dicensura a mmissibili, che i controlli non erano stati immediatamente attivati dopo la nomina del [OSCURATO:PERSONA], ma la condotta omissiva relativa alla mancata esecuzione delle analisi era proseguitaper cinque mesi dopo quel la nomina; quindi l’illecitoè integrato per la violazione di entrambi gli obblighi. 5.Sono diverse le questioni di violazione di legge poste dal secondo motivo, in riferimento alle quali devono essere richiamati i principi già posti dalla giurisprudenza di legittim ità in tema di riparto della responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo tra organi elettivi e organi amministrativi di ente pubblico territoriale: la responsabilità dell’organo apicale rappresentativo sussiste solo qualora non sia individuabile all’interno dell’ente un’apposita articolazione amministrativa preposta allo svolgimento dell’attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa (Cass. Sez. 2 20-6-2022 n. 19751 Rv. 665003-01; nello stesso senso Cass. Sez.2 29-9-2009 n. 20864 Rv. 609759-01, Cass. Sez. 1 27- 9 - 2006 n. 21010 Rv. 591928-01).

Come si legge in Cass. 19751/2022 e già in Cass. 20864/2009,«nello svolgimento dell’attività degli enti locali, e in particolare dei comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio – amministrativo connesse alla violazione delle norme che l’ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, son ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni (legge n. 142 del 1990, art. 51, comma 2, poi novellato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art.6, e quindi trasfuso nel [OSCURATO:PERSONA] degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, comma 3) e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore.

Non si può, pertanto, automaticamente ascrivere al Sindaco di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme verificatasi nell’ambito di attività dell’ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell’attività medesima…».Cass. 19751/2022 ha altresì posto il principio di diritto secondo il quale «nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo rappresentante, prevista dall’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi però per quest’ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto a indagare -anche d’ufficio - sulla circostanza che l’illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall’esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell’ente medesimo».

Nella fattispecie la sentenza impugnatanon ha fatto applicazione dei principi esposti, perché in punto di diritto ha er roneamente dichiarato che permaneva la responsabilità del sindaco, in quanto lo stesso era tenuto a esercitare il controllo anche in caso di deleghe di funzioniai dirigenti dei vari settori e si è limitata a esclu dere l’esistenza di deleghe, dichiarando che non ve ne era prova in atti (pag.4).

L’affermazione che il servizio idrico era gestito dal Comune e l’esclusione dell’ esistenza di deleghe non è sufficiente a escludere l’esistenza di articolazione amministrativa preposta alla gestione del servizio idrico stesso e perciò non è sufficiente a individuare il trasgressore nella persona del Sindaco; quindi la sentenza impugnata deve essere cassatasul punto, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione affinché, esegu ito il relativo accertamento in fatto,trovino applicazione i principi esposti.

Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primomotivo di ricorso , accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte d’appellodi Catanzaro in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18230/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e quale Sindaco del [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] intimata Avverso la sentenza n. 408/2021 della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 31-3-2021 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata n. 408 pubblicata il 31 - 3 - 2021 della Corte d’appello di Catanzaro ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di sindaco del Comune di Maida, alla sentenza n. 273/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che OGGETTO: sanzioni amministrative – analisi sulleacque reflue – responsabilità del Sindaco R.G.18230/2021 C.C. 3-10-2023 aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa il 25-9-2012 dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha considerato che la Regione [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] della Salute e [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza-ingiunzione opposta aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], responsabile personalmente in qualità di Sindacotrasgressore e in quanto legale rappresentante del Comune di Maida coobbligato in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 13.421,86 per la violazione dell’art. 7 co.4 d.lgs. 2 febbraio2001 n. 31, il quale prescriveva l’obbligo, sanzionato dall’art. 19 co. 4 - bis, di conservare i risultati dei controlli interni sulle acque previsti dall’art. 7 per almeno cinque anni. La sentenza ha considerato le deduzioni dell’appellante, il quale sosteneva l’estraneità alla violazione, per il fatto di essere stato eletto alla carica di Sindaco cinque mesi prima dell’accertamento e di essersi immediatamente attivato per affidare i controlli interni a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha rilevato che,essendo pacifico che all’epoca dei fatti il servizio idrico era gestito direttamente dal Comune, non vi era dubbio che il Sindaco, quale soggetto che aveva la rappresentanza dell’ente ed era tenuto a esercitare i poteri di controllo dell’azione amministrativa anche in caso di deleghe di funzioni ai dirigenti dei settori (delle quali non vi era prova in atti), era responsabile dell’illecito consistente nella mancata conservazione dei referti delle analisi, determinata dalla mancanza di controlli interni. Ha dichiarato che sussisteva l’elemento soggettivo ai sensi dell’art. 3 legge 689/1981, non essendo stata dimostrata l’assenza di colpa e non avendo [OSCURATO:PERSONA] giustificato la mancata attivazione dei controlli interni dal momento della sua nomina a sindaco. Però, considerato che la condotta omissiva era stata tenuta da [OSCURATO:PERSONA] peril brevissimo lasso di tempo di cinque mesi e considerato che lo stesso Amantea dopo la contestazione dell’illecito a dicembre 2007 aveva affidato i controlli interni a ditta specializzata, la sentenza ha ridotto la sanzione al minimo edittale di Euro 5.165,00. 2.Con atto notificato il 21-6-2021 - a mezzo pec al difensore domiciliatariodi Regione [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].it- e depositato in data 8- 7- 2023 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale sindaco del comune di Maida, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificata il 23-4-2021, sulla base di due motivi. Regione [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 3-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 terzo comma e 14 L. 24.11.1981 n. 689; violazione e falsa applicazione degli art. 7 comma 4 e 19 comma 4bis del D.Lgs. 2.2.2001 n.31; in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” il ricorrente evidenzia che ai sensi dell’art. 3 legge 689/1981 la responsabilità è personale e ai sensi dell’art. 6, se la violazione è commessa da legale rappresentante di persona giuridica, questa è obbligata in solido con l’autore della violazione, per cui non è prospettabile una responsabilità oggettiva a carico del legale rappresentante della persona giuridica. Rileva che né il verbale di accertamento né l’ordinanza-ingiunzione hanno descritto le condotte illecite poste in essere daNatale Amantea e lamenta che la sentenza impugnata abbia avvallato l’applicazione della sanzione esclusivamente in ragione della titolarità della carica rappresentativa; ciò in quanto la sentenza ha attribuito al Sindaco la responsabilità dell’illecito consistente nella mancata conservazione dei risultati delle analisi, a sua volta determinata dalla mancanza di controlli interni,sic et simpliciter in quanto sindaco in caric a . Lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di sindaco nel maggio 2007 e quindi non poteva avere commesso alcunché in relazione alla mancata esecuzione dei controlli nei cinque anni precedenti e alla mancata conservazione dei relativi risultati. 2.Con il secondo motivo rubricato “in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 e dell’art. 53 comma 23 della Legge 23.12.2000n. 388; carenza di legittimazione passiva; estraneità alla violazione; in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.:omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” il ricorrente evidenzia che la responsabilità dei servizi e delle attività materiali dell’ente non sono attribuite de iure al sindaco, ma sono devolute ai dirigenti dei vari settori ai sensi dell’art. 107 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267, mentre al sindaco spettano unicamente compiti di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. 3.Premessa,in linea generale, l’ammissibilità dei motivi di ricorso articolati in più profili di doglianza, a condizione che ne sia consentito l’esame separato negli stessi termini in cui si sarebbe potuto far lo se fossero statiarticolati motivi diversi (Cass. Sez. U. 6-5-2015 n. 9100 Rv. 635452-01), nella fattispecie entrambi i motivi formulati ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. nella formulazione da applicare alla fattispecie, in quanto il giudizio di appello è stato instaurato dopo l’11- 9-2012 e il ricorso per cassazione è stato proposto prima del 28-2- 2023. Sulle questioni oggetto dei motivi formulati ex art. 360 co.1 n. 5 5 cod. proc. civ. le statuizioni di primo e secondo grado sono state le medesime, in quanto la sentenza di appello ha riformato quella di primo grado limitatamente alla quantificazione della san zione ; il ricorrente non solo non argomenta, ma neppure allega, che le ragioni di fatto poste a base della due decisioni siano state tra loro diverse, come necessario ai fini dell’ammissibilità del motivo formulato ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. in caso di “doppia conforme”(Cass. Sez. 3 28- 2-2023 n. 5947 Rv. 667202-01, Cass. Sez.6-2 9 - 3 - 2022 n. 7724 Rv. 664193-01). 4.Le violazioni di legge prospettate con il primo motivo di impugnazionenon sussistono, in quanto l ’art. 7 d.lgs. 2 - 2 - 2001 n. 31 al co. 1 vigente ratione temporis (il d.lgs. 2 - 2 - 2001 n. 31 è stato abrogato dal d.lgs. 23-2-2023 n.18) impone va al gestore del servizio idrico di effettuare controlli interni per la verifica della qualità dell’acqua destinata al servizio umano e al co.4 poneva a carico del gestore del servizio anche l’obbligo di conservare i risultati dei controlli per almeno cinque anni, per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettuava i controlli esterni; l’art. 19 co.4-bis sanzionavala violazione “ degli adempimenti di cui all’art. 7 , co mma 4 ” . Quindi l’obbligo di conservare i risultati dei controlliper cinque anni era obbligo distinto da quello di eseguire i controlli, essendo l’esecuzione dei controlli finalizzata alla verifica della qualità dell’acqua ed essendo la conservazione dei risultati finalizzata a consentirne la consultazione da parte dell’amministrazione che eseguiva i controlli esterni; l e relativeviolazioni erano assoggettat e autonomamente a sanzione. Ciò significa chel’obbligo di conservare i risultati dei controlli sussiste va a carico del soggetto gestore del servizio,dal momento in cui assumeva tale incaricoanche con riferimento ai controlli già eseguiti e non, come sembra sostenere il ricorrente, soltanto con riferimento alla conservazione dei risultati delle analisi che egli stesso disponeva. Del resto,nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato in fatto, in modo non attinto da motivi dicensura a mmissibili, che i controlli non erano stati immediatamente attivati dopo la nomina del [OSCURATO:PERSONA], ma la condotta omissiva relativa alla mancata esecuzione delle analisi era proseguitaper cinque mesi dopo quel la nomina; quindi l’illecitoè integrato per la violazione di entrambi gli obblighi. 5.Sono diverse le questioni di violazione di legge poste dal secondo motivo, in riferimento alle quali devono essere richiamati i principi già posti dalla giurisprudenza di legittim ità in tema di riparto della responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo tra organi elettivi e organi amministrativi di ente pubblico territoriale: la responsabilità dell’organo apicale rappresentativo sussiste solo qualora non sia individuabile all’interno dell’ente un’apposita articolazione amministrativa preposta allo svolgimento dell’attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa (Cass. Sez. 2 20-6-2022 n. 19751 Rv. 665003-01; nello stesso senso Cass. Sez.2 29-9-2009 n. 20864 Rv. 609759-01, Cass. Sez. 1 27- 9 - 2006 n. 21010 Rv. 591928-01). Come si legge in Cass. 19751/2022 e già in Cass. 20864/2009,«nello svolgimento dell’attività degli enti locali, e in particolare dei comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio – amministrativo connesse alla violazione delle norme che l’ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, son ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni (legge n. 142 del 1990, art. 51, comma 2, poi novellato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art.6, e quindi trasfuso nel [OSCURATO:PERSONA] degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, comma 3) e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore. Non si può, pertanto, automaticamente ascrivere al Sindaco di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme verificatasi nell’ambito di attività dell’ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell’attività medesima…».Cass. 19751/2022 ha altresì posto il principio di diritto secondo il quale «nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo rappresentante, prevista dall’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi però per quest’ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto a indagare -anche d’ufficio - sulla circostanza che l’illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall’esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell’ente medesimo». Nella fattispecie la sentenza impugnatanon ha fatto applicazione dei principi esposti, perché in punto di diritto ha er roneamente dichiarato che permaneva la responsabilità del sindaco, in quanto lo stesso era tenuto a esercitare il controllo anche in caso di deleghe di funzioniai dirigenti dei vari settori e si è limitata a esclu dere l’esistenza di deleghe, dichiarando che non ve ne era prova in atti (pag.4). L’affermazione che il servizio idrico era gestito dal Comune e l’esclusione dell’ esistenza di deleghe non è sufficiente a escludere l’esistenza di articolazione amministrativa preposta alla gestione del servizio idrico stesso e perciò non è sufficiente a individuare il trasgressore nella persona del Sindaco; quindi la sentenza impugnata deve essere cassatasul punto, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione affinché, esegu ito il relativo accertamento in fatto,trovino applicazione i principi esposti. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rigetta il primomotivo di ricorso , accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte d’appellodi Catanzaro in diversa
Sentenza Cassazione n. 29493/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris