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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38831/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Molfetta, il 28/08/20).

Considerato che il motivo sollevato dal ricorrente (erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e carenza di motivazione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dabgp 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, ha confermato l'affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Molfetta, il 28/08/20). Considerato che il motivo sollevato dal ricorrente (erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e carenza di motivazione) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dabgp 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,
Sentenza Cassazione n. 38831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris