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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 29803/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25445/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio della medesima in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 134 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 15 Pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1717/2022 depositata il 21/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] SpA per sentir accertare e dichiarare che i contratti di factoring e conto corrente stipulati con la banca erano nulli per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso debitore, per assenza del tasso creditore, per capitalizzazione trimestrale solo passiva, per applicazione di commissioni di massimo scoperto, per assenza di convenzione sulle variazioni e per mancata comunicazione periodica che non fosse occasionale, così applicandosi il tasso legale tempo per tempo maturato; di accertare che non vi era nulla di determinato, di ordinare il rendiconto al fine di accertare il saldo finale e di condannare la banca a restituire quanto illegittimamente addebitato.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , nel costituirsi in giudizio , chiese di darsi atto dell’avvenuto rendimento del conto e di rigettare le domande perché infondate; in via riconvenzionale domandò la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento d el saldo debitore risultante dai contratti di factoring e di conto corrente.

Il Tribunale adito rigettò l a domand a principal e, e in accoglimento di quella in via riconvenzionale formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.condannò la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di € 118.400,25, oltre a interessi nella misura contrattualmente pattuita e spese, ritenendo che nel calcolare la soglia antiusura il CTU avesse correttamente escluso dal calcolo le prestazioni offerte dal factor di natura non finanziaria , in quanto collegate non alla causa del finanziamento ma alla erogazione di servizi accessori quali in particolare le commissioni di factoring e superfactoring, non rappresentando le medesime un costo collegato all’erogazione del credito, e non dovendo pertanto considerarsi ai fini della verifica del tasso applicato.

Il gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato dalla Corte d’Appello di Venezia rigettato con sentenza n. 1717 del 21/7/2022.

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorsola società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che Con il primo motivo -violazione e/o falsa applicazione dell’art.644 c.p., dell’art. 2 L. n. 108/96 con riferimento alle Istruzioni della Banca d’Italia in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.-la ricorrente impugna il capo di sentenza secondo cui (pp. 11-14) le commissioni di factoring,plus factoring, handling e plafond pro-solvendo non possono essere computate ai fini del superamento del tasso soglia in quanto afferiscono, nella sostanza e per le pattuizioni intercorse tra le parti, alla remunerazione del factor per il servizio complessivodella cessione del credito e non al servizio di finanziamento; in particolare le suddette clausole sono oneri che il cedente è tenuto a corrispondere al factor non tanto con riferimento causale all’anticipazione del denaro o al finanziamento, ma in relazione al servizio generale che il factor svolge in favore del cedente secondo le pattuizioni contrattuali; sul punto, secondo la corte, le istruzioni della Banca d’Italia non possono avere alcuna efficacia vincolante perché non riguardano il calcolo del Teg (rispetto al quale hanno natura di norme tecniche autorizzate) ma obblighi negoziali sui quali l’autorità di controllo non può interferire, né può prospettarsi nella specie alcun collegamento negoziale tra finanziamento ed anticipo.

A fronte di siffatta ratio decidendi la ricorrente assume che illegittimamente la corte del merito ha escluso la sussistenza di interessi usurari perché ha disapplicato il criterio di calcolo del tasso contenuto nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, non considerando che il contenuto delle medesime deriva direttamente dall’art. 644, 3 comma, c.p., il quale impone di tener conto, ai fini del reato di usura, “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e dellespese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.

Argomentando in ordine alla formula matematica da utilizzarsi per il calcolo del TEG,la ricorrente ha quindi concluso affermando che, poiché il giudizio sull’usurarietà di un rapporto di credito si basa sul raffronto tra il dato concreto (TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), laddove tale raffronto non venga come nella specie effettuatoil risultato che ne consegue risulta necessariamente falsato, in quanto le commissioni di factoring, plus factoring, handling e plafond pro solvendo, ancorché previste nel rilevamento del TEGM dalle Istruzioni della Banca d’Italia sono state espressamente escluse dal calcolo del TEG.

L’errore in cui è asseritamente incorsa la corte del gravame è costituito dall’aver infranto il precetto normativo che preclude al giudice la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla Banca d’Italia.

Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare i n tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso- soglia previsto dalla disciplina antiusura devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento, esulando pertanto da tale computo gli oneri che le parti abbiano pattuito per servizi diversi da quello di finanziamento[ v. , i n fattispecie del tutto identica, Cass., 3, n. 32538 del 23/11/2023, che dando seguito ad un pregresso indirizzo giurisprudenziale (Cass., 6-1 n. 3025 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "factoring", "plus-factoring"e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti].

Invero il factoring è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una impresa cede ad un’altra impresa dei crediti in cambio di un corrispettivo.

La cessione dei crediti costituisce la causa del contratto,alla quale possono accedere, in alcune eventuali varianti, anche ragioni diverse dalla mera cessione, quale a titolo esemplificativo, la funzione di finanziamento.

In relazione alla sola funzione economico-sociale di finanziamento, si ribadisce meramente eventuale, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 10004 del 24/6/2003), si pone la questione del controllo circa il superamento del tasso soglia anti-usura, mentre, con evidenza, tutto ciò che resta esterno alla funzione di finanziamento, non può essere soggetta ad altro che al potere dispositivo delle parti.

Peraltro, occorre rilevare, la corte del merito ha espressamente escluso la possibilità di ravvisare nelle pattuizioni contrattuali un collegamento negoziale tra la cessione del credito e la causa di finanziamento e tale ratio decidendi non è stata neppure impugnata dalla ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso–violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1 L. n. 52/91 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.–la ricorrente impugna il capo di sentenza secondo cui, “le diverse clausole afferentioneri che il cedente il credito avrebbe dovuto corrispondere per i servizi di factoring (commissioni di factoring, plus factoring , handling e plafond pro - solvendo ) non sono commissioni accedenti il finanziamento ma costituiscono parte della remunerazione dovuta al factor per il servizio di cessione del credito pro-solvendo a favore della cedente costituendo in parte il corrispettivo della cessione (non avente natura finanziaria).A questa statuizione la corte del merito fa seguire una dettagliata analisi delle pattuizioni contrattuali e della loro afferenza alla cessione pro-solvendo, alla valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri, etc.

A fronte di tale analitica motivazione la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1 L. n. 52/91 per avere, a suo dire, omesso di verificare il tenore dell’intero contratto e, in particolare, l’interpretazione complessiva delle clausole negoziali senza specificare di quali clausole, assertivamente determinanti ai fini della ricostruzione della volontà delle parti,i giudici del merito avrebbero omesso l’esame.

Il motivo è inammissibile per plurimi profili.

Innanzitutto per difetto di autosufficienza, e dunque per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente omette di indicare i documenti su cui il ricorso si fonda; in secondo luogo perché la ricorrente pretende di investire il risultato interpretativo in sé cioè l’ambito del giudizio di fatto riservato al giudice del merito al fine di ottenere inammissibilmente una diversa valutazione degli elementi di fatto già dal medesimo esaminati.Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge e spese generali al 15%, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25445/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio della medesima in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 134 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 15 Pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1717/2022 depositata il 21/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] SpA per sentir accertare e dichiarare che i contratti di factoring e conto corrente stipulati con la banca erano nulli per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso debitore, per assenza del tasso creditore, per capitalizzazione trimestrale solo passiva, per applicazione di commissioni di massimo scoperto, per assenza di convenzione sulle variazioni e per mancata comunicazione periodica che non fosse occasionale, così applicandosi il tasso legale tempo per tempo maturato; di accertare che non vi era nulla di determinato, di ordinare il rendiconto al fine di accertare il saldo finale e di condannare la banca a restituire quanto illegittimamente addebitato. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , nel costituirsi in giudizio , chiese di darsi atto dell’avvenuto rendimento del conto e di rigettare le domande perché infondate; in via riconvenzionale domandò la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento d el saldo debitore risultante dai contratti di factoring e di conto corrente. Il Tribunale adito rigettò l a domand a principal e, e in accoglimento di quella in via riconvenzionale formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.condannò la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento della somma di € 118.400,25, oltre a interessi nella misura contrattualmente pattuita e spese, ritenendo che nel calcolare la soglia antiusura il CTU avesse correttamente escluso dal calcolo le prestazioni offerte dal factor di natura non finanziaria , in quanto collegate non alla causa del finanziamento ma alla erogazione di servizi accessori quali in particolare le commissioni di factoring e superfactoring, non rappresentando le medesime un costo collegato all’erogazione del credito, e non dovendo pertanto considerarsi ai fini della verifica del tasso applicato. Il gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato dalla Corte d’Appello di Venezia rigettato con sentenza n. 1717 del 21/7/2022. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorsola società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che Con il primo motivo -violazione e/o falsa applicazione dell’art.644 c.p., dell’art. 2 L. n. 108/96 con riferimento alle Istruzioni della Banca d’Italia in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.-la ricorrente impugna il capo di sentenza secondo cui (pp. 11-14) le commissioni di factoring,plus factoring, handling e plafond pro-solvendo non possono essere computate ai fini del superamento del tasso soglia in quanto afferiscono, nella sostanza e per le pattuizioni intercorse tra le parti, alla remunerazione del factor per il servizio complessivodella cessione del credito e non al servizio di finanziamento; in particolare le suddette clausole sono oneri che il cedente è tenuto a corrispondere al factor non tanto con riferimento causale all’anticipazione del denaro o al finanziamento, ma in relazione al servizio generale che il factor svolge in favore del cedente secondo le pattuizioni contrattuali; sul punto, secondo la corte, le istruzioni della Banca d’Italia non possono avere alcuna efficacia vincolante perché non riguardano il calcolo del Teg (rispetto al quale hanno natura di norme tecniche autorizzate) ma obblighi negoziali sui quali l’autorità di controllo non può interferire, né può prospettarsi nella specie alcun collegamento negoziale tra finanziamento ed anticipo. A fronte di siffatta ratio decidendi la ricorrente assume che illegittimamente la corte del merito ha escluso la sussistenza di interessi usurari perché ha disapplicato il criterio di calcolo del tasso contenuto nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, non considerando che il contenuto delle medesime deriva direttamente dall’art. 644, 3 comma, c.p., il quale impone di tener conto, ai fini del reato di usura, “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e dellespese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Argomentando in ordine alla formula matematica da utilizzarsi per il calcolo del TEG,la ricorrente ha quindi concluso affermando che, poiché il giudizio sull’usurarietà di un rapporto di credito si basa sul raffronto tra il dato concreto (TEG applicato al contratto oggetto di causa) e il dato astratto (TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), laddove tale raffronto non venga come nella specie effettuatoil risultato che ne consegue risulta necessariamente falsato, in quanto le commissioni di factoring, plus factoring, handling e plafond pro solvendo, ancorché previste nel rilevamento del TEGM dalle Istruzioni della Banca d’Italia sono state espressamente escluse dal calcolo del TEG. L’errore in cui è asseritamente incorsa la corte del gravame è costituito dall’aver infranto il precetto normativo che preclude al giudice la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla Banca d’Italia. Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare i n tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso- soglia previsto dalla disciplina antiusura devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento, esulando pertanto da tale computo gli oneri che le parti abbiano pattuito per servizi diversi da quello di finanziamento[ v. , i n fattispecie del tutto identica, Cass., 3, n. 32538 del 23/11/2023, che dando seguito ad un pregresso indirizzo giurisprudenziale (Cass., 6-1 n. 3025 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "factoring", "plus-factoring"e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti]. Invero il factoring è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una impresa cede ad un’altra impresa dei crediti in cambio di un corrispettivo. La cessione dei crediti costituisce la causa del contratto,alla quale possono accedere, in alcune eventuali varianti, anche ragioni diverse dalla mera cessione, quale a titolo esemplificativo, la funzione di finanziamento. In relazione alla sola funzione economico-sociale di finanziamento, si ribadisce meramente eventuale, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 10004 del 24/6/2003), si pone la questione del controllo circa il superamento del tasso soglia anti-usura, mentre, con evidenza, tutto ciò che resta esterno alla funzione di finanziamento, non può essere soggetta ad altro che al potere dispositivo delle parti. Peraltro, occorre rilevare, la corte del merito ha espressamente escluso la possibilità di ravvisare nelle pattuizioni contrattuali un collegamento negoziale tra la cessione del credito e la causa di finanziamento e tale ratio decidendi non è stata neppure impugnata dalla ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso–violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1 L. n. 52/91 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.–la ricorrente impugna il capo di sentenza secondo cui, “le diverse clausole afferentioneri che il cedente il credito avrebbe dovuto corrispondere per i servizi di factoring (commissioni di factoring, plus factoring , handling e plafond pro - solvendo ) non sono commissioni accedenti il finanziamento ma costituiscono parte della remunerazione dovuta al factor per il servizio di cessione del credito pro-solvendo a favore della cedente costituendo in parte il corrispettivo della cessione (non avente natura finanziaria).A questa statuizione la corte del merito fa seguire una dettagliata analisi delle pattuizioni contrattuali e della loro afferenza alla cessione pro-solvendo, alla valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri, etc. A fronte di tale analitica motivazione la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1 L. n. 52/91 per avere, a suo dire, omesso di verificare il tenore dell’intero contratto e, in particolare, l’interpretazione complessiva delle clausole negoziali senza specificare di quali clausole, assertivamente determinanti ai fini della ricostruzione della volontà delle parti,i giudici del merito avrebbero omesso l’esame. Il motivo è inammissibile per plurimi profili. Innanzitutto per difetto di autosufficienza, e dunque per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente omette di indicare i documenti su cui il ricorso si fonda; in secondo luogo perché la ricorrente pretende di investire il risultato interpretativo in sé cioè l’ambito del giudizio di fatto riservato al giudice del merito al fine di ottenere inammissibilmente una diversa valutazione degli elementi di fatto già dal medesimo esaminati.Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge e spese generali al 15%, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma
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