CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39641/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato PESCARA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 09/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali in concorso, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione nel certificato penale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi, denunciando violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, asseritamente fondata su motivazione apparente e lacunosa che non supera il ragionevole dubbio, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello che con puntuali argomenti ha offerto puntuale ricostruzione della dinamica dei fatti, nella quale il Tiberiì sì inserisce come colui che, senza dubbio, ebbe a colpire per prima la vittima ed ha ragionevolmente escluso valenza significativa alla deposizione del teste Caputo. Cosicchè, la motivazione risulta tutt'altro che apparente, al contrario, essendo pienamente calibrata sulle obiezioni dell'appellante. 3.1. . Immune da censure è anche il diniego della concessione delle attenuanti generiche, posto che è jus receptum che, ai fini della relativa motivazione, è sufficiente che, tra gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, il giudice prenda in considerazione esclusivamente quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; conf. Sez. 5 n. 12743 del 20/02(/2020, Rv. 279022. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fondato il diniego sulla gravità della condotta e del danno cagionato, oltre che sulla futilità dei motivi. 4 .Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos' deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stla;o I-[OSCURATO:PERSONA]