CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13945/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen. nonché per l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente argomentato, con motivazione insuscettibile di critica sul piano logico, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche solo in equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (v. pag. 4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 f:)braio 2023 Il consigli re st s