CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37050/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stata dichiarata la responsabilità amministrativa dell'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] per gli illeciti di cui all'art. 25 ter comma a) e s) del d.lvo 231/01. La Corte territoriale, in accoglimento del correlato motivo di appello, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la sanzione pecuniaria. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del suindicato istituto di credito, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio come riformulato dalla Corte di Appello. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione. E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, tenuto conto anche delle deduzioni difensive come formulate nell'atto di appello. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 aprile 20