CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33348/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3971/2025 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1550/2024 emessa dalla Corte di appello Palermo il 27 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sciacca, la [OSCURATO:PERSONA] - Credito cooperativo della [OSCURATO:PERSONA] proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2015 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, quale fideiussore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di €. 203.763,88 in relazione ad un contratto di mutuo rimasto inadempiuto dal mutuatario garantito. A fondamento della svolta opposizione, [OSCURATO:PERSONA] lamentava: -di non avere ricevuto alcuna delle comunicazioni relative al mutuo per cui è causa; -che il mandato ad litemsarebbe stato conferito dal Presidente del CdA della Banca in assenza di potere; -di non avere sottoscritto la fideiussione data 7 agosto 2009 a favore di [OSCURATO:PERSONA], azionata dalla Banca; -che la Banca non avrebbe avuto un interesse giuridicamente apprezzabile alla escussione della garanzia fideiussoria, essendo il credito pienamente garantito dall'ipoteca rilasciata dalla terza datrice [OSCURATO:PERSONA]; -che la banca, avendo atteso oltre quattro anni dal mancato pagamento del primo rateo di mutuo per agire nei confronti del mutuatario inadempiente, ha fatto perdere all’attore la possibilità di aggredire il patrimonio del debito del debitore; -che la banca sarebbe decaduta dal diritto di agire contro l'attore, avendo omesso di porre tempestivamente in atto le necessarie azioni giudiziarie contro il debitore principale. Il Tribunale di Sciacca rigettava l’opposizione. A seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Palermo, facendo governo del principio della ragione più liquida, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, in accoglimento del terzo motivo di gravame con il quale l’appellante si doleva dell’omesso accertamento della nullità ex art. 1469-biscomma 2 c.c. ed ex artt. 33, lett. t), 34, comma 5 e 36, comma 3, del Codice del consumo con riferimento agli artt. 1, comma 1 e art. 2 lett. b) Direttiva europea 13/93 CEE, dell’art. 5 comma 7 della lettera di fideiussione (a tenore del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 che si intende derogato”). In particolare, la Corte, ritenuto che "competa all’appellante la qualifica di “consumatore” con conseguente legittimazione dello stesso ad avvalersi della tutela di cui al d.lgs. 206/2005, ha ritenuto ammissibile l'«eccezione di nullità consumeristica sollevata dall’appellante in primo grado quando erano già spirati i termini delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.» e l'ha parimenti ritenuta fondata nel merito, considerato «che la Banca appellata non ha provato che la clausola di cui all’art. 5 comma 7 del contratto sia stata frutto di una trattativa tra le parti né, tantomeno, di una trattativa caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività (Cass., 26/9/2008, n. 24262), cosicché non è dato rinvenire alcun ostacolo logico giuridico all’applicazione del regime di tutele predisposto dagli artt. 33 e 34 co. 5 del codice del consumo». La BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva, dunque, ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo di ricorso sollevato dalla parte ricorrente è così rubricato: «Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - erronea applicazione dell'art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, in termini di modifica della domanda, nonché erronea applicazione e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art.2697 c.c., avendo la Corte d'Appello ritenuta ammissibile la domanda di nullità della clausola n. 5.7 del contratto di fideiussione per violazione delle disposizioni a tutela del consumatore previste dal d.lgs. 206/2005, tardivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza dei termini utili all'attività istruttoria, dando per presupposta la qualità di consumatore in capo al fideiussore e non consentendo al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di fornire la prova contraria, con ciò violando il principio del contraddittorio». Il secondo motivo di ricorso è così intitolato: «Violazione ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 4 - nullità della sentenza e/o difetto o illogicità della motivazione per violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d'Appello, nel pronunciare la nullità della clausola n. 5.7 del contratto di fideiussione, dato per presupposta la qualità di consumatore di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di ammettere il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] a fornire la prova della qualità di non-consumatore del Petralia e/o delle trattative ex art.34, comma 4, D.Lgs n.206 del 2005, intervenute in sede di stipula del contratto di fideiussione». 2. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue: «col primo motivo è denunciata l’erronea applicazione dell'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c. in termini di modifica della domanda, nonché erronea applicazione e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., avendo la Corte d'Appello ritenuta ammissibile la domanda di nullità della clausola n. 5.7 del contratto di fideiussione per violazione delle disposizioni a tutela del consumatore previste dal d.lgs. 206/2005, tardivamente proposta da [OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza dei termini utili all'attività istruttoria, dando per presupposta la qualità di consumatore in capo al fideiussore e non consentendo al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di fornire la prova contraria, con ciò violando il principio del contraddittorio; col secondo mezzo si deduce nullità della sentenza, difetto o illogicità della motivazione per violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte di appello, nel pronunciare la nullità della clausola n. 5.7 del contratto di fideiussione, dato per presupposta la qualità di consumatore di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di ammettere il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] a fornire la prova della qualità di non-consumatore del Petralia e/o delle trattative ex art. 34, comma 4, d.lgs n. 206 del 2005, intervenute in sede di stipula del contratto di fideiussione; i due motivi non paiono fondati; la nullità della clausola abusiva inserita in contratto del consumatore è eccezione in senso lato, onde la sua deduzione non poteva ritenersi preclusa dal maturarsi delle preclusioni assertive: del resto, la mancata rilevazione di una nullità di protezione da parte del giudice di merito integra il vizio di omessa pronuncia qualora la relativa questione abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione (per tutte: Cass.17 gennaio 2017, n. 923); l’accoglimento dell’eccezione è basato sulla natura abusiva della clausola (cfr. Cass. 28 settembre 2023, n. 27558, menzionata nella sentenza impugnata), oltre che sulla qualità di consumatore di Petralia; si delinea, a quest’ultimo riguardo, un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede: la Corte di merito ha infatti rilevato non essere emersi elementi da cui desumere che la garanzia personale prestata era espressiva dell’esercizio, da parte dell’odierno controricorrente, di un'attività imprenditoriale o che lo stesso ricoprisse alcun ruolo nella gestione della ditta individuale di cui era unico titolare il padre: è noto, del resto, che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust.UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. Sez. U. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742); a fronte della proposizione dell’eccezione non doveva farsi luogo ad alcuna sollecitazione del contraddittorio: attività, questa, che si impone solo ove il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio (art. 101, comma 2, c.p.c.): tale evidentemente non è quella che sia una delle parti a introdurre la questione; vero è, piuttosto, che a fronte della proposizione dell’eccezione, l’odierna ricorrente aveva la facoltà di fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi della vessatorietà della clausola: se tale potere è riconosciuto nell’ipotesi di rilievo d’ufficio di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto (cfr. Cass. Sez. U. 30 settembre 2009, n. 20935), lo stesso deve evidentemente valere quando tali questioni entrino nel giudizio dopo il maturarsi delle preclusioni probatorie per effetto dell’iniziativa della parte; ora, spettava alla banca l’onere di fornire la prova dell’esistenza di una trattativa individuale, seria ed effettiva: prova che incombe al professionista in quanto è quest’ultimo a dover dimostrare i fatti impeditivi o modificativi della vessatorietà, e quindi dello svolgimento di una trattativa caratterizzata da quei requisiti, idonea ad atteggiarsi a presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa che qui viene in esame (Cass. 26 settembre 2008, n. 24262); tale prova non risulta sia stata fornita; dalla sentenza impugnata non emerge, poi, che, a seguito della proposizione dell’eccezione di abusività della clausola, a BCC [OSCURATO:PERSONA] sia stata negata la possibilità di fornire la prova dell’esistenza di una trattativa individuale, seria ed effettiva; né la ricorrente ha dedotto nel proprio ricorso, che un tale impedimento sia stato ad essa effettivamente frapposto; da ultimo, la deduzione circa l’overruling non è concludente, posto che il tema della prova della qualità di consumatore in capo al fideiussore non integra una questione processuale: si rileva che il prospective overruling, garantendo alla parte il diritto di azione e di difesa che si concretizza nel neutralizzare i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali (per tutte: Cass. 14 febbraio 2024, n. 4085)». 3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c. In particolare, nella memoria da ultimo depositata, la ricorrente rappresenta che, all’epoca della stipula del contratto di garanzia la giurisprudenza di legittimità era ferma nel ritenere che «la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore» (ex plurimis,Cass. 13 giugno 2006 n. 13643). Pertanto, poiché il mutuatario [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ed ottenuto il finanziamento «nella qualità di unico titolare della ditta omonima», era incontestabile, all’epoca del rilascio della fideiussione, che, ai fini dell’applicazione della disciplina delle clausole abusive, il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] non rivestisse la qualità di consumatore, con la conseguenza che non vi era alcuna ragione per la quale la banca avrebbe dovuto adottare cautele che, in quel contesto e in quel momento storico, non erano richieste. Conseguentemente, il successivo mutamento della giurisprudenza (di cui a Cass., 13 dicembre 2018 n. 32225) non dovrebbe operare nel caso di specie. Ciò posto il Collegio condivide l’orientamento - peraltro, menzionato dalla stessa ricorrente -secondo cui il prospective overruling , garantendo alla parte il diritto di azione e di difesa che si concretizza nel neutralizzare i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia (Cass. Sez. 1, 14/02/2024, n. 4085, Rv. 670265 - 01, ma si vedano, altresì, Cass. Sez. 3, 09/12/2024, n. 31681, Rv. 672983 -02 secondo la quale la configurabilità di un prospective overrulingrichiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali; e Cass. Sez. 3, 17/09/2025, n. 25481). Sotto altro profilo, la ricorrente deduce, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c. che, se l’eccezione di nullità della fideiussione fosse stata tempestivamente sollevata dalla controparte, essa avrebbe avuto modo di provare il collegamento funzionale tra l’attività del detto garante e quella esercitata dal garantito, ed avrebbe, in particolare, potuto fornire la prova della cointeressenza del fideiussore nella gestione dell'impresa del padre. Tuttavia, per come rilevato anche dal Consigliere delegato, dalla sentenza impugnata non emerge che, stante l’eccezione di abusività della clausola, alla BCC [OSCURATO:PERSONA] sia stata negata la possibilità di fornire la prova dell’esistenza di una trattativa individuale, seria ed effettiva. E, d’altra parte, la stessa ricorrente non ha mai dedotto di avere richiesto, a fronte della proposizione dell’eccezione, di fornire la relativa prova contraria (alla qualifica di consumatore del fideiussore). 4. ― Il ricorso va quindi rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bisc.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01). Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 -01). Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma in questa sede. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente e con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 4.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame