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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 24389/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6834/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 14070 /202 1 del Tribunale di Roma , depositata il 3/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione alla esecuzione di due cartelle di pagamento, relative a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, asseritamente notificate nel 2009, tra l’altro contestando la mancata notificazione dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento e la intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma ha respinto l’opposizione con sentenza n. 24038/2016.

2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza 3 settembre 202 1, n. 14070, i l Tribunale di Roma, dopo avere premesso che l’appello “avrebbe dovuto essere respinto”, ha rilevato come fosse entrato in vigore l’art. 4 del d.l. 119/2018 , convertito con legge 136/2018 e come integrato dal d.l. 41/2021, che ha disposto l’annullamento d’ufficio dei ruoli emessi tra il 2000 e il 2010 di importo ciascuno inferiore ad euro 1.000 ovvero ad euro 5.000, tra i quali rientrano i ruoli per cui è causa, e ha così dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere; ha quindi precisato che “le spese seguono la soccombenza teorica” e le ha poste a carico del ricorrente.

3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricor re per cassazione.

Gli intimati non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito con la legge 136/2018, come integrato dal d.l. 41/2021 e agli artt. 115, 116, 91 e 92 c.p.c.; omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”: il giudice di merito ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, tuttavia immotivatamente condannando l’istante al pagamento delle spese di lite; ove la declaratoria di cessata materia del contendere derivi non da un intervento delle parti, ma da un intervento legislativo, come nel caso di specie, le spese devono essere integralmente compensate.

Il motivo non può essere accolto.

Ad avviso del ricorrente il giudice d’appello, dichiarando cessata la materia del contendere, doveva obbligatoriamente compensare le spese del processo.

L’asserzione del ricorrente è errata: quando un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, il giudice è chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr., per tutte, Cass. n. 18128/2020) ed è quanto il Tribunale ha fatto, attraverso il riscontro dell'astratta infondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente con l’opposizione, con motivazione ampia e articolata, d’altro canto non contestata – sotto il profilo della individuazione della parte virtualmente soccombente –dal ricorrente.

2. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso ar t. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6834/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 14070 /202 1 del Tribunale di Roma , depositata il 3/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione alla esecuzione di due cartelle di pagamento, relative a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, asseritamente notificate nel 2009, tra l’altro contestando la mancata notificazione dei verbali di accertamento e delle cartelle di pagamento e la intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma ha respinto l’opposizione con sentenza n. 24038/2016. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza 3 settembre 202 1, n. 14070, i l Tribunale di Roma, dopo avere premesso che l’appello “avrebbe dovuto essere respinto”, ha rilevato come fosse entrato in vigore l’art. 4 del d.l. 119/2018 , convertito con legge 136/2018 e come integrato dal d.l. 41/2021, che ha disposto l’annullamento d’ufficio dei ruoli emessi tra il 2000 e il 2010 di importo ciascuno inferiore ad euro 1.000 ovvero ad euro 5.000, tra i quali rientrano i ruoli per cui è causa, e ha così dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere; ha quindi precisato che “le spese seguono la soccombenza teorica” e le ha poste a carico del ricorrente. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricor re per cassazione. Gli intimati non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito con la legge 136/2018, come integrato dal d.l. 41/2021 e agli artt. 115, 116, 91 e 92 c.p.c.; omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”: il giudice di merito ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, tuttavia immotivatamente condannando l’istante al pagamento delle spese di lite; ove la declaratoria di cessata materia del contendere derivi non da un intervento delle parti, ma da un intervento legislativo, come nel caso di specie, le spese devono essere integralmente compensate. Il motivo non può essere accolto. Ad avviso del ricorrente il giudice d’appello, dichiarando cessata la materia del contendere, doveva obbligatoriamente compensare le spese del processo. L’asserzione del ricorrente è errata: quando un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, il giudice è chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr., per tutte, Cass. n. 18128/2020) ed è quanto il Tribunale ha fatto, attraverso il riscontro dell'astratta infondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente con l’opposizione, con motivazione ampia e articolata, d’altro canto non contestata – sotto il profilo della individuazione della parte virtualmente soccombente –dal ricorrente. 2. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso ar t. 13, se dovuto. Così
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