CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2022
Cassazione n. 47324/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 18.12.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittogli, disponeva, su appello del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge processuale, con riferimento al disposto dell'art. 579, co. 2, c.p.p., in quanto la corte di appello ha applicato l'indicata misura di sicurezza, in mancanza di competenza funzionale, perché il giudizio, vertendo sulla concreta pericolosità, era devoluto alla competenza esclusiva della magistratura di sorveglianza; 2) violazione di legge, con riferimento agli artt. 203, 235, 133, c.p., in punto di accertamento della pericolosità sociale del ricorrente, posto che l'applicazione della misura di sicurezza non poteva essere fondata sulla recidività, vale a dire sulla pendenza presso l'autorità giudiziaria di Livorno di fatti analoghi, in quanto trattasi degli stessi fatti di quelli oggetto del presente procedimento, sebbene il tribunale di Pescara abbia ritenuto di non applicare la disciplina del ne bis in idem processuale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la corte territoriale ha fondato sempre sull'erroneo presupposto della pendenza a Livorno di un procedimento per fatti analoghi. 3. Con requisitoria scritta del 28.7.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va parzialmente accolto nei termini che seguono. 4.1. Fondato appare il primo motivo di ricorso. Ed invero la corte territoriale ha accolto, come si è in premessa evidenziato, l'appello proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila, finalizzato esclusivamente a ottenere l'applicazione nei confronti dell'imputato, cittadino di nazionalità marocchina, della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato italiano. Tale decisione risulta assunta in violazione di una specifica norma processuale, non essendo il pubblico ministero legittimato a proporre impugnazione innanzi al giudice della cognizione, quando essa sia attinente alle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, dovendosi, in tale ipotesi, come statuito espressamente dall'art. 579, co. 2, c.p.p., utilizzare il rimedio processuale previsto dall'art. 680, co. 2, c.p.p., che radica la competenza a decidere in subiecta materia al tribunale di sorveglianza, sia in caso di sentenza di condanna, che di sentenza di proscioglimento. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presupponga che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre solo quando l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito (cfr. Sez. 2, n. 29625 del 28/05/2019 , Rv. 276450). Principio ribadito di recente dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di misure di sicurezza personali, non potendo il pubblico ministero ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio ordinario, che abbia omesso di applicare l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il ricorso eventualmente proposto va riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680, comma 2, c.p.p. (cfr. Sez.6, Ordinanza n. 8873 del 10/02/2022, Rv. 282913).La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione nei confronti del ricorrente della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato italiano, disponendosi, nel contempo, la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di L'Aquila per quanto di competenza. La fondatezza del primo motivo di ricorso, assorbe in sé il secondo motivo di impugnazione, rendendone superfluo l'esame. 5. Inammissibile appare, infine, il terzo motivo di ricorso, perché manifestamente infondato e tale da sollecitare una inammissibile valutazione di merito sulla dosimetria della pena. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità del fatto in addebito, "desunta dal valore dei beni sottratti e dall'articolata organizzazione nella quale il prevenuto ha dimostrato di essere inserito", nonché dalla negativa personalità dell'imputato, correttamente ricavata anche dall'esistenza a suo carico di un procedimento penale pendente innanzi al tribunale di Livorno per fatti diversi (associazione a delinquere finalizzata al compimento di delitti contro il patrimonio e furti ulteriori commessi a Livorno), unitamente alla mancanza di elementi concreti da valutare in favore del prevenuto (nemmeno prospettati dal ricorrente), l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). 6. La soccombenza solo parziale del ricorrente, implica che quest'ultimo non sia condannato al pagamento né delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di sorveglianza dell'Aquila per quanto di competenza