CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla cassazione e in riforma della sentenza del gip del tribunale di Cassino resa il 26 novembre 2009 ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di tentata estorsione contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi B e C della rubrica e ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di usura contestato al capo A della rubrica come commesso sino alla ottobre 2007 ,rideterminando per l'effetto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità che si pone in contrasto con le deposizioni della persona offesa che ha affermato di non aver riconosciuto l'imputato se non successivamente ai fatti di usura in relazione alle condotte estorsive. Vizio di motivazione poiché la corte riconduce nell'ambito dell'usura condotte che rientrano nella fattispecie della tentata estorsione. Violazione dell'art.2 cod.pen. poiché nel caso di specie non è stata applicata dal giudice la normativa più favorevole successiva ai fatti di causa con la conseguente mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato. - vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle ritenute aggravanti e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze generiche già concesse sulle stesse. Il 7 febbraio è stata depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] memoria difensiva con cui si insiste nei motivi di ricorso e in particolare : -carenza di prova in ordine al concorso nel delitto di usura per avere agevolato il recupero di crediti di tale natura; -mancata applicazione della disciplina più favorevole in vigore al tempo dell'inizio della commissione delle prime operazioni di finanziamento; -mancata individuazione nell'ambito della continuazione del reato più grave sul quale stabilire la pena base. Il ricorso è inammissibile, in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico, in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. In particolare la corte ha correttamente osservato che le condotte minacciose poste in essere dall'imputato per indurre il soggetto usurato a pagare i suoi debiti integrano anche il delitto di usura, intervengono nel corso del rapporto obbligatorio e contribuiscono ad agevolare il delitto di usura. La corte ha escluso che l'imputato potesse non essere a conoscenza della natura usuraria elargiti dal padre, dei prestiti sia perché era stato presente ad alcune consegne di denaro, sia perché si fece parte attiva nel pretendere gli esosi interessi concordati. Il terzo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 2 cod.pen. è manifestamente infondato poiché la corte ha correttamente fatto applicazione del regime sanzionatorio più favorevole all'imputato per le condotte di usura commesse sino a novembre 2005 e le ha ritenute prescritte. In merito alla richiesta di dichiarazione di prescrizione per le ulteriori condotte di usura contestate da dicembre 2005 a luglio 2007 va detto che è stata contestata e ritenuta l'aggravante speciale della qualità di imprenditore della persona offesa, che risulta essere ad effetto speciale, poiché comporta un aumento sanzionatorio da un terzo alla metà della pena base,e rileva sul calcolo dei termini di prescrizione. Il reato è stato commesso sino al luglio 2007 e pertanto applicando il trattamento sanzionatorio previsto dall'ultima novella legislativa, che stabilisce la pena da due a 10 anni di reclusione, aumentata sino a 15 anni per l'aggravante e di un quarto per l'art. 161 cod.pen. sino a 18 anni e nove mesi la prescrizione non è a tutt'oggi maturata, a prescindere dai 252 giorni di sospensione indicati in sentenza. Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti è un giudizio di merito che rientra nella discrezionalità esclusiva dei giudici di primo e secondo grado ed esula dalle competenze di questa Corte di legittimità se effettuato secondo criteri non manifestamente illogici o contraddittori. La censura in merito alla mancata individuazione della condotta più grave ai fini della determinazione della pena, introdotta con la memoria, è inammissibile perché tardiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]