CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, PasqualeSansonetti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi eudito lo stesso in udienza;uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (per SinegagliesiMaurizio), i quali si sono riportati ai ricorsi e ne hanno chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 luglio 2025, la Corte di appello di Roma, oltre apronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione inrelazione ad alcuni dei capi originariamente ascritti (capi C, E, G, I, L, Q), haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato diaccesso abusivo a sistema informatico (artt. 81, comma 2, 110, 615-ter, comma2, n. 1 e comma 3, cod. pen.).Secondo la contestazione, [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente dell’Agenzia delleentrate, agendo su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], commercialista, con più attiesecutivi di un medesimo disegno criminoso, avrebbe effettuato una serie diaccessi alla banca dati dell’Amministrazione finanziaria per la consultazione dellaposizione fiscale di venti contribuenti, per ragioni estranee rispetto a quelle per lequali la facoltà di accesso gli era attribuita.Sulla base delle deposizioni rese dai testi escussi in dibattimento e delcontenuto di una serie di intercettazioni telefoniche e telematiche disposte sulleutenze dei due imputati, la Corte di appello di Roma, condividendo il giudizioespresso dal Tribunale di Roma, ha ritenuto accertato che tra i due imputati vifosse un rapporto di reciproca utilità, in virtù del quale il [OSCURATO:PERSONA],contattandolo telefonicamente più volte al giorno, si rivolgeva esclusivamenteall’[OSCURATO:PERSONA] per ottenere informazioni sulle posizioni fiscali dei propri clienti ed incambio consentiva al pubblico ufficiale di usufruire del suo studio per svolgereparallelamente l’attività di commercialista.Le informazioni da comunicare al [OSCURATO:PERSONA], secondo la Corte di appello diRoma, venivano acquisite dall’[OSCURATO:PERSONA] attraverso accessi, con le proprie credenziali,alla banca dati dell’Agenzia delle entrate, al di fuori della propria attivitàistituzionale e dunque eseguiti, non per il perseguimento di un interesse pubblico,ma integrando un’ipotesi di “sviamento di potere”.Rigettando i motivi di appello, la Corte di secondo grado ha ritenuto altresìcorretto il riconoscimento della circostanza aggravante di cui al terzo commadell’art. 615-ter cod. pen. (trattandosi di banche dati di interesse pubblico) edadeguato il giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è costituito da quattro motivi,di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, viene dedotta violazione di legge ed illogicità dellamotivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto infondate le censuredifensive che lamentavano la mancata acquisizione del fascicolo cartaceo deicontribuenti.La difesa osserva che, secondo le deposizioni rese dai testi Caruso eZammarchi, responsabili dell’Agenzia delle entrate, l’accesso al sistemainformativo dell’ente pubblico avrebbe potuto eseguirsi legittimamente in soli duecasi: o nell’ambito di pratiche protocollate ed assegnate dall’ufficio al dipendentepubblico oppure su richiesta del contribuente, o di un suo delegato, previa suapresentazione allo sportello durante i turni di front office dell’[OSCURATO:PERSONA].I testi escussi avevano escluso che all’[OSCURATO:PERSONA] fossero state assegnate pratichein relazione a tali accessi ma, non avendo svolto accertamenti sui fascicoli cartaceidei contribuenti ed essendosi limitati ad acquisire informazioni da remoto per nondisvelare le indagini in corso, non era stato possibile escludere che quegli accessifossero stati effettuati su delega dei contribuenti. La produzione, da parte delladifesa, di una serie di documenti relativi alle pratiche istruite dall’[OSCURATO:PERSONA], del resto,aveva consentito già in primo grado di escludere la sussistenza di diverse ipotesidi truffa aggravata, pure originariamente contestate agli imputati.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 27, comma 2,Cost; 6, comma 2, Cedu; 530, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio di motivazioneper avere la Corte di appello di Roma ritenuto non credibili, senza adeguatamotivazione, le dichiarazioni rese nel corso del suo esame dall’imputatoSinegagliesi e per aver ritenuto provata la sua responsabilità sulla base dellamancata produzione, da parte dello stesso, delle deleghe ricevute dai propri clienti,le quali avrebbero legittimato le sue richieste di accesso, così invertendo l’oneredella prova, in violazione dei richiamati principi costituzionali e sovranazionali,pronunciando una sentenza di condanna anche dinanzi all’esistenza di unragionevole dubbio in ordine alla sussistenza del reato.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge penale in relazioneall’art. 615-ter cod. pen.La Corte di appello di Roma, si osserva, avrebbe ritenuto integrato il reato diaccesso abusivo al sistema informatico dell’Agenzia delle entrate pur essendol’[OSCURATO:PERSONA] abilitato all’accesso e pur non potendosi escludere che il richiedenteSinegagliesi fosse stato delegato a richiedere quelle informazioni dai propri clienti.Si sarebbe dunque attribuito rilievo esclusivamente alle modalità attraversocui quelle richieste erano state veicolate, ovvero tramite contatto telefonicoanziché tramite presentazione allo sportello, che tuttavia sarebbero da ritenersiirrilevanti, attenendo solo al profilo dell’organizzazione lavorativa internadell’ufficio, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. V, n.47938 del 19.11.2014).2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini diequivalenza, nonché assenza di motivazione con riferimento agli aumenti dispostiper i reati satellite in continuazione.La Corte di appello di Roma, infatti, avrebbe contraddittoriamente affermatoche la “caratura criminale” complessiva della vicenda non sarebbe tale dagiustificare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravantima, al contempo, avrebbe fatto riferimento allo stesso dato per ridurre comunquel’entità della pena inflitta in primo grado.Non sarebbero stati inoltre valutati, in favore dell’imputato, una serie dielementi favorevoli, come la corretta condotta processuale, la sua partecipazioneal processo, l’assenza di precedenti penali, la carcerazione subita.Quanto agli aumenti per i diciannove reati satellite, la Corte di appello nonavrebbe tenuto conto che per due episodi l’[OSCURATO:PERSONA] era assegnatario della relativapratica e, in ogni caso, alcuna motivazione vi sarebbe stata sull’entità degliaumenti, contrariamente a quanto richiesto dalla Corte di legittimità.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi,anch’essi sinteticamente riportati secondo quanto previsto dall’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione per non aver, la Corte diappello di Roma, accolto la richiesta di assoluzione dell’imputato.Il giudice di secondo grado non avrebbe compiuto alcun vaglio critico sullavicenda ma si sarebbe limitato a richiamare acriticamente la motivazione delTribunale di Roma.La deposizione della teste Caruso, riportata nella parte in cui la stessa avevadichiarato che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato gli accessi nell’ambito della sua attivitàistituzionale in quanto non risultavano protocolli in lavorazione del suo ufficio enon vi erano deleghe autorizzative dell’accesso nel fascicolo, sarebbe statatravisata, essendo viceversa emerso che non era stato possibile acquisire everificare il contenuto della documentazione presso gli uffici dell’Agenzia delleentrate e che, al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] era munito di deleghe da parte dei propriclienti.Improprio sarebbe stato anche il richiamo, effettuato nella sentenzaimpugnata, alla pronuncia “Savarese” delle Sezioni unite della Cassazione, relativaa vicenda diversa da quella in esame e contenente anzi principi non seguiti dallaCorte di appello di Roma, mentre alcuna motivazione sarebbe stata spesa percontrastare quanto affermato in altre pronunce della Corte di legittimità in ordineai limiti di configurazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico (Sez.5, n. 22204 del 22.05.2013), espressamente richiamate nell’atto di appello.Erronea sarebbe stata dunque la condanna di [OSCURATO:PERSONA] nonostante lostesso fosse autorizzato ad effettuare gli accessi contestati, avesse unacompetenza funzionale in merito agli accessi ed avesse rispettato le direttivedell’Agenzia delle entrate.3.2. Con il secondo motivo, si deduce omessa motivazione in riferimento allarichiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 615-ter, comma3, cod. pen.La sentenza impugnata non conterrebbe infatti una motivazione soddisfacentein ordine all’accertamento della natura pubblica del sistema informaticodell’Agenzia delle entrate.Tenuto inoltre conto del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] era autorizzato ad accedere allabanca dati ed aveva effettuato gli stessi seguendo le prescrizioni dell’Agenzia delleentrate, la condotta avrebbe al più potuto configurare la violazione dei datipersonali del contribuente ma non il reato contestato.3.3. Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione in ordine al giudizio dibilanciamento tra le circostanze in termini di equivalenza e non di prevalenza dellegrado per adeguare la stessa alla complessiva gravità del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.2. Preliminarmente deve rilevarsi che, in relazione all’affermazione dellapenale responsabilità dei due imputati per il reato di accesso abusivo a sistemainformatico (capo B dell’imputazione), si è dinanzi ad una “doppia conforme”sentenza di condanna.La sentenza impugnata, infatti, si salda nella sua struttura argomentativa conquella di primo grado, per i ripetuti richiami ad essa e l’adozione dello stessocriterio di valutazione delle prove, il che consente una lettura congiunta dei dueprovvedimenti, secondo lo schema valutativo più volte richiamato dallagiurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv.277218 – 01).3. I primi tre motivi del ricorso presentato nell’interesse di MaurizioSinegagliesi ed il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] essere trattati congiuntamente perché attengono tutti alla sussistenzadella condotta materiale in contestazione e, conseguentemente, dellaconfigurabilità del reato di accesso abusivo a sistema informatico.3.1. I ricorrenti lamentano, anzitutto, una carenza dell’attività istruttoriaespletata nel corso del giudizio di merito ed in particolare la mancata acquisizionedei fascicoli cartacei dei contribuenti le cui posizioni fiscali sarebbero stateesaminate dall’[OSCURATO:PERSONA], su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’accesso al sistemainformatico dell’Agenzia delle entrate.Solo con tale acquisizione, secondo i ricorrenti, sarebbe stato possibileverificare o escludere la presenza di una “delega”, conferita dai citati contribuential loro commercialista [OSCURATO:PERSONA], in virtù della quale quest’ultimosarebbe stato legittimato a richiedere a [OSCURATO:PERSONA] di accedere ai profili fiscalidei propri clienti.In presenza di una delega di tale tipo, ritengono i ricorrenti, il reato incontestazione non sarebbe infatti configurabile, in quanto l’accesso al sistemainformatico dell’Agenzia delle entrate sarebbe stato eseguito da un impiegato a ciòlegittimato, per finalità istituzionali e su richiesta di altro soggetto autorizzato arichiedere e ricevere quei dati. Le concrete modalità attraverso cui la richiesta diaccesso era stata formulata (ovvero il contatto telefonico tra i due imputati)configurerebbero, al più, una mera violazione delle regole organizzative internedell’ente disciplinanti l’accesso, del tutto irrilevante sul piano penale, come piùvolte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità.3.2. Tali rilievi non possono essere condivisi.In punto di ricostruzione materiale del fatto, deve ritenersi anzitutto pacifico,per essere stato riferito dai funzionari dell’Agenzia delle entrate escussi indibattimento, che l’accesso alle informazioni relative ai contribuenti, contenute nelsistema informatico dell’ente, poteva essere legittimamente eseguito da parte deidipendenti come l’[OSCURATO:PERSONA] solo in due casi: durante l’esame o lo studio dei fascicolispecificatamente assegnati dal dirigente dell’ufficio per la lavorazione di unaspecifica pratica oppure nel caso di richiesta inoltrata personalmente dalcontribuente (o da un suo delegato) durante le attività di front office, svolte allosportello dall’impiegato.Altrettanto indubbio è il fatto che l’accesso al sistema informatico da parte diOrazio [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle posizioni dei contribuenti indicati al capo B)dell’imputazione, sia avvenuto sulla base di richieste telefoniche allo stesso rivolteda parte di [OSCURATO:PERSONA] e dunque al di fuori delle assegnazioni casuali deifascicoli da parte dell’ufficio di appartenenza.In entrambe le sentenze di merito (e negli stessi ricorsi), infatti, non solovengono riportate le dichiarazioni rese dai funzionari che hanno svolto gliaccertamenti in merito (Zammarchi e Caruso), i quali hanno escluso che l’[OSCURATO:PERSONA], inconcomitanza con gli accessi registrati, fosse stato assegnatario dei relativifascicoli, ma si dà conto altresì dell’attività di intercettazione telefonica effettuatadagli inquirenti sulle utenze dei due imputati (da cui emergevano le richieste diaccesso in relazione a tutte le specifiche posizioni contributive), nonché delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso del proprioesame (si vedano in particolare le pagine 112 e 123 della sentenza di primogrado). Entrambi gli imputati, pur asserendo di aver rispettivamente richiesto etrasmesso informazioni che era possibile fornire, hanno tuttavia confermato diaver utilizzato un canale di comunicazione diretto (ovvero il contatto telefonico tracommercialista e funzionario), al fine di rendere più snello e agevolel’espletamento di una procedura che avrebbe altrimenti richiesto la presentazionediretta del [OSCURATO:PERSONA] allo sportello e l’esibizione di una delega (o eventualmentela chiamata ad un call center centralizzato dell’Agenzia delle entrate, secondoquanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA]).Una volta accertato tale dato – e pur volendo prescindere dal fatto che, nelcorso dei due gradi di giudizio, gli imputati non abbiano mai fornito ladimostrazione dell’esistenza delle indicate deleghe, benché, soprattutto ilSinegagliesi, potesse agevolmente provare tale circostanza con provadocumentale o mediante la richiesta dell’esame testimoniale dei propri clienti – laverifica dell’esistenza di una delega rilasciata in favore del [OSCURATO:PERSONA] è statacondivisibilmente ritenuta irrilevante da parte dei giudici di merito, in quantol’accesso al sistema informatico da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] era avvenuto comunque al difuori delle condizioni e delle modalità che lo rendevano legittimo, a prescinderedalla legittimazione del “richiedente” ad ottenere quelle informazioni.3.3. Il tema relativo alla configurabilità del reato previsto dall’art. 615-ter cod.pen. da parte di un soggetto astrattamente titolare di un potere di accesso ad unsistema informatico protetto da misure di sicurezza è stato oggetto di una nutritaelaborazione giurisprudenziale, con diversi interventi anche delle Sezioni Unite diquesta Corte.Già con la sentenza n. 4694 del 2011, le Sezioni Unite avevano chiarito cheintegra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato,acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando lecondizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolaredel sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo inveceirrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbianosoggettivamente motivato l'ingresso nel sistema (S.U., n. 4694 del 27/10/2011,dep. 2012, Cassani, Rv. 251269 – 01).Il caso concretamente esaminato riguardava l’accesso, da parte di unsottoufficiale della polizia giudiziaria, alle banche dati in possesso delle forzedell’ordine per acquisire informazioni, non nell’ambito della propria attivitàistituzionale, ma su richiesta di un proprio conoscente. La Corte di legittimità, nellasua composizione più autorevole, rilevava che, benché il soggetto agente fosseastrattamente titolare delle chiavi di accesso al sistema protetto e fosse dunqueformalmente autorizzato ad acquisire quelle informazioni, l’averlo fatto per ragionidiverse da quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione erepressione dei reati, costituenti in concreto le condizioni legittimanti l’accesso,integrava un “abuso” e dunque la configurazione del reato, pur in assenza delperseguimento di uno scopo di profitto proprio o altrui.Contrariamente alla lettura datene dai ricorrenti, dunque, già con la pronunciadel 2011, le Sezioni Unite di questa Corte avevano posto in evidenza che latitolarità astratta della facoltà di accesso ad un sistema informatico protetto non èsufficiente ad escludere la sussistenza del reato, in tutti i casi in cui l’accessoavvenga violando comunque i presupposti, le condizioni e i limiti che rendonolegittimo quell’accesso, che deve pertanto ritenersi “abusivo” sia quando ilsoggetto agente «violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartitedal titolare del sistema (nozione specificata, da parte della dottrina, conriferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzativeinterne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro) siaallorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa daquelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era lui consentito».Ad ulteriore specificazione del principio indicato, le stesse Sezioni Unite, inuna pronuncia successiva (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv.271061 – 01), hanno precisato che, anche in assenza di disposizioni puntuali chesubordinino l’accesso al sistema informatico al rispetto di specifiche condizioni,ulteriori restrizioni possono derivare dalla figura dell'eccesso di potere, cheraggruppa «tutte le violazioni di quei limiti interni alla discrezionalitàamministrativa, che, pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerentialla natura stessa del potere esercitato». Ed una tipica manifestazione del viziodell’accesso di potere, rimarca la Corte, è lo “sviamento di potere” che ricorre«quando nella sua attività concreta il pubblico funzionario persegue una finalitàdiversa da quella che gli assegna in astratto la legge sul procedimentoamministrativo (art. 1, legge n. 241 del 1990)».E’ stato conseguentemente stabilito che «integra il delitto previsto dall'art.615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale odell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violandole prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematicoprotetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioniontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli èfunzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registroinformatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioniorganizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, avevapreso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allosvolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamentodi potere)».Conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite, limitandosi a citaresolo gli arresti giurisprudenziali più recenti, il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen.,è stato ritenuto configurabile:- nella condotta del cancelliere di un Tribunale che si era introdotto nel sistemadel casellario giudiziale ed aveva preso visione dei precedenti di un soggettoricorrendo all'artificio consistente nell'indicazione di un procedimento inesistenteovvero relativo a soggetto diverso, in violazione delle condizioni risultanti dalleprescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso (Sez. 5, n.33311 del 13/06/2016, Salvatorelli, Rv. 267403 – 01);- nell’accesso effettuato da un ufficiale di polizia giudiziaria alla banca datiinterforze, in violazione delle procedure interne di carattere autorizzativo e perfinalità meramente esplorative, onde acquisire informazioni su colleghi epersonaggi pubblici in assenza di un qualificato sospetto idoneo a stimolarel'attività di iniziativa della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 17551 del 30/01/2023,Pastorino, Rv. 284413 – 01);- nella condotta del funzionario del pubblico registro automobilistico (P.R.A.)che, pur senza violare le disposizioni regolamentari e organizzative del proprioufficio, aveva fatto accesso al registro pubblico al fine di fornire ad altri soggettiinformazioni acquisibili solo previo pagamento di un corrispettivo (Sez. 5, n. 1161del 29/11/2023, dep. 2024, Guarino, Rv. 285841 – 01).Non può ritenersi espressione di un orientamento realmente differente lapronuncia, citata nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], emessa da questa stessa Sezione(Sez. 5, n. 47938 del 24/09/2014, Copello, Rv. 261041 – 01), con la quale è statostabilito che «Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistemainformatico (art. 615-ter cod. pen.), non assumono rilievo le violazioni commessedal soggetto autorizzato in ordine alle indicazioni relative all'orario nel quale gliaccessi possono essere effettuati, in quanto si tratta di prescrizioni che attengonosolo al profilo della organizzazione interna dell'ufficio presso il quale il sistema èoperativo e non, invece, all'accesso ed al tempo di permanenza nel sistemainformatico».Nella motivazione della citata pronuncia, infatti, veniva ribadita la rilevanza,ai fini della sussistenza del reato, della violazione delle «prescrizioni impartite daltitolare del sistema, quali disposizioni organizzative interne, prassi aziendali oclausole di contratti individuali di lavoro, che regolano l'accesso al sistema estabiliscono per quali attività e per quanto tempo la permanenza nello stesso puòessere protratta; ovvero per il compimento di operazioni ontologicamente diverseda quelle per le quali l'accesso è consentito», mentre la sussistenza del reatoveniva in concreto esclusa sul rilievo secondo cui l’unica violazione emersa erarisultata quella riguardante gli orari di accesso al sistema, da ritenersi «indifferentirispetto all'esercizio della facoltà di esclusione da parte del titolare del sistemainformatico nei confronti di un soggetto autorizzato all'accesso».Verosimilmente frutto di un refuso è invece l’indicazione, contenuta nel ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], della pronuncia di questa Sezione n. 22204/2013 che non risultaessere stata mai emessa.3.4. Orbene, venendo al caso in esame, appare indubbio che l’accesso, daparte di [OSCURATO:PERSONA], alla banca dati protetta in uso all’Agenzia delle entrate siaavvenuto in violazione delle prescrizioni interne relative alle condizioni di accessoal sistema, costituite dall’assegnazione di un fascicolo da parte dei dirigenti o dallanecessità di fornire chiarimenti, su richiesta del titolare o di un suo delegato,durante i turni di front office del dipendente pubblico.Tra le condizioni legittimanti l’accesso al sistema informatico protetto non vi èin alcun modo la possibilità che il pubblico dipendente possa essere privatamentecontattato, via telefono, dal contribuente e men che mai da un commercialista perconto dei propri clienti (con o senza delega) e ciò anche all’evidente fine diimpedire la creazione di rapporti diretti privilegiati tra professionisti e dipendentidell’Agenzia delle entrate, come invece certamente avvenuto tra i due imputati,essendo emerso, nel giudizio di merito, che la quasi totalità delle svariate decinedi pratiche che vedevano il [OSCURATO:PERSONA] come “intermediario” erano state curateproprio dall’[OSCURATO:PERSONA].Evidentemente fallace è la considerazione, espressa nei ricorsi, secondo cuil’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque effettuato tali accessi nell’ambito dei suoi “compitiistituzionali”, dato che era addetto anche all’espletamento di mansioni di tale tipo.In realtà, i “compiti istituzionali” entro i quali l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutolegittimamente operare erano delimitati dalle assegnazioni degli affarispecificatamente attribuitigli (o acquisiti casualmente durante i turni di front office)e l’accesso al sistema informatico protetto gli era consentito esclusivamente inrelazione a tali procedure e non con riferimento a tutti i profili dei contribuenti sucui aveva competenza l’ufficio di appartenenza e seguendo le richieste forniteglida un soggetto estraneo all’amministrazione, nell’ambito di un rapporto amicale epreferenziale.A prescindere dunque dai vantaggi eventualmente tratti dall’[OSCURATO:PERSONA] da talecenno nella sentenza impugnata), ciò che è indubbio è che l’accesso al sistemaprotetto sia avvenuto “abusivamente”, perché in violazione delle disposizioniregolamentari e delle prassi interne che prevedevano specifiche condizionilegittimanti lo stesso e, in ogni caso, non per l’espletamento di mansioniriguardanti la propria attività di ufficio, ma attraverso uno sviamento del potereIl reato deve pertanto ritenersi pacificamente integrato e ciò comporta ilrigetto dei motivi in esame.4. Il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondato.Il ricorrente lamenta il fatto che la Corte di appello non abbia motivato inordine alla natura pubblica del sistema informatico in uso all’Agenzia delle entratee non abbia proceduto alla riqualificazione del reato (in una mera “violazione didati personali del contribuente”), tenuto conto del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] era autorizzatoad accedere a quelle banche dati.Trattasi di una ricostruzione in parte basata su di un assunto già ampiamentesmentito da quanto osservato in precedenza e per il resto generica e infondata,tenuto conto dell’assoluta evidenza della sussistenza della circostanza aggravantein contestazione che legittimava la Corte di appello a redigere una motivazionesintetica, che risulta adeguatamente espressa (si veda p. 16).5. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorsoOrrei, nella parte in cui lamentano l’erroneità del giudizio di bilanciamento tracircostanze e, per il primo ricorrente, anche l’omessa motivazione in ordine agliaumenti per i reati satellite sono in parte generici, perché non si confrontano conla motivazione del provvedimento impugnato, in parte infondati.Riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, costituisce orientamentoconsolidato di questa Corte quello secondo cui in tema di circostanze, il giudizio dibilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del poterevalutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ovecongruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previstidall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri divalutazione adoperati (tra le tante, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi,Rv. 279838 – 02).Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che la vicenda nel suocomplesso e le modalità di esecuzione della condotta giustificassero un giudizio diequivalenza tra le opposte circostanze e non vi è alcuna contraddizione nel fattoche gli stessi elementi siano stati richiamati anche per ridurre la pena inflitta inprimo grado, essendo stato espresso, in sostanza, un giudizio di adeguatezza dellapena concretamente inflitta rispetto ai fatti accertati e, conseguentemente, diinadeguatezza di una pena maggiore (applicata in primo grado) o inferiore(risultante da un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti).Quanto alla motivazione sugli aumenti per i reati “satellite” in continuazione,dalla sentenza emerge che, una volta individuata la pena base per il reato, la Corteterritoriale ha calcolato un aumento di appena cinque giorni per ciascun episodioin continuazione, tenuto conto della complessiva “caratura criminale dellavicenda”.Ebbene, per quanto si tratti di una motivazione estremamente sintetica,l’aumento di pena applicato dal Tribunale per ciascun reato satellite è stato cosìmodesto che alcun vizio di motivazione è ravvisabile, in ossequio al principiosecondo cui in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudicedi merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiereal relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il merorichiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (da ultimo Sez.5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01).Quanto infine alla circostanza, dedotta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],secondo cui la Corte non avrebbe dovuto applicare aumenti di pena per gli accessiriguardanti le posizioni dei contribuenti “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, in quantosi trattava di posizioni sulle quali l’[OSCURATO:PERSONA] stava lavorando istituzionalmente, il rilievoè infondato, dal momento che la responsabilità dell’imputato è stata riconosciutaanche in relazione a tali posizioni, per le quali l’accesso era avvenuto secondo lemedesime illecite modalità comuni a tutti gli altri.6. I ricorsi devono, pertanto, essere complessivamente rigettati e i ricorrentivanno condannati al pagamento delle spese processuali.Ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. la Cancelleria comunicheràil dispositivo della decisione all'amministrazione di appartenenza del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria,la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione diappartenenza del ricorrente.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]