CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 12123/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha ratificato il decreto di sospensione del Magistrato di sorveglianza e ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta incompatibilità del comportamento tenuto dall'affidato e la prosecuzione della misura, ciò, come anche ulteriormente evidenziato nella memoria pervenuta in data 29/1/2024, con specifico riferimento all'indirizzo errato dove sarebbero stati effettuati i controlli e riscontrata l'assenza del condannato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento al complessivo comportamento tenuto dal condannato, caratterizzato da numerose violazioni (avere assunto sostanza stupefacente, avere acquistato un'arma, anche se di ridotta offensività, non essersi presentato al SERT), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione secondo nei termini del disinteresse del ricorrente verso il programma riabilitativo e dell'esito negativo così avuto dalla misura, ciò anche a prescindere dalla violazione delle prescrizioni orarie cui, in tale complessivo contesto, non è stato attribuito rilievo dirimente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend