CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 19.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città emessa in data 01.02.2021 che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt.624, 625 n.2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e 600 euro di multa, riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale specifica e quella dell'aver commesso il reato dopo l'esecuzione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di legge in relazione all'art.121 cod. pen. è indeducibile per manifesta infondatezza perché inerente a memoria tardivamente prodotta, così come affermato dalla pronuncia della corte d'appello; ed invero, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, Sentenza n. 18483 del 29/03/2022 Ud. (dep. 10/05/2022) Rv. 283262 - 01); e ciò di là della natura dell'eccezione con essa sollevata; Considerato che il primo motivo del ricorso, nella parte in cui si duole della omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia nominato a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, risulta inammissibile poiché dagli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio non risulta alcun atto di nomina del difensore di fiducia, oltre a quello con il quale è stato nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, né il ricorrente indica il nominativo del difensore di fiducia da lui all'epoca nominato o l'atto con il quale detta nomina sarebbe avvenuta e la data della stessa, nè allega al ricorso l'atto con il quale la nomina fiduciaria sarebbe stata effettuata, cosicché deve escludersi che il ricorrente, prima della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, abbia nominato un difensore di fiducia al quale dovesse essere notificato il decreto di citazione; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato anche laddove si lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado all'imputato atteso che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, contenente l'avviso di cui all'art. 161, comma 2, cod. proc. pen., nel testo all'epoca in vigore, è stato notificato a mani del Santucci in data 21 maggio 2016 e il successivo decreto di citazione per il giudizio di primo grado, del 14.11.2016, è stato validamente notificato a mezzo della posta all'indirizzo dove il Santucci aveva ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., conformemente a quanto previsto dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen., a nulla rilevando che il piego sia stato depositato presso l'ufficio postale, a causa della temporanea assenza del Santucci, e da quest'ultimo non ritirato (per asserita permanenza all'estero); Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato anche laddove il ricorrente sostiene di non avere avuto conoscenza del giudizio di primo grado, atteso che egli è stato, tra l'altro, ammesso, con provvedimento depositato il 9 aprile 2018 al patrocinio a spese dello Stato, successivamente alla emissione del decreto di citazione datato 14 novembre 2016, e tale circostanza lascia ragionevolmente ritenere che il ricorrente fosse ben a conoscenza del giudizio a suo carico; e in ogni caso ciò nonostante nulla ha eccepito nel corso del giudizio ove ai sensi dell'art. 420 bis, comma 4, c.p.p., ben avrebbe potuto azionare i rimedi apprestati da tale norma in caso di incolpevole mancata conoscenza del decreto di citazione a giudizio; Sicché deve, conclusivamente, rammentarsi che, in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non si versi - come nel caso di specie - nell'ipotesi dell'omessa notificazione cui consegue la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma in quella di una rituale notifica che si assume non ricevuta sulla base di mera prospettazione dell'imputato all'estero, pur a voler ritenere irregolare una siffatta notificazione si determina comunque una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a regime intermedio, che, ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto - come nel caso di specie per le ragioni sopra esposte - la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5479 del 08/01/2020, Rv. 278240 - 01); D'altra parte l'obbligo della corte di appello di annullare la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604 comma 5-bis codice procedura penale - pure richiamato in ricorso - sussiste nel solo caso in cui emerga agli atti la prova della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 420 ter o 420 quater c.p.p.; prova evidentemente non sussistente nel caso di specie; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.