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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 gennaio 2021

Cassazione n. 42122/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 maggio 2021 la Corte di Appello di Salerno pronunciando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Campobasso del 21 maggio 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S., statuizione divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di cassazione in data 3 marzo 2020, ha applicato al ricorrente la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi sei.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui fa valere la nullità della sentenza per non essere stato notificato il verbale del rinvio dell'udienza del 22 gennaio 2021, disposto per tardività della richiesta di trattazione orale da parte del Procuratore generale, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 23 comma 1 d.l. 149/2020.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. L'art. 23 del d.l. 149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19", dispone al primo comma che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma.

Al secondo comma è stabilito che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137".

6. La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza.

7. Se, quindi, l'udienza originariamente fissata con il decreto di citazione per il giudizio di appello, in difetto trile~. di richiesta di discussione orale, sia rinviata per consentire al Procuratore generale di formulare le proprie conclusioni non tempestivamente assunte, è chiaro che per rispettare il termine di deposito delle conclusioni scritte assegnato alle altre parti è necessario che il rinvio dell'udienza sia loro comunicato.

8. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il rinvio dell'udienza al 21 maggio 2021 è stato ritualmente comunicato al difensore dell'imputato, via PEC, in data 10 marzo 2021, mentre con successiva comunicazione, via PEC, sono state comunicate al medesimo difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale.

Sicché il vizio dedotto deve ritenersi insussistente.

9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 maggio 2021 la Corte di Appello di Salerno pronunciando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di Campobasso del 21 maggio 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S., statuizione divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di cassazione in data 3 marzo 2020, ha applicato al ricorrente la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi sei. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui fa valere la nullità della sentenza per non essere stato notificato il verbale del rinvio dell'udienza del 22 gennaio 2021, disposto per tardività della richiesta di trattazione orale da parte del Procuratore generale, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 23 comma 1 d.l. 149/2020. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. L'art. 23 del d.l. 149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19", dispone al primo comma che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma. Al secondo comma è stabilito che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137". 6. La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. 7. Se, quindi, l'udienza originariamente fissata con il decreto di citazione per il giudizio di appello, in difetto trile~. di richiesta di discussione orale, sia rinviata per consentire al Procuratore generale di formulare le proprie conclusioni non tempestivamente assunte, è chiaro che per rispettare il termine di deposito delle conclusioni scritte assegnato alle altre parti è necessario che il rinvio dell'udienza sia loro comunicato. 8. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il rinvio dell'udienza al 21 maggio 2021 è stato ritualmente comunicato al difensore dell'imputato, via PEC, in data 10 marzo 2021, mentre con successiva comunicazione, via PEC, sono state comunicate al medesimo difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale. Sicché il vizio dedotto deve ritenersi insussistente. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]