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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 48444/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; . letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza, diretto a rilevare un vizio di motivazione a sostegno della confermata applicabilità della recidiva contestata e ritenuta, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che con motivare connotato da lineare logicità ha puntualmente messo in evidenza la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio letto alla luce del precedente specifico allo stesso riferibile e sintomo di una accresciuta capacità delinquenziale coerentemente argomentata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; . letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di doglianza, diretto a rilevare un vizio di motivazione a sostegno della confermata applicabilità della recidiva contestata e ritenuta, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che con motivare connotato da lineare logicità ha puntualmente messo in evidenza la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio letto alla luce del precedente specifico allo stesso riferibile e sintomo di una accresciuta capacità delinquenziale coerentemente argomentata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 48444/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris