CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 1969
Cassazione n. 39825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rieti, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2025 , la Corte di appello di Roma ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciatail 5 giugno 2024, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rieti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] . La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all’affermazione della responsabilità dell’imputato per continuate violazioni dell’art. 423 bis cod. pen. (capo 1) e degli artt. 56,423 bis cod. pen. (capo 2) . In particolare, ha ritenuto che il 18 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] abbia appiccato il fuoco su più terreni situati lungo la via Rovane e la S.P. 42 “[OSCURATO:PERSONA]”, nel comune di [OSCURATO:PERSONA], così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio in tre terreni coltivati e arborati ed effettivamente cagionando un incendio in altri tre terreni. Come il giudice di primo grado, anche la Corte di appello ha ritenuto che le condotte ascritte all ’imputato, pur commesse in un unico contesto spazio temporale, essendo state realizzate su terreni posti ad una certa distanza l’uno dall’altroe appartenenti a persone diverse, non potessero essere considerate come più atti integranti un’unica azione e un unico fatto reato,ma si trattasse di più azioni tipiche e, quindi,di più reati realizzati in esecuzione di un disegno criminoso unitario. Diversamente dal Giudice di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto che potessero essere applicate all’imputato le attenuanti generiche e che nella determinazione della pena non si dovesse tenere conto della recidiva. Ha quindi modificato il trattamento sanzionatorio determinando la pena nella misura di anni due e mesi otto di reclusione (a fronte della pena di anni cinquee mesi sei di reclusione inflitta dal G.u.p.). 2. Contro la sentenza della Corte di appello ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell’imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per essere state ritenute più violazioni di legge unite dal vincolo della continuazione e non essere stati qualificati i fatti come unica azione realizzata attraverso più atti e integrante un unico reato. Osserva il difensore che, com’è emerso nell’istruttoria dibattimentale e come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, «il segmento temporale che parte dal primo innesco e si conclude con l’ultimo innesco corrisponde ad un lasso di tempo di circa 30 minuti» e, in quel lasso di tempo, [OSCURATO:PERSONA] ha percorso una distanza «che può agevolmente circoscriversi in poche centinaia di metri (tanto misura la via Rovane che sbocca poi nella SP 42 “[OSCURATO:PERSONA]”)». Se è vero , dunque,che i focolai innestati furono diversi, è pur vero che la pluralità delle azioni è riconoscibile soltanto in una visione naturalistica della condotta e, valutando la condotta in senso giuridico, si deve ritenere «una ed una sola azione penalmente rilevante». In tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero dovuto ignorare la vicinanza spaziale e temporale tra gli inneschiperché tale vicinanza è significativa della volontà di provocare un unico incendio e non tanti incendi quanti erano gli inneschi. Non rileva in contrario la costatazione che gli inneschi furono collocati su appezzamenti di terreno appartenenti a soggetti diversi,atteso che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere informato della situazione giuridica dei terreni e della loro riferibilità a proprietari differenti. In sintesi, secondo la difesa, la condotta ascritta all’imputato integrerebbe sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo un’unica azione: l’incendio appiccato fu uno e più furono i punti di innesco perché solo così era possibile garantire la diffusione delle fiamme. Non è sostenibile che l’imputato abbia voluto colpire ogni singolo terreno sul quale fu innestato un focolaio e, pertanto, la condotta da lui realizzata è, in senso giuridico, una condotta unica,solo naturalisticamente scomposta in azioni separate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èinfondato. 2. La Corte di appello ha ritenuto integrati più reati uniti dal vincolo della continuazione escludendo l’unicità della condotta. Nel farlo,ha valorizzato «la diversità dei terreni attinti, posti a una certa distanza l’uno dall’altro, e delle relative offese poste in essere dall’imputato, sia pure in un limitato lasso di tempo» (pag. 6 e pag. 7 della motivazione). Nello stesso senso si è pronunciata la sentenza di primo grado (pag. 22), secondo la quale, da ciascuno dei focolai innescati , divamparono «distinti fuochi distruggitori per diversi (rispettivi) metri quadri e in punti diversi, non contigui». Secondo i giudici di merito, la condotta posta in essere, valutata nella sua oggettività, era finalisticamente volta alla realizzazione di una pluralità di incendi. Si tratta, quindi, di più condotte tipiche compiutamente identificate non soltanto dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista giuridico. Le sentenze di primo e secondo grado danno rilievo, dal punto di vista naturalistico, alla pluralità dei focolai appiccati e allo svilupparsi di più incendi in punti diversi; valorizzanopoi, dal punto di vista giuridico, la distanza tra i terreni interessati a gli incendi che determinò la messa in pericolo della pubblica incolumità in luoghi diversi e recò danno ai differenti proprietari dei terreni coinvolti. 3. Come noto, «ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 423 bis cod. pen., per “incendio boschivo”si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree» (per tutte: Sez. 1, n. 7332 del 28/01/2008, Rv. 239161; Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015, dep. 2016.Rv. 268099). Come è stato chiarito, il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all’art. 423 solo per l’oggettoe, al fine di ritenere integrato il delitto di incendio, occorre che «il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone» (Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017,Rv. 269842; Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Rv. 282701). Si tratta, dunque, di unreato di evento,dove l’evento è rappresentato dal pericolo per la pubblica incolumità che inevitabilmente deriva daun fuoco di vaste proporzioni capace di propagarsi con rapidità tale da renderne difficoltoso lo spegnimento. Nel caso oggetto del presente ricorso non è controverso che per alcuni terreni – in specie quelli descritti al capo 1) della r u brica – le fiamme abbiano avuto capacità diffusiva e si siano verificati incendi estesi per parecchi metri quadri (13mq. in due casi ; 381 mq . in un terzo caso); neppure è controverso che gli inneschi realizzati nei terreni indicati al capo 2) fossero idonei e diretti in modo non equivoco a determinare fiamme di vaste proporzioni e, quindi, a porre in pericolo la pubblica incolumità. Il ricorso non contesta, infine, che i focolai fossero numerosi e siano stati appiccati in punti diversi, ma sostiene chequesti diversi atti integrerebbero un’unica azione,funzionale, sia in termini oggettivi che in termini soggettivi, alla causazione di un unico incendio. Così argomentando, il difensore del ricorrente invoca un orientamento , accreditato in dottrina, secondo il quale , quando l ’ agente realizza più comportamenti tipici, ciascuno dei quali idoneo ad offendere il bene protetto, se questi atti sono diretti al medesimo fine e realizzati in un unico contesto spazio temporale,non ci si trova di fronte ad una pluralità di azioni (e dunque a più reati) bensì ad una pluralità di atti integranti un’unica azione.In tesi difensiva, non può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che i proprietari dei terreni interessati dalle fiamme fossero diversi. Tale circostanza, infatti, non poteva essere nota all’agente e i terreni non erano visibilmente separati con chiara apposizione di confini. 4. Il ricorrente non contesta che la pluralità di inneschi abbia fatto divampare «distinti fuochi distruggitori per diversi (rispettivi) metri quadri e in punti diversi, non contigui» (pag. 22 della sentenza di primo grado), ma si duole della qualificazione giuridica di tale condotta che, in tesi difensiva, integrerebbe una pluralità di atti e non una pluralità di azioni. Si deve rilevareallora che, come risulta dalle conformi sentenze di merito, i diversi atti tipici (id est: i numerosi inneschi) causarono più incendi e i focolai che non causarono incendi erano comunque idonei e univocamente diretti a determinare l’insorgere di fiamme capaci di propagarsi con potenza distruggitrice. Nel caso di specie, dunque, a più atti tipici corrisposero più eventi tipici: gli inneschi causarono (o comunque erano idonei eunivocamente diretti a causare) «distinti fuochi distruggitori» di beni altrui e le fiamme che in concreto divamparono si propagarono separatamente e autonomamente, per parecchi metri quadri , «in punti diversi e non contigui». In sintesi, secondo i giudici di merito, la vicinanza tra i punti di innesco non fu tale da determinare un incendiounico, ma causò più incendi diversi : per c hé le fiamme si diffusero (o erano idonee e univocamente dirette a diffondersi) per parecchi metri quadri in punti diversi e non contigui; perché ciascuno d ei focolai appiccati era idoneo ed univocamente diretto a far sviluppare separati incendi; perché ciascuno degli incendideterminò l ’ ins o rgere di distinte situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Con questa motivazione il ricorso non si confronta. Non sostiene, infatti, che in concreto si verificò un unico incendio, ma si limita ad evidenziare che il fine perseguito dall’agente era quello di dar fuoco ad aree boscatee cespugliate e che gli inneschi furono appiccati nel medesimo contesto spazio temporale. Non considera, dunque, che i singoli atti tipic i , ancorché non distint i sul piano psicologico perché realizzatiin un unico contesto e volti alla lesione del medesimo bene giuridico, rimasero distintinegli effetti provocando eventi tipici diversi : ciò che consente di ritenerli dotati di una propria completa individualità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces