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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04851/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 29/11/2019 del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata (ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen.) in concorso, confermando, altresì, l'applicazione della contestata recidiva specifica infraquinquennale.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione [...] in relazione alla concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. con giudizio di equivalenza [anziché di prevalenza] e [al]la mancata disapplicazione della recidiva».

Quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen. e della recidiva, il ricorrente premette che la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva, al riguardo «valorizza[to] la esistenza di più precedenti penali» e che nella sentenza impugnata «si legge che la personalità dell'imputato vanta significativi precedenti penali specifici che evidenziano la particolare pericolosità dell'imputato, che si dedica con continuità alla commissione di reati contro il patrimonio; inoltre la vicenda evidenzia la serialità del comportamento dell'imputato, che opera fuori sede, ricercando accuratamente le vittime tra persone di età avanzata» (così il ricorso).

Ciò premesso, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, «ritiene ininfluente la confessione dell'imputato, limitandosi a sostenere che quest'ultima fosse ininfluente poiché il soggetto era stato tratto in arresto in flagranza di reato, [così] di fatto disapplica[ndo] proprio quei criteri richiamati che devono adeguare la pena al principio di ragionevolezza richiamato dalla Costituzione» e che la stessa Corte d'appello «quindi si sottrae volutamente alla motivazione nel punto in cui pur ritenendo il Passariello meritevole della concessione delle generiche operi una valutazione di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti adducendo a riguardo elementi privi di fondamento logico».

Quanto all'applicazione della recidiva, il ricorrente premette che «[s]i legge a pagina 2 della sentenza "la recidiva deve essere confermata, atteso il rilevante numero di condanne riportate dall'imputato per il medesimo reato"».

Ciò premesso, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, «si limita[...] a fare riferimento ai precedenti penali della persona e alla sua personalità, senza considerare le motivazioni addotte dalla difesa», con una «valutazione espressa in poche rig[he]». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché è formulato sulla base dell'attribuzione alla sentenza impugnata di affermazioni e argomentazioni che non sono in essa contenute.

2. Ciò vale, anzitutto - come è stato evidenziato anche dal pubblico ministero nelle sue conclusioni - per la contestata applicazione della recidiva.

Come si è esposto nella parte in fatto, la contestazione dell'applicazione della recidiva è stata fondata dal ricorrente sull'attribuzione alla sentenza impugnata della motivazione secondo cui «la recidiva deve essere confermata, atteso il rilevante numero di condanne riportate dall'imputato per il medesimo reato» (sicché la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, «si limita[...] a fare riferimento ai precedenti penali della persona e alla sua personalità»); motivazione che, però, non è in realtà contenuta in alcun passaggio della sentenza impugnata.

3. Lo stesso è a dirsi, altresì, con riguardo alla contestata valutazione di equivalenza, anziché di prevalenza, delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen. e della recidiva.

3.1. Come si è esposto nella parte in fatto, la contestazione della mancata valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto a tali due aggravanti è stata fondata dal ricorrente sulle premesse che: la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva, al riguardo, «valorizza[to] la esistenza di più precedenti penali»; nella sentenza impugnata «si legge che la personalità dell'imputato vanta significativi precedenti penali specifici che evidenziano la particolare pericolosità dell'imputato, che si dedica con continuità alla commissione di reati contro il patrimonio; inoltre la vicenda evidenzia la serialità del comportamento dell'imputato, che opera fuori sede, ricercando accuratamente le vittime tra persone di età avanzata»; la stessa Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, «ritiene ininfluente la confessione dell'imputato, limitandosi a sostenere che quest'ultima fosse ininfluente poiché il soggetto era stato tratto in arresto in flagranza di reato».

Tali motivazioni, tuttavia, non sono contenute in alcun passaggio della sentenza impugnata, la quale ha invece escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenute aggravanti sulla base della motivazione che essa era «vietat[a] per legge».

3.2. Si deve inoltre rilevare, in ogni caso, come il motivo di appello con il quale l'imputato aveva chiesto che fosse ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle due menzionate aggravanti fosse privo di specificità, atteso che esso si fondava sull'elemento della mancata costituzione di parte civile della persona offesa dal reato («valutando l'assoluto disinteresse della persona offesa a costituirsi parte civile»), il quale, essendo del tutto estraneo sia all'entità del reato sia alla personalità del colpevole, e, comunque, in nessun modo significativo ai fini del giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee, era intrinsecamente insuscettibile di assumere alcun rilievo a tali fini.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 29/11/2019 del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata (ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen.) in concorso, confermando, altresì, l'applicazione della contestata recidiva specifica infraquinquennale. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione [...] in relazione alla concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. con giudizio di equivalenza [anziché di prevalenza] e [al]la mancata disapplicazione della recidiva». Quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen. e della recidiva, il ricorrente premette che la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva, al riguardo «valorizza[to] la esistenza di più precedenti penali» e che nella sentenza impugnata «si legge che la personalità dell'imputato vanta significativi precedenti penali specifici che evidenziano la particolare pericolosità dell'imputato, che si dedica con continuità alla commissione di reati contro il patrimonio; inoltre la vicenda evidenzia la serialità del comportamento dell'imputato, che opera fuori sede, ricercando accuratamente le vittime tra persone di età avanzata» (così il ricorso). Ciò premesso, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, «ritiene ininfluente la confessione dell'imputato, limitandosi a sostenere che quest'ultima fosse ininfluente poiché il soggetto era stato tratto in arresto in flagranza di reato, [così] di fatto disapplica[ndo] proprio quei criteri richiamati che devono adeguare la pena al principio di ragionevolezza richiamato dalla Costituzione» e che la stessa Corte d'appello «quindi si sottrae volutamente alla motivazione nel punto in cui pur ritenendo il Passariello meritevole della concessione delle generiche operi una valutazione di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti adducendo a riguardo elementi privi di fondamento logico». Quanto all'applicazione della recidiva, il ricorrente premette che «[s]i legge a pagina 2 della sentenza "la recidiva deve essere confermata, atteso il rilevante numero di condanne riportate dall'imputato per il medesimo reato"». Ciò premesso, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, «si limita[...] a fare riferimento ai precedenti penali della persona e alla sua personalità, senza considerare le motivazioni addotte dalla difesa», con una «valutazione espressa in poche rig[he]». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché è formulato sulla base dell'attribuzione alla sentenza impugnata di affermazioni e argomentazioni che non sono in essa contenute. 2. Ciò vale, anzitutto - come è stato evidenziato anche dal pubblico ministero nelle sue conclusioni - per la contestata applicazione della recidiva. Come si è esposto nella parte in fatto, la contestazione dell'applicazione della recidiva è stata fondata dal ricorrente sull'attribuzione alla sentenza impugnata della motivazione secondo cui «la recidiva deve essere confermata, atteso il rilevante numero di condanne riportate dall'imputato per il medesimo reato» (sicché la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, «si limita[...] a fare riferimento ai precedenti penali della persona e alla sua personalità»); motivazione che, però, non è in realtà contenuta in alcun passaggio della sentenza impugnata. 3. Lo stesso è a dirsi, altresì, con riguardo alla contestata valutazione di equivalenza, anziché di prevalenza, delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen. e della recidiva. 3.1. Come si è esposto nella parte in fatto, la contestazione della mancata valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto a tali due aggravanti è stata fondata dal ricorrente sulle premesse che: la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva, al riguardo, «valorizza[to] la esistenza di più precedenti penali»; nella sentenza impugnata «si legge che la personalità dell'imputato vanta significativi precedenti penali specifici che evidenziano la particolare pericolosità dell'imputato, che si dedica con continuità alla commissione di reati contro il patrimonio; inoltre la vicenda evidenzia la serialità del comportamento dell'imputato, che opera fuori sede, ricercando accuratamente le vittime tra persone di età avanzata»; la stessa Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, «ritiene ininfluente la confessione dell'imputato, limitandosi a sostenere che quest'ultima fosse ininfluente poiché il soggetto era stato tratto in arresto in flagranza di reato». Tali motivazioni, tuttavia, non sono contenute in alcun passaggio della sentenza impugnata, la quale ha invece escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenute aggravanti sulla base della motivazione che essa era «vietat[a] per legge». 3.2. Si deve inoltre rilevare, in ogni caso, come il motivo di appello con il quale l'imputato aveva chiesto che fosse ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle due menzionate aggravanti fosse privo di specificità, atteso che esso si fondava sull'elemento della mancata costituzione di parte civile della persona offesa dal reato («valutando l'assoluto disinteresse della persona offesa a costituirsi parte civile»), il quale, essendo del tutto estraneo sia all'entità del reato sia alla personalità del colpevole, e, comunque, in nessun modo significativo ai fini del giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee, era intrinsecamente insuscettibile di assumere alcun rilievo a tali fini. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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