CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30856/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni sottese al diniego delle circostanze attenuanti generiche e connesse, in specie, all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, oltre che al non minimale coefficiente di gravità del fatto, costituito dalla detenzione di una pistola clandestina, di un caricatore al cui interno erano inseriti sei proiettili cal. 9x17mm e di altri sedici proiettili dello stesso calibro; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità, che replicano quelle svolte con i motivi di appello, vertenti sul comportamento processuale dell'imputato il quale, deve logicamente inferirsi, è stato ritenuto insufficiente a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio perché condizionato dalla previa acquisizione di elementi autonomamente e pienamente dimostrativi della sua penale responsabilità in ordine ai reati ascrittigli; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos