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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 20369/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30746/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata- avverso la sentenza n. 88/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA depositata i l 28/05/2021 , R.G.N.45/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28/5/21 la corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del 26/9/19 del tribunale di Terni, che aveva escluso il diritto del lavoratore in epigrafe all'indennità di mobilità per il periodo settembre 2014-agosto 2018 per decadenza annuale ex articolo 47 DPR 639 del 1970, computata a decorre dal trecentesimo giorno della domanda amministrativa; dichiarava inoltre inammissibile la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore per omessa informazione da parte dell’ente previdenziale sul termine decadenziale, in quanto formulata solo in corso di causa.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'INPS con controricorso.

Parte ricorrente ha altresì chiesto trattarsi la causa in pubblica udienza, propugnando la rimeditazione di orientamenti precedentemente espressi in materia. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 14 preleggi, 47 DPR 639 del 1970, 24 Legge 88 del 1989, per avere la corte territoriale ritenuto applicabile la decadenza a prestazioni non ricomprese tra quelle ex articolo 24 richiamato dall'articolo

47. Con il secondo motivo si deduce violazione delle norme anzidette nonché dell'articolo 7 legge 223 del 1991e 8 , comma 8 , del decreto legge 148 del 1993, convertito in legge 236 del 1993, per avere la corte territoriale ritenuto la decadenza sebbene la prestazione non gravasse sulla gestione ex articolo

24. I primi due motivi possono essere esaminati insieme per la loro sovrapponibilità e sono infondati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cassazione Sez.

L, Sentenza n. 27674 del 20/12/2011, Rv. 620916 – 01 e Sez.

L, Sentenza n. 18528 del 09/09/2011, Rv. 619101 -01), cui si deve dare secondo il Collegio continuità (sicchè non occorre disporre il rinvio in pubblica udienza richiesto dalla parte).

Secondo tali pronunce l 'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 configura una prestazione previdenziale che resta regolata, ai sensi dei commi 8e 12 della medesima disposizione, dalla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile".

Ne consegue che la relativa istanza va presentata, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del d.P.R.n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla comunicazione del ricorso amministrativo, o dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia su di esso, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, senza che assumano rilievo il richiamo operato all'art. 37 della legge n. 88 del 1989, che mira solo ad individuare la gestione a carico della quale vengono posti gli oneri finanziari, né, ove la corresponsione avvenga anticipatamente ed in una unica soluzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, l'assunzione della natura di contributo finanziario, atteso l'espresso rinvio "in quanto applicabile" compiuto dal successivo comma 7 alla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Il terzo motivo deduce violazione delle medesime norme e pone questione di legittimità costituzionale per la brevità del termine.

Il motivo è privo di pregio, atteso che sia la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Sez.

Lav. 15/9/2921 n. 24957) sia quella costituzionale (Corte cost. N. 192 del 2005) hanno rilevato che il termine decadenziale risponde a interessi di certezza giuridica meritevoli di tutela e non rende eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto.

Il quarto motivo deduce violazione dell'articolo 360 co. 1 numero 5 c.p.c., in relazione a circolare e messaggi INPS circa la non applicabilità del termine decadenziale in materia.

Il motivo è inammissibile in quanto non deduce un fatto decisivo, limitandosi a richiamare interpretazioni giuridiche seguite in passato dall’Istituto e contrastanti con l’assetto della materia ormai consolidato dalla giurisprudenza, mentre per altro verso le circolari interne e messaggi dell’Istituto sono state considerate dalla corte territoriale,che le ha espressamente richiamate.

Il quinto motivo deduce violazione dell'articolo 6 decreto legge 103 del 1991, convertito in legge 166 del 1991, nonché 47 predetto, per avere la corte territoriale trascurato che la decadenza riguarda solo i ratei e non la prestazione.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Nel caso, dagli atti risulta la presentazione di ricorso amministrativo per la prestazione in questione (in data 10/7/15, come riferito dal medesimo ricorrente) ed il decorso del termine di decadenza annuale, computato dalla definizione del contenzioso amministrativo (il deposito del ricorso introduttivo della lite è del 25/7/17).

Il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia applicato la decadenza con riferimento all’intera prestazione richiesta, senza distinguere che solo parte dei ratei erano maturati nell’anno precedente il deposito del ricorso, mentre altra parte dei ratei sarebbero giunti a maturazione in epoca successiva al deposito del ricorso.

La doglianza è però infondata, e ciò in quanto la prestazione richiesta, quale prestazione di carattere temporaneo, ha natura unitaria, ciò che implica (come precisato anche dalla giurisprudenza su ricordata, ed al pari di quanto avviene con l’indennità di disoccupazione, la cui disciplina è richiamata dalla normativa), da un lato, che il ricorso amministrativo avverso il diniego amministrativo della prestazione ha anch’esso natura unitaria e riguarda l’intera prestazione e, dall’altro lato, l’applicabilità di un unico termine decadenziale in relazione all’intera prestazione, ivi incluse le mensilità future erogabili.

In tale contesto, la decadenza copre l’intera prestazione proprio in ragione della sua unitarietà, restando inapplicabile il principio della c.d. decadenza mobile, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alle diverse prestazioni di tipo pensionistico.

Deve peraltro escludersi che il termine decadenziale decorra dalla data di maturazione dei singoli ratei a norma dell’art. 6 d.l. 166/91, convertito in legge 166 del 1991, e ciò, oltre che per l’unitarietà della prestazione e del ricorso amministrativo giàrilevate, perché la norma prevede la decorrenza dai ratei solo in caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo, qui invece avvenuta.

Il sesto motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 36,416 e 420 c.p.c., nonché 47 dPR 639/70, per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata dall’assistito, in relazione all’omessa informazione dell’istituto circa il termine per agire in giudizio a pena di decadenza.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si parametra in alcun modo alla sentenza impugnata, che ha affermato l’autonoma originaria proponibilità della domanda e la estraneità della relativa causa petendi al titolo della pretesa originariamente in contestazione (e conseguentemente la non riconducibilità della stessa all’eccezione di decadenza formulata dall’INPS e la connessa non giustificabilità della tardiva proposizione in corso di causa).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30746/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata- avverso la sentenza n. 88/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA depositata i l 28/05/2021 , R.G.N.45/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28/5/21 la corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del 26/9/19 del tribunale di Terni, che aveva escluso il diritto del lavoratore in epigrafe all'indennità di mobilità per il periodo settembre 2014-agosto 2018 per decadenza annuale ex articolo 47 DPR 639 del 1970, computata a decorre dal trecentesimo giorno della domanda amministrativa; dichiarava inoltre inammissibile la domanda risarcitoria proposta dal lavoratore per omessa informazione da parte dell’ente previdenziale sul termine decadenziale, in quanto formulata solo in corso di causa. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'INPS con controricorso. Parte ricorrente ha altresì chiesto trattarsi la causa in pubblica udienza, propugnando la rimeditazione di orientamenti precedentemente espressi in materia. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 14 preleggi, 47 DPR 639 del 1970, 24 Legge 88 del 1989, per avere la corte territoriale ritenuto applicabile la decadenza a prestazioni non ricomprese tra quelle ex articolo 24 richiamato dall'articolo 47. Con il secondo motivo si deduce violazione delle norme anzidette nonché dell'articolo 7 legge 223 del 1991e 8 , comma 8 , del decreto legge 148 del 1993, convertito in legge 236 del 1993, per avere la corte territoriale ritenuto la decadenza sebbene la prestazione non gravasse sulla gestione ex articolo 24. I primi due motivi possono essere esaminati insieme per la loro sovrapponibilità e sono infondati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27674 del 20/12/2011, Rv. 620916 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 18528 del 09/09/2011, Rv. 619101 -01), cui si deve dare secondo il Collegio continuità (sicchè non occorre disporre il rinvio in pubblica udienza richiesto dalla parte). Secondo tali pronunce l 'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 configura una prestazione previdenziale che resta regolata, ai sensi dei commi 8e 12 della medesima disposizione, dalla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile". Ne consegue che la relativa istanza va presentata, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del d.P.R.n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla comunicazione del ricorso amministrativo, o dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia su di esso, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, senza che assumano rilievo il richiamo operato all'art. 37 della legge n. 88 del 1989, che mira solo ad individuare la gestione a carico della quale vengono posti gli oneri finanziari, né, ove la corresponsione avvenga anticipatamente ed in una unica soluzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, l'assunzione della natura di contributo finanziario, atteso l'espresso rinvio "in quanto applicabile" compiuto dal successivo comma 7 alla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Il terzo motivo deduce violazione delle medesime norme e pone questione di legittimità costituzionale per la brevità del termine. Il motivo è privo di pregio, atteso che sia la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. Sez. Lav. 15/9/2921 n. 24957) sia quella costituzionale (Corte cost. N. 192 del 2005) hanno rilevato che il termine decadenziale risponde a interessi di certezza giuridica meritevoli di tutela e non rende eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto. Il quarto motivo deduce violazione dell'articolo 360 co. 1 numero 5 c.p.c., in relazione a circolare e messaggi INPS circa la non applicabilità del termine decadenziale in materia. Il motivo è inammissibile in quanto non deduce un fatto decisivo, limitandosi a richiamare interpretazioni giuridiche seguite in passato dall’Istituto e contrastanti con l’assetto della materia ormai consolidato dalla giurisprudenza, mentre per altro verso le circolari interne e messaggi dell’Istituto sono state considerate dalla corte territoriale,che le ha espressamente richiamate. Il quinto motivo deduce violazione dell'articolo 6 decreto legge 103 del 1991, convertito in legge 166 del 1991, nonché 47 predetto, per avere la corte territoriale trascurato che la decadenza riguarda solo i ratei e non la prestazione. Il motivo non può trovare accoglimento. Nel caso, dagli atti risulta la presentazione di ricorso amministrativo per la prestazione in questione (in data 10/7/15, come riferito dal medesimo ricorrente) ed il decorso del termine di decadenza annuale, computato dalla definizione del contenzioso amministrativo (il deposito del ricorso introduttivo della lite è del 25/7/17). Il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia applicato la decadenza con riferimento all’intera prestazione richiesta, senza distinguere che solo parte dei ratei erano maturati nell’anno precedente il deposito del ricorso, mentre altra parte dei ratei sarebbero giunti a maturazione in epoca successiva al deposito del ricorso. La doglianza è però infondata, e ciò in quanto la prestazione richiesta, quale prestazione di carattere temporaneo, ha natura unitaria, ciò che implica (come precisato anche dalla giurisprudenza su ricordata, ed al pari di quanto avviene con l’indennità di disoccupazione, la cui disciplina è richiamata dalla normativa), da un lato, che il ricorso amministrativo avverso il diniego amministrativo della prestazione ha anch’esso natura unitaria e riguarda l’intera prestazione e, dall’altro lato, l’applicabilità di un unico termine decadenziale in relazione all’intera prestazione, ivi incluse le mensilità future erogabili. In tale contesto, la decadenza copre l’intera prestazione proprio in ragione della sua unitarietà, restando inapplicabile il principio della c.d. decadenza mobile, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alle diverse prestazioni di tipo pensionistico. Deve peraltro escludersi che il termine decadenziale decorra dalla data di maturazione dei singoli ratei a norma dell’art. 6 d.l. 166/91, convertito in legge 166 del 1991, e ciò, oltre che per l’unitarietà della prestazione e del ricorso amministrativo giàrilevate, perché la norma prevede la decorrenza dai ratei solo in caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo, qui invece avvenuta. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 36,416 e 420 c.p.c., nonché 47 dPR 639/70, per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata dall’assistito, in relazione all’omessa informazione dell’istituto circa il termine per agire in giudizio a pena di decadenza. Il motivo è inammissibile, in quanto non si parametra in alcun modo alla sentenza impugnata, che ha affermato l’autonoma originaria proponibilità della domanda e la estraneità della relativa causa petendi al titolo della pretesa originariamente in contestazione (e conseguentemente la non riconducibilità della stessa all’eccezione di decadenza formulata dall’INPS e la connessa non giustificabilità della tardiva proposizione in corso di causa). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im
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