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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 14832/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il reato di evasione è integrato dall'allontanamento dal luogo di restrizione, a prescindere dalla circostanza che il soggetto intenda sottrarsi definitivamente ai controlli, essendo inconferente il motivo, ove lo stesso non si correli a cogente necessità, nel caso di specie esclusa dalla stessa prospettazione difensiva, incentrata sull'esigenza di fare una passeggiata per sfuggire alla calura; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Co9siglie estensore [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il reato di evasione è integrato dall'allontanamento dal luogo di restrizione, a prescindere dalla circostanza che il soggetto intenda sottrarsi definitivamente ai controlli, essendo inconferente il motivo, ove lo stesso non si correli a cogente necessità, nel caso di specie esclusa dalla stessa prospettazione difensiva, incentrata sull'esigenza di fare una passeggiata per sfuggire alla calura; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Co9siglie estensore [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 14832/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris