Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30780/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27214/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del procuratore An- drea Malquori, in qualità di procuratrice dell'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rap- presentatae difesa dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; –resistente – per regolamento di competenza avverso la sentenzadel Tribunale di Firenze n. 3108/22, depositata l'8 novembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di procuratrice dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proponendo opposizione al de- creto n. 4341/21, emesso il 10ottobre 2021, con cui il Tribunale di Firenze, su ricorso della convenuta,gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 335.970,41, oltre interessi, dovuta dall'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in virtù di una serie di rapporti bancari dalla stessa intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata dall'[OSCURATO:PERSONA], e garantiti dall'attore me- diante la sottoscrizione di successive fideiussioni.

A sostegno della domanda, l'attore eccepì l'incompetenza per territorio del Giudice adìto, sostenendo che l'incorporazione della Cassa di Risparmio da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva comportatola modificazione del foro con- venzionale previsto dall'art. 16 del contratto di fideiussione stipulato il 30 novembre 2016; affermò inoltre la nullità del decreto per violazione dell'art.287 cod. proc. civ., l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito azionato e l'incompletezza della documentazione prodotta.

Si costituì l'[OSCURATO:PERSONA], riferendo che nella titolarità del credito era su- bentrata l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA], e replicando che l'incorporazione della Cassa di Risparmio di Firenze non aveva comportato la modificazione del foro convenzionale, individuato nel giudice del luogo in cui si trovava la sede legale della Banca al momento della stipulazione del contratto; nel merito, resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza dell'8 novembre 2022, il Tribunale di Firenze ha di- chiarato la propria incompetenza per territorio, revocando il decreto ingiun- tivo.

Premesso che l'art. 16 del contratto di fideiussione individuava il foro competente non già nel Tribunale di Firenze, ma in quello del luogo in cui aveva sede legale la Banca, il Tribunale ha osservato chela Cassa di Rispar- mio, che all'epoca della stipulazione aveva la propria sede legale in Firenze, si era fusa per incorporazione nell'[OSCURATO:PERSONA], e risultava pertanto estinta, mentre la Banca incorporante, che aveva agito in giudizio in qualità di successore nei diritti e negli obblighi della società incorporata, aveva la propria sede a Torino.

Ciò posto, e precisato che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, occorre fare riferimento alla situazione in atto al mo- mento della proposizione della domanda, ha conferito rilievo al luogo in cui la Banca aveva la sua sede legale alla data d'instaurazione del giudizio.

Ha escluso inoltre la possibilità di affermare la propria competenza sulla base dei criteri generali, rilevando che l'opposto[recte: l'opponente] aveva la propria residenza in Milano, l'obbligazione era sorta in Prato e avrebbe dovuto ese- guita in Milano o in Torino, a seconda che fosse considerata portabile o meno.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per regolamento di competenza l'[OSCURATO:PERSONA] l'Organa, per un solo motivo, illustrato anche con memoria.

L'Andriola non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. A sostegno dell'istanza, le ricorrenti denunciano la violazione dell'art.28 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., ribadendo che al momento della sottoscrizione della lettera di fideiussione, il foro con- venzionale individuato ai sensi dell'art. 16del contratto era quello di Firenze, dove si trovava la sede legale della Cassa di Risparmio, e sostenendo che tale foro non poteva subire alcuna modificazione per effetto del trasferimento della sede in altro luogo.

Contestano l'applicabilità dell'art. 5 cod. proc. civ., osservando che lo stesso si riferisce esclusivamente all'individuazione del foro legale, ed aggiungendo che, diversamente, l'accordo raggiunto tra le parti sarebbe travolto dal mutamento della situazione di fatto o della titolarità del credito.

Affermano infine che l'incorporazione della Cassa di Risparmio non poteva comportare la modificazione del foro convenzionale, risolvendosi nella assunzione da parte dell'incorporante dei diritti e degli obblighi già facenti capo all'incorporata e nella cancellazione di quest'ultima dal registro delle im- prese, senza modificazione delle clausole contrattuali.

1.1. Il ricorso è infondato.

In proposito, va infatti richiamato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione deve ritenersi sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche pre- visto dall'art. 19 cod. proc. civ., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice(cfr. Cass., Sez.

II, 27/07/2017, n. 18724; Cass., Sez.

III, 11/01/1989, n. 58): ove pertanto, anteriormente alla proposizione della do- manda, sia intervenuto un trasferimento della sede, il luogo al quale occorre fare riferimento, ai fini dell'individuazione del giudice competente, non è quello in cui la società aveva la sua sede al momento della stipulazione del contratto, ma quello in cui la medesima sede si trova alla data d'instaurazione del giudizio.

Tale principio, ritenuto applicabile anche al caso in cui, come nella specie, il mutamento della sede sia dovuto all'estinzione della società stipulante, determinata dall'incorporazione in un'altra società avente sede in un luogo diverso, la quale sia succeduta nei rapporti giuridici già facenti capo all'incorporata(cfr. Cass., VI, 18/11/2022, n. 34090), non si pone affatto in contrasto con l'art. 5 cod. proc. civ., il quale, nell'individuare il momento de- terminante ai fini della competenza, fa riferimento «alla legge vigenteed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda», in tal modo imponendo di tenere conto di eventuali mutamenti della disciplina le- gale e della situazione di fatto intervenuti in epoca anteriore, senza distin- guere in alcun modo tra i criteri di competenza previsti dalla legge ed il foro convenzionale.

Nella specie, d'altronde, come puntualmente rilevato dal Tribunale di Fi- renze, l'art. 16 del contratto stipulato tra l'opponente e la Cassa di Risparmio di Firenze, nell'individuare il giudice competente per le controversie che fos- sero insorte tra le parti, non faceva specificamente riferimento al foro di Fi- renze, nel cui circondario la Cassa di Risparmio aveva la sua sede all'epoca della stipulazione, ma, più genericamente, al foro del luogo in cui si trovava la sede della Banca, in tal modo avvalorando lasupposizione che, attraverso la predetta indicazione, le parti avessero inteso fare riferimento al foro gene- rale delle persone giuridiche, da individuarsi sulla base dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale, rilevato che successivamente alla stipulazione del contratto la Cassa di Risparmio si era estinta a seguito di fusione per incorporazione nell'[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sede a Torino, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in quello avente sede in quest'ultima città, anziché in quellodi Firenze, la cui compe- tenza doveva peraltro essere esclusa anche in base ai criteri generali di cui agli artt. 18 e ss. cod. proc. civ.

2. In conclusione, va quindi confermata la competenza per territorio del Tribunale di Torino, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire, previa rias- sunzione nei termini di legge, anche ai fini del regolamento delle spese rela- tive alla presente fase processuale.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27214/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del procuratore An- drea Malquori, in qualità di procuratrice dell'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rap- presentatae difesa dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; –resistente – per regolamento di competenza avverso la sentenzadel Tribunale di Firenze n. 3108/22, depositata l'8 novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di procuratrice dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proponendo opposizione al de- creto n. 4341/21, emesso il 10ottobre 2021, con cui il Tribunale di Firenze, su ricorso della convenuta,gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 335.970,41, oltre interessi, dovuta dall'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in virtù di una serie di rapporti bancari dalla stessa intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata dall'[OSCURATO:PERSONA], e garantiti dall'attore me- diante la sottoscrizione di successive fideiussioni. A sostegno della domanda, l'attore eccepì l'incompetenza per territorio del Giudice adìto, sostenendo che l'incorporazione della Cassa di Risparmio da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva comportatola modificazione del foro con- venzionale previsto dall'art. 16 del contratto di fideiussione stipulato il 30 novembre 2016; affermò inoltre la nullità del decreto per violazione dell'art.287 cod. proc. civ., l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito azionato e l'incompletezza della documentazione prodotta. Si costituì l'[OSCURATO:PERSONA], riferendo che nella titolarità del credito era su- bentrata l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA], e replicando che l'incorporazione della Cassa di Risparmio di Firenze non aveva comportato la modificazione del foro convenzionale, individuato nel giudice del luogo in cui si trovava la sede legale della Banca al momento della stipulazione del contratto; nel merito, resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza dell'8 novembre 2022, il Tribunale di Firenze ha di- chiarato la propria incompetenza per territorio, revocando il decreto ingiun- tivo. Premesso che l'art. 16 del contratto di fideiussione individuava il foro competente non già nel Tribunale di Firenze, ma in quello del luogo in cui aveva sede legale la Banca, il Tribunale ha osservato chela Cassa di Rispar- mio, che all'epoca della stipulazione aveva la propria sede legale in Firenze, si era fusa per incorporazione nell'[OSCURATO:PERSONA], e risultava pertanto estinta, mentre la Banca incorporante, che aveva agito in giudizio in qualità di successore nei diritti e negli obblighi della società incorporata, aveva la propria sede a Torino. Ciò posto, e precisato che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, occorre fare riferimento alla situazione in atto al mo- mento della proposizione della domanda, ha conferito rilievo al luogo in cui la Banca aveva la sua sede legale alla data d'instaurazione del giudizio. Ha escluso inoltre la possibilità di affermare la propria competenza sulla base dei criteri generali, rilevando che l'opposto[recte: l'opponente] aveva la propria residenza in Milano, l'obbligazione era sorta in Prato e avrebbe dovuto ese- guita in Milano o in Torino, a seconda che fosse considerata portabile o meno. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per regolamento di competenza l'[OSCURATO:PERSONA] l'Organa, per un solo motivo, illustrato anche con memoria. L'Andriola non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. A sostegno dell'istanza, le ricorrenti denunciano la violazione dell'art.28 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., ribadendo che al momento della sottoscrizione della lettera di fideiussione, il foro con- venzionale individuato ai sensi dell'art. 16del contratto era quello di Firenze, dove si trovava la sede legale della Cassa di Risparmio, e sostenendo che tale foro non poteva subire alcuna modificazione per effetto del trasferimento della sede in altro luogo. Contestano l'applicabilità dell'art. 5 cod. proc. civ., osservando che lo stesso si riferisce esclusivamente all'individuazione del foro legale, ed aggiungendo che, diversamente, l'accordo raggiunto tra le parti sarebbe travolto dal mutamento della situazione di fatto o della titolarità del credito. Affermano infine che l'incorporazione della Cassa di Risparmio non poteva comportare la modificazione del foro convenzionale, risolvendosi nella assunzione da parte dell'incorporante dei diritti e degli obblighi già facenti capo all'incorporata e nella cancellazione di quest'ultima dal registro delle im- prese, senza modificazione delle clausole contrattuali. 1.1. Il ricorso è infondato. In proposito, va infatti richiamato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione deve ritenersi sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche pre- visto dall'art. 19 cod. proc. civ., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice(cfr. Cass., Sez. II, 27/07/2017, n. 18724; Cass., Sez. III, 11/01/1989, n. 58): ove pertanto, anteriormente alla proposizione della do- manda, sia intervenuto un trasferimento della sede, il luogo al quale occorre fare riferimento, ai fini dell'individuazione del giudice competente, non è quello in cui la società aveva la sua sede al momento della stipulazione del contratto, ma quello in cui la medesima sede si trova alla data d'instaurazione del giudizio. Tale principio, ritenuto applicabile anche al caso in cui, come nella specie, il mutamento della sede sia dovuto all'estinzione della società stipulante, determinata dall'incorporazione in un'altra società avente sede in un luogo diverso, la quale sia succeduta nei rapporti giuridici già facenti capo all'incorporata(cfr. Cass., VI, 18/11/2022, n. 34090), non si pone affatto in contrasto con l'art. 5 cod. proc. civ., il quale, nell'individuare il momento de- terminante ai fini della competenza, fa riferimento «alla legge vigenteed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda», in tal modo imponendo di tenere conto di eventuali mutamenti della disciplina le- gale e della situazione di fatto intervenuti in epoca anteriore, senza distin- guere in alcun modo tra i criteri di competenza previsti dalla legge ed il foro convenzionale. Nella specie, d'altronde, come puntualmente rilevato dal Tribunale di Fi- renze, l'art. 16 del contratto stipulato tra l'opponente e la Cassa di Risparmio di Firenze, nell'individuare il giudice competente per le controversie che fos- sero insorte tra le parti, non faceva specificamente riferimento al foro di Fi- renze, nel cui circondario la Cassa di Risparmio aveva la sua sede all'epoca della stipulazione, ma, più genericamente, al foro del luogo in cui si trovava la sede della Banca, in tal modo avvalorando lasupposizione che, attraverso la predetta indicazione, le parti avessero inteso fare riferimento al foro gene- rale delle persone giuridiche, da individuarsi sulla base dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale, rilevato che successivamente alla stipulazione del contratto la Cassa di Risparmio si era estinta a seguito di fusione per incorporazione nell'[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sede a Torino, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in quello avente sede in quest'ultima città, anziché in quellodi Firenze, la cui compe- tenza doveva peraltro essere esclusa anche in base ai criteri generali di cui agli artt. 18 e ss. cod. proc. civ. 2. In conclusione, va quindi confermata la competenza per territorio del Tribunale di Torino, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire, previa rias- sunzione nei termini di legge, anche ai fini del regolamento delle spese rela- tive alla presente fase processuale. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'
Sentenza Cassazione n. 30780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris