CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 21161/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9046‒2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: Dogane-Dazi antidumping- avverso la sentenza n. 4427/09/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 19 ottobre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L'Amministrazione doganale: ‒ sulla scorta della segnalazione degli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF) di cui al Reg. (CEE), 23 maggio 1999, n. 1073, non ancora culminata in un rapporto finale, da cui emergeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno 2011 aveva importato prodotti (di viteria) realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come invece dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale applicato alle merci provenienti dalle Filippine; ‒ rilevata, pertanto, la violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del Reg. (CE) n. 771/2005, istitutivo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di acciaio inossidabile e di loro parti originari di alcuni paesi asiatici, tra i quali Taiwan, ed il Reg. (CE) n. 1890/2005 (come modificato dal reg. n. 768/2009), istitutivo del dazio antidumping definitivo; provvedeva alla revisione su base documentale delle bollette doganali relative ai beni importati nell’anno 2011, e, quindi, ad emettere nei confronti dell’importatrice [OSCURATO:SOCIETA]. e dello spedizioniere doganale [OSCURATO:SOCIETA]. gli avvisi di rettifica dell’accertamento n. 8234 e n. 8243 e gli atti di irrogazione delle sanzioni n. 8250 e n. 8253. 2. A seguito impugnazione di detti atti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., la CTP di Milano con sentenza n. 2401/23/2016 dichiarava inammissibile il ricorso avverso l’avviso di rettifica n. 3214 e all’atto di irrogazione delle sanzioni n. 3231 e l’accoglieva parzialmente avverso gli avvisi di rettifica n. 8234 e n. 8243 ritenendo applicabile al caso di specie il dazio “calmierato” del 16,1 per cento. 3. La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 4427/09/2018, riuniti i separati appelli proposti dall’Ufficio e dalla società, accoglieva l’appello proposto dalla società, respingendo quello dell’Ufficio, ed annullava gli atti impositivi in quanto agli stessi non erano stati allegati «né i verbali di accertamento né i documenti acquisiti dall’OLAF», né la relazione finale dell’OLAF, che neppure erano stati messi a disposizione della società. La CTR riteneva, inoltre, «doveroso esprimere il proprio orientamento anche in ordine» all’eccezione, pure proposta dalla società appellante, di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, che i giudici di appello ritenevano fondata. 4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui l’intimata replica con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo, chiedendo altresì la riunione del presente giudizio a quelli iscritti al n. 2446/2016, al n. 19701/2018 e al n. 5708/2019 R.G. di questa Corte. 5. La società controricorrente con atto del 3 marzo 2023 avanzava istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge. 6. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 203 52 del 2023, adottata a seguito di altra ordinanza interlocutoria, n. 7399 del 2023, emessa ai sensi dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., disponeva la sospensione del processo. 7. Con istanza del 10 ottobre 2023 la ricorrent e , dando atto di non aver aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione della causa. Considerato che: 1. Va preliminarmente rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 5708/2019 R.G. pendenti tra parti diverse e va rigettata l’analoga richiesta di riunione ai giudizi iscritti al n. 2446/2016 e al n. 19701/2018 R.G. di questa Corte, in quanto definiti rispettivamente con ordinanze n. 12385 del 2021 e n. 7241 del 2021. 2. Venendo, quindi al merito del ricorso, con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la difesa erariale censura la sentenza impugnata per aver omesso di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi proposti dalla controricorrente avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero con il pagamento nella misura ridotta di un terzo della sanzione applicata. 2.1. Al riguardo va rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha espressamente affermato nel controricorso che «nulla quaestio sul pagamento delle sanzioni da parte di King; tant’è vero che l’esponente non ha coltivato i motivi di ricorso proposti prima della definizione agevola delle stesse». Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla predetta società avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni (n. 8250 e n. 8253 del 2014). 3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ. 3.1. Sostiene che la CTR si era lungamente soffermata sull’analisi del diritto della società controricorrente al contraddittorio endoprocedimentale, che riteneva violato dall’Ufficio, pur se la predetta società nulla aveva dedotto al riguardo nell’originario ricorso, sicché la CTR avrebbe dovuto rilevare la novità del motivo proposto per la prima volta in grado di appello e dichiararlo inammissibile. 4. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che aveva erratola CTR a ritenere necessario il contraddittorio endoprocedimentale nonostante fosse stata nella specie rispettata la procedura prevista in materia doganale dall’art. 11 citato. 5. Con il quarto e quinto motivo, dedotti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza impugnata per «omesso esame della produzione della revoca del certificato di origine filippina delle merci verificate sia come prova del credito fiscale sia come requisito di validità degli atti impugnati». 6. Con il sesto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza impugnata per «omessa pronunzia sulla rilevanza del citato atto di revoca del certificato di origine filippina, invocata dall’Ufficio». 7. Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la «violazione artt. 904 e), 199 Reg 2454/93» per avere la CTR errato nel non ritenere che «l’assenza o la revoca di un certificato di origine preferenziale comporta il recupero della differenza daziaria, non potendo l’Unione sopportare le conseguenza degli errori dei fornitori degli importatori». 8. Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza impugnata per l’omesso esame della «produzione dei manifesti di carico delle merci ‒ riesportate in Italia ‒ con indicazione di origine taiwanese allo sbarco nelle Filippine ‒ contenuti come documenti nei citati CD prodotti ai nn 273 a ‒ 287 a ‒ 269 a ‒ 265 a, pag. 1 per il primo PVC e nn. 322 e 342 per il secondo PVC». 9. I motivi sono tutti inammissibili. 9.1. Invero, la CTR ha annullato gli atti impositivi sul rilievo che agli stessi non erano stati allegati «né i verbali di accertamento né i documenti acquisiti dall’OLAF», né la relazione finale dell’OLAF, che neppure erano stati «messi a disposizione della Società destinataria della rettifica e delle sanzioni, al fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa». 9.2. Inoltre, come detto sopra, la CTR, ritenendo «doveroso esprimere il proprio orientamento» in ordine al motivo di appello proposto dalla società con riferimento alla violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, ha individuato, come ulteriore ragione di nullità degli atti impositivi impugnati, proprio il mancato espletamento di tale attività nella fase endoprocedimentale, accogliendo la domanda proposta al riguardo dalla società contribuente. 9.3 Non vi è dubbio che nella specie la sentenza impugnata sia basata su due distinte "rationesdecidendi", per come confermato dall’affermazione contenuta nella parte finale della stessa in cui i giudici di appello danno espressamente atto di annullare gli atti impositivi impugnati accogliendo «i due ultimi motivi», tra cui, appunto, quello relativo al mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale. 9.4 Al riguardo va ricordato che «La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratiodecidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationesdecidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione» (Cass. n. 17182 del 2020, Rv n. 658567‒01; in termini anche Cass. n. 10815 del 2019, Rv. 653585‒01, e Cass. n. 21490 del 2005, Rv. 586047‒01) 9.5 Nella specie, nessuno dei motivi proposti dalla difesa erariale attinge la prima delle statuizioni della sentenza impugnata, ovvero quella con la quale i giudici di appello hanno sostanzialmente rilevato un difetto di motivazione degli atti impositivi per omessa allegazione agli stessi dei verbali di accertamento, dei documenti acquisiti dall’OLAF, della relazione finale dell’OLAF; documenti che neppure erano stati «messi a disposizione della Società destinataria della rettifica e delle sanzioni, al fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa». 10. Inammissibile è anche il ricorso incidentale, peraltro proposto in via subordinata, con cui la controricorrenteripropone i motivi di appello rimasti assorbiti, con cui aveva dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e censurato la sentenza impugnata che ha dato per accertata la responsabilità solidale della predetta società, quale rappresentante indiretta della società importatrice [OSCURATO:SOCIETA]., per errata interpretazione del d.m. n. 549 del 1992 e violazione degli artt. 202 e segg. C.D.C. 10.1. Invero, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile ilricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perchéassorbite dall'accoglimento di altra te si, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 29662 del 2023; conf. a Cass. n. 12680 del 2003). 11. Da quanto detto consegue che va accolto il primo motivo di ricorso e, con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., va dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società contribuente proposto avverso i soli provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, e dichiara inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. 12. Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto d a lla società contribuente avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni; dichiara inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentalee compensa le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren