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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 23223/2026

Testo disponibile della fonte

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appresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2377 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 379/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 05/05/2021 R.G.N. 784/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28392/2021Numero di raccolta generale 23223/2026La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimentDoat a pubblicazione 14/07/2026dell’appello di INPS avverso la sentenza di primo grado, cheaveva accolto la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] srl voltaa fruire interamente dell’incentivo di cui all’art. 7-ter co. 7 d.l.5/2009, ne ha accertato il diritto nella minor somma di €15.275,64, oltre interessi legali, per l’anno 2012, medianteconguaglio con le somme dovute dalla società a titolo dicontributi previdenziali e assistenziali.La Corte territoriale, stante il passaggio in giudicatodell’accertamento del diritto della società a fruire dell’incentivoe l’esclusione del contenzioso per l’annualità 2011, ha rilevato ilimiti del gravame alla sola misura dell’incentivo per l’anno 2012ed ha affidato a CTU il calcolo del quantum in conguaglio.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societàcooperativa, affidandosi a 2 motivi, a cui INPS resiste concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie inprossimità di udienza.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del13 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente società deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e non correttainterpretazione dell’art. 7-ter co.7 d.l. 5/2009 per avere la Corted’appello quantificato l’incentivo tenendo conto delle sommeautorizzate a seguito della documentazione presentata conmod.

SR41 anziché dei periodi di cassa integrazione autorizzaticon DM 20/2/13 e 25/1/13 atti a coprire l’intero anno 2012.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 coN.u m1e rno r.e gistro generale 28392/2021Numero sezionale 2377/20263 c.p.c, la violazione art. 7-ter co.7 in combinato dispoNsutmoe roc odi nra ccolta generale 23223/2026art. 100 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto dDait a pubblicazione 14/07/2026non poter trattare le domande con riferimento all’anno 2011sostenendone la carenza di interesse giuridico, concreto edNelle memorie di parte controricorrente l’INPS rappresenta chequesta Corte si è già pronunciata con ord. n. 9265/23 sullastessa sentenza oggetto del presente gravame, disponendonela cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, la qualesi era nelle more anche pronunciata con sentenza n. 606/2023,passata in giudicato.

Pertanto conclude per il rigetto del ricorsoe la conferma della sentenza di appello.Anche la società ricorrente deposita memoria difensiva nellaquale rappresenta un inconveniente tecnico in forza del qualeerano risultati iscritti a ruolo presso la Cancelleria di questaCorte due ricorsi avverso la medesima sentenza di Corted’appello n.379/2021; conferma la circostanza che il primoricorso, iscritto a RG. n.29331/21, è già stato definito conordinanza del 23/2/2023 pubblicata il 4/4/2023, e che la Corted’appello di Bologna, pronunciando nel giudizio di rinvio inriassunzione dalla cassazione, ha poi accertato il diritto dellaricorrente all’incentivo sull’intera somma.

Conclude perl’estinzione del giudizio, con compensazione spese, perintervenuto giudicato, considerato altresì che l’INPS ha dato giàpronta esecuzione alla sentenza.Il ricorso è inammissibile.Avverso l’impugnata sentenza n. 379/21 della Corte di appellodi Bologna si è già pronunciata questa Corte con ordinanzan.9265/23, che ha cassato con rinvio alla Corte territoriNaulmee rola re gistro generale 28392/2021Numero sezionale 2377/2026quale, con giudizio riassunto dalla odierna ricorrente, ha Naucmceroo ldti ora ccolta generale 23223/2026l’appello, confermato nel resto la sentenza di primo grado, hDaat a pubblicazione 14/07/2026accertato e dichiarato il diritto della società “di fruiredell’incentivo di cui all’art. 7-ter co.7 d.l. 5/2009, da esercitarsimediante conguaglio con le somme dovute a titolo di contributiprevidenziali e assistenziali, per l’importo di € 57.485,81 oltreinteressi legali”, condannando INPS a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] srlquanto da quest’ultima versatogli in ottemperanza alla sentenzad’appello n. 379/2021.

La produzione documentale allegata allememorie difensive dà conto, compiutamente, di quanto innanzi.Ostano alla prosecuzione del presente giudizio due rilevanticircostanze processuali: la pendenza, nelle more di fissazionedel presente giudizio di cassazione, di altro ricorso percassazione proposto dalla società avverso la medesimasentenza di appello, e la definizione del giudizio instaurato conil secondo ricorso (RG. 29331/21) con ordinanza di cassazionecon rinvio (ord. n. 9265/23), concluso nel successivo giudizioriassunto in appello (sent. n. 606/23 della Corte d’appello diBologna, in giudicato).

La res controversa è stata già decisa edefinita e non residuano circostanze o censure che non sianostate esaminate nel primo giudizio; l’eventuale prosecuzioneconfliggerebbe con il divieto di ne bis in idem.Inoltre, sul piano sostanziale dell’invocata tutela della posizionesoggettiva del ricorrente, la pronuncia resa in sede di rinvio ha,di fatto, soddisfatto la domanda attorea, essendo statoaccertato con efficacia di giudicato l’invocato diritto,riequilibrando le reciproche posizioni con le richiamatestatuizioni rese dalla Corte di merito nella sentenza n.606/2023.Numero registro generale 28392/2021Non si ravvisa, pertanto, alcun interesse a proseguire neNl umero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 23223/2026giudizio di cassazione né sotto il profilo processuale, poichDéat a pubblicazione 14/07/2026l’impugnata sentenza è stata travolta dalla precedentepronuncia di cassazione con rinvio, né sotto il profilo sostanzialeessendo stato affermato il diritto di fruire dell’incentivo nella suainterezza, come richiesto, con la condanna restitutoria a caricodi INPS di quanto versato da [OSCURATO:SOCIETA] in ottemperanza dellaprima sentenza della Corte territoriale n. 379/21.Discende la pronuncia di inammissibilità del ricorso percassazione per sopravvenuto difetto di interesse a proseguirenel giudizio di legittimità.Quanto al regime delle spese processuali esse vannocompensate, come richiesto dalla ricorrente nelle sue memorieillustrative, depositate successivamente alla memoria di INPSche aveva già rappresentato la pregressa definizione giudiziale.Seguono le disposizioni sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2377 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 379/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 05/05/2021 R.G.N. 784/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28392/2021Numero di raccolta generale 23223/2026La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimentDoat a pubblicazione 14/07/2026dell’appello di INPS avverso la sentenza di primo grado, cheaveva accolto la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] srl voltaa fruire interamente dell’incentivo di cui all’art. 7-ter co. 7 d.l.5/2009, ne ha accertato il diritto nella minor somma di €15.275,64, oltre interessi legali, per l’anno 2012, medianteconguaglio con le somme dovute dalla società a titolo dicontributi previdenziali e assistenziali.La Corte territoriale, stante il passaggio in giudicatodell’accertamento del diritto della società a fruire dell’incentivoe l’esclusione del contenzioso per l’annualità 2011, ha rilevato ilimiti del gravame alla sola misura dell’incentivo per l’anno 2012ed ha affidato a CTU il calcolo del quantum in conguaglio.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la societàcooperativa, affidandosi a 2 motivi, a cui INPS resiste concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie inprossimità di udienza.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del13 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente società deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e non correttainterpretazione dell’art. 7-ter co.7 d.l. 5/2009 per avere la Corted’appello quantificato l’incentivo tenendo conto delle sommeautorizzate a seguito della documentazione presentata conmod. SR41 anziché dei periodi di cassa integrazione autorizzaticon DM 20/2/13 e 25/1/13 atti a coprire l’intero anno 2012.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 coN.u m1e rno r.e gistro generale 28392/2021Numero sezionale 2377/20263 c.p.c, la violazione art. 7-ter co.7 in combinato dispoNsutmoe roc odi nra ccolta generale 23223/2026art. 100 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto dDait a pubblicazione 14/07/2026non poter trattare le domande con riferimento all’anno 2011sostenendone la carenza di interesse giuridico, concreto edNelle memorie di parte controricorrente l’INPS rappresenta chequesta Corte si è già pronunciata con ord. n. 9265/23 sullastessa sentenza oggetto del presente gravame, disponendonela cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, la qualesi era nelle more anche pronunciata con sentenza n. 606/2023,passata in giudicato. Pertanto conclude per il rigetto del ricorsoe la conferma della sentenza di appello.Anche la società ricorrente deposita memoria difensiva nellaquale rappresenta un inconveniente tecnico in forza del qualeerano risultati iscritti a ruolo presso la Cancelleria di questaCorte due ricorsi avverso la medesima sentenza di Corted’appello n.379/2021; conferma la circostanza che il primoricorso, iscritto a RG. n.29331/21, è già stato definito conordinanza del 23/2/2023 pubblicata il 4/4/2023, e che la Corted’appello di Bologna, pronunciando nel giudizio di rinvio inriassunzione dalla cassazione, ha poi accertato il diritto dellaricorrente all’incentivo sull’intera somma. Conclude perl’estinzione del giudizio, con compensazione spese, perintervenuto giudicato, considerato altresì che l’INPS ha dato giàpronta esecuzione alla sentenza.Il ricorso è inammissibile.Avverso l’impugnata sentenza n. 379/21 della Corte di appellodi Bologna si è già pronunciata questa Corte con ordinanzan.9265/23, che ha cassato con rinvio alla Corte territoriNaulmee rola re gistro generale 28392/2021Numero sezionale 2377/2026quale, con giudizio riassunto dalla odierna ricorrente, ha Naucmceroo ldti ora ccolta generale 23223/2026l’appello, confermato nel resto la sentenza di primo grado, hDaat a pubblicazione 14/07/2026accertato e dichiarato il diritto della società “di fruiredell’incentivo di cui all’art. 7-ter co.7 d.l. 5/2009, da esercitarsimediante conguaglio con le somme dovute a titolo di contributiprevidenziali e assistenziali, per l’importo di € 57.485,81 oltreinteressi legali”, condannando INPS a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] srlquanto da quest’ultima versatogli in ottemperanza alla sentenzad’appello n. 379/2021. La produzione documentale allegata allememorie difensive dà conto, compiutamente, di quanto innanzi.Ostano alla prosecuzione del presente giudizio due rilevanticircostanze processuali: la pendenza, nelle more di fissazionedel presente giudizio di cassazione, di altro ricorso percassazione proposto dalla società avverso la medesimasentenza di appello, e la definizione del giudizio instaurato conil secondo ricorso (RG. 29331/21) con ordinanza di cassazionecon rinvio (ord. n. 9265/23), concluso nel successivo giudizioriassunto in appello (sent. n. 606/23 della Corte d’appello diBologna, in giudicato). La res controversa è stata già decisa edefinita e non residuano circostanze o censure che non sianostate esaminate nel primo giudizio; l’eventuale prosecuzioneconfliggerebbe con il divieto di ne bis in idem.Inoltre, sul piano sostanziale dell’invocata tutela della posizionesoggettiva del ricorrente, la pronuncia resa in sede di rinvio ha,di fatto, soddisfatto la domanda attorea, essendo statoaccertato con efficacia di giudicato l’invocato diritto,riequilibrando le reciproche posizioni con le richiamatestatuizioni rese dalla Corte di merito nella sentenza n.606/2023.Numero registro generale 28392/2021Non si ravvisa, pertanto, alcun interesse a proseguire neNl umero sezionale 2377/2026Numero di raccolta generale 23223/2026giudizio di cassazione né sotto il profilo processuale, poichDéat a pubblicazione 14/07/2026l’impugnata sentenza è stata travolta dalla precedentepronuncia di cassazione con rinvio, né sotto il profilo sostanzialeessendo stato affermato il diritto di fruire dell’incentivo nella suainterezza, come richiesto, con la condanna restitutoria a caricodi INPS di quanto versato da [OSCURATO:SOCIETA] in ottemperanza dellaprima sentenza della Corte territoriale n. 379/21.Discende la pronuncia di inammissibilità del ricorso percassazione per sopravvenuto difetto di interesse a proseguirenel giudizio di legittimità.Quanto al regime delle spese processuali esse vannocompensate, come richiesto dalla ricorrente nelle sue memorieillustrative, depositate successivamente alla memoria di INPSche aveva già rappresentato la pregressa definizione giudiziale.Seguono le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito
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