CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24289/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penalein ordine a l reat o associativ o di cui all’art. 416 - bis cod. pen. da l qual e è statodefinitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la sua carenza sia in termini di individuazione della condotta ostativa sia sul piano della concreta incidenza dell’asserito contributo colposo dell’istante nella erronea emissione del provvedimento coercitivo.Evidenzia che nulla è stato argomentato in merito al fatto che Femia sapesse del ruolo di capo mafioso di [OSCURATO:PERSONA]. In sede di interrogatorio l’istante aveva dichiarato di conoscere Mazzaferro con cui aveva condivisodiversi anni di militanza nella stessa squadra di calcio, senza supporre alcunché della sua caratura criminale , trattandosi quindi di un rapporto di conoscenza penalmente irrilevante. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale nei confronti dell’interessato. Èinfatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Pertanto,è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Da questo punto di vista, l ’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Femia, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente in maniera decisiva all’emissione della misura cautelare. 4. Allo scopo sono stati valorizzati specifici comportamenti del Femia , non esclusi dal giudice della cognizionema anzi affermati, consistiti nell’avere l’istante gravitato in contesti di natura criminale, con particolare riguardo alle frequentazioni e ai contatti tra il Femia e [OSCURATO:PERSONA], capo di una cosca locale: l’istante era ben consapevole del rilevante ruolo criminale svolto dal Mazzaferro e , per come emerso dal le intercettazioni, aveva chiesto il ripetuto intervento dello stesso al fine di sfruttarne l’autorevolezza che il suo ruolo gli conferiva, tanto che costui era intervenuto prima e dopo le elezioni a sostegno del Femia, sia nella fase della predisposizione delle liste che per assicurare la formazione della Giunta comunale dopo l’elezione.È stato fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alla conversazione del 20.2.2008, da cui era emerso che il Femia era destinatario dei favori della coscaper mezzo dell’attività di intimidazione svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli altri candidati, ove non avessero osservato gli ordini impartiti dal Mazzaferro. In un’altra conversazioneera risultato come il Femia avesse informato il Frascà dell’intenzione di tale Ieraci di candidarsi, così da provocare l’intervento di Mazzaferro che aveva incaricato lo stesso Frascà di “parlare con Ieraci” già avvicinato da altri membri della famiglia. Proprio dalla consistenza di tali “contatti” del ricorrente con personaggi del menzionato sodalizio criminoso, la Corte della riparazione ha ragionevolmente reputato come il Femia abbia, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell’Autorità. In questa prospettiva,va qui ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (cfr. Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 –01; sulla stessa linea v. Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 -01). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente, quale parte soccombente, va anche condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchéalla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resisten