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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27048/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1668-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricarrente- avverso il provvedimento n. 167/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 01668 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -2- R.T1668/2022 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sell:enza della CTR della Calabria n. 167/02/2021 - depositata il 14.04.2021 - ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da cedificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del qua e il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pen3 di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni ven:i dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Cc il siderato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'imrocedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza dela Corte l'esistenza con il controricorso.

Cosituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito t:arcivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sa 33toria derivante dalla costituzione dei controricorrente ex art. 156 c.p.c.. (v. (cfr. Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez.

U n. 4859-81 e Cass. Sez.

U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).

In cnseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave de: deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cas3. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Va escluso che il giudice dell'impugnazione debba rendere l'a:testazione della sussistenza del presupposto processuale previsto da l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora la pronuncia adottata sia di improcedibilità del ricorso principale, per omesso deposito di quest'ultimo, e la mancata iscrizione a ruolo del rico-so precluda la debenza stessa del contributo unificato iniziale (Cass. n. 8728 del 2022).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento de;le spese, liquidate in C. 700,00 oltre spese prenotate a debito.

Rcma, 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente t.

Lucio ciotti \r 5•C Deposi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1668-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricarrente- avverso il provvedimento n. 167/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 01668 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- R.T1668/2022 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sell:enza della CTR della Calabria n. 167/02/2021 - depositata il 14.04.2021 - ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da cedificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del qua e il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pen3 di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni ven:i dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto). Cc il siderato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'imrocedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza dela Corte l'esistenza con il controricorso. Cosituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito t:arcivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sa 33toria derivante dalla costituzione dei controricorrente ex art. 156 c.p.c.. (v. (cfr. Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In cnseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave de: deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cas3. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Va escluso che il giudice dell'impugnazione debba rendere l'a:testazione della sussistenza del presupposto processuale previsto da l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora la pronuncia adottata sia di improcedibilità del ricorso principale, per omesso deposito di quest'ultimo, e la mancata iscrizione a ruolo del rico-so precluda la debenza stessa del contributo unificato iniziale (Cass. n. 8728 del 2022). P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento de;le spese, liquidate in C. 700,00 oltre spese prenotate a debito. Rcma, 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente t. Lucio ciotti \r 5•C Deposi
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