CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00722/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 110 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata sul ritenuto concorso del ricorrente nel reato di detenzione illecita di marijuana in quantità pari a 394 dosi e sulla esclusione della destinazione dello stupefacente ad uso personale e della ipotesi del fatto lieve); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il