CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 26039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17786/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 4702/2019 depositata il 18/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 4702/03/2019 che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 1220/09/2017, depositata in data 27/02/2017 e non notificata, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di rettifica e liquidazione 2009 ai fini dell'imposta di registro; 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’ unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.l. n. 50/2017 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente dichiarato inammissibile il gravame perché tardivo, senza considerare che il termine di impugnazione era stato sospeso per sei mesi ai sensi dell'articolo 11 comma 9 del DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 2. ritiene il Collegio, che, avendo riguardo al rilievo nomofilattico della questione in esame relativa alla effettiva portata precettiva ed alla interpretazione dell'articolo 11 , comma 9 , d.l. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 in relazione alle disposizioni relative al periodo di sospensione feriale dei termini, la causa debba essere trattata in pubblica udienza; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 6 luglio