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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44634/2021

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Oristano, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/8/2020 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammisisbilità del ricorso; lette le conclusioni presentate per l'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato ondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di un pergolato di m+Piti, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi.

Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla dimostrazione del concorso dello Scano nel reato, avendo i giudici del merito apoditticamente ed illogicamente escluso che il fatto sia attribuibile in via esclusiva ad uno dei due coimputati.

Con il secondo ed il terzo denunzia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione con riguardo alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose.

Osserva in tal senso come nell'istruttoria dibattimentale in alcun modo sia stato accertato in che modo la cosa oggetto di sottrazione fosse stata separata dal suo ancoraggio e come la Corte territoriale si sia limitata a ritenere integrata l'aggravante per il solo fatto del distacco della prima dalla seconda, a prescindere dunque dall'acquisizione della prova del danneggiamento o del mutamento di destinazione del bene.

Con il quarto ed ultimo motivo lamenta infine l'omesso esame dei motivi d'appello attinenti al trattamento sanzionatorio ed in particolare di quelli relativi all'invocata revisione del giudizio di equivalenza tra la contestata aggravante e la recidiva e la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

Va ricordato che ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. la sentenza può essere impugnata, oltre che nell'ipotesi di travisamento della prova, qualora venga denunziato il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sua motivazione, il quale ricorre ogni qual volta la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (ex multis Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, PG in proc.

Mannino, Rv. 246172).

Con riguardo in particolare al vizio di manifesta illogicità, lo stesso consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (ex multis Sez. 1, n. 53600/17 del 24/11/2016, Sanfilippo e altro, Rv. 271636).

In tal senso il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale sulla base della testimonianza dell'operante non può ritenersi manifestamente illogico, posto che il brano della sentenza censurato come illogico (ossia quello contenente il riferimento alla non verosimiglianza che due dei tre coimputati presenti sull'imbarcazione utilizzata per perpetrare il furto non fossero consapevoli delle intenzioni del terzo) deve essere letto nel contesto dell'intero discorso giustificativo, nel cui ambito assume la funzione di confutare l'obiezione difensiva per cui invece solo uno dei tre avrebbe perpetrato il reato.

E' poi irrilevante se fosse più proficuo occultare la refurtiva a bordo dell'imbarcazione, posto che questa è stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e dei suoi complici, mentre è tutt'altro che illogica la decisione di trainarla fuori bordo, consentendo eventualmente di liberarsene all'occorrenza.

Ed in maniera altrettanto logica i giudici del merito hanno dunque desunto dalla circostanza il concorso di tutti i protagonisti della vicenda nella consumazione del fatto.

Del tutto ininfluenti nell'economia della decisione risultano invece le ulteriori asserite aporie ravvisate dal ricorrente.

3. Infondati sono altresì il secondo e terzo motivo relativi alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.

Va infatti ribadito che per il secondo comma dell'art. 392 c.p. si ha "violenza sulle cose" allorchè la cosa venga danneggiata, trasformata ovvero ne venga mutata la destinazione.

Ed, infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussiste l'aggravante speciale di cui si tratta tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento della destinazione (Sez. 5, n. 24029 del 14 maggio 2010, Vigo, Rv. 247302).

Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie ricorra l'aggravante in questione, atteso che l'imputato ed il suo complice hanno inevitabilmente impiegato dell'energia fisica per separare la refurtiva dall'ancoraggio, atteso che tale azione presuppone logicamente quantomeno lo scioglimento della cima del pergolato da quella c.d.

"madre".

Azione, dunque, che richiede un quid pluris rispetto alla mera amotio del bene oggetto della sottrazione e che, alterando l'integrità funzionale della cima "madre", ne ha mutato la destinazione (che è per l'appunto di ancorare il pergolato), senza che in proposito rilevi la non irreversibilità di tale mutamento.

Inammissibile è infine il quarto motivo che non si confronta con la motivazione complessiva della sentenza dalla quale si desumono in maniera sufficientemente precisa le ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di respingere le richieste di revisione del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Oristano, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/8/2020 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammisisbilità del ricorso; lette le conclusioni presentate per l'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato ondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di un pergolato di m+Piti, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla dimostrazione del concorso dello Scano nel reato, avendo i giudici del merito apoditticamente ed illogicamente escluso che il fatto sia attribuibile in via esclusiva ad uno dei due coimputati. Con il secondo ed il terzo denunzia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi di motivazione con riguardo alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose. Osserva in tal senso come nell'istruttoria dibattimentale in alcun modo sia stato accertato in che modo la cosa oggetto di sottrazione fosse stata separata dal suo ancoraggio e come la Corte territoriale si sia limitata a ritenere integrata l'aggravante per il solo fatto del distacco della prima dalla seconda, a prescindere dunque dall'acquisizione della prova del danneggiamento o del mutamento di destinazione del bene. Con il quarto ed ultimo motivo lamenta infine l'omesso esame dei motivi d'appello attinenti al trattamento sanzionatorio ed in particolare di quelli relativi all'invocata revisione del giudizio di equivalenza tra la contestata aggravante e la recidiva e la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Va ricordato che ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. la sentenza può essere impugnata, oltre che nell'ipotesi di travisamento della prova, qualora venga denunziato il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sua motivazione, il quale ricorre ogni qual volta la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (ex multis Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, PG in proc. Mannino, Rv. 246172). Con riguardo in particolare al vizio di manifesta illogicità, lo stesso consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (ex multis Sez. 1, n. 53600/17 del 24/11/2016, Sanfilippo e altro, Rv. 271636). In tal senso il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale sulla base della testimonianza dell'operante non può ritenersi manifestamente illogico, posto che il brano della sentenza censurato come illogico (ossia quello contenente il riferimento alla non verosimiglianza che due dei tre coimputati presenti sull'imbarcazione utilizzata per perpetrare il furto non fossero consapevoli delle intenzioni del terzo) deve essere letto nel contesto dell'intero discorso giustificativo, nel cui ambito assume la funzione di confutare l'obiezione difensiva per cui invece solo uno dei tre avrebbe perpetrato il reato. E' poi irrilevante se fosse più proficuo occultare la refurtiva a bordo dell'imbarcazione, posto che questa è stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e dei suoi complici, mentre è tutt'altro che illogica la decisione di trainarla fuori bordo, consentendo eventualmente di liberarsene all'occorrenza. Ed in maniera altrettanto logica i giudici del merito hanno dunque desunto dalla circostanza il concorso di tutti i protagonisti della vicenda nella consumazione del fatto. Del tutto ininfluenti nell'economia della decisione risultano invece le ulteriori asserite aporie ravvisate dal ricorrente. 3. Infondati sono altresì il secondo e terzo motivo relativi alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. Va infatti ribadito che per il secondo comma dell'art. 392 c.p. si ha "violenza sulle cose" allorchè la cosa venga danneggiata, trasformata ovvero ne venga mutata la destinazione. Ed, infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussiste l'aggravante speciale di cui si tratta tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento della destinazione (Sez. 5, n. 24029 del 14 maggio 2010, Vigo, Rv. 247302). Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie ricorra l'aggravante in questione, atteso che l'imputato ed il suo complice hanno inevitabilmente impiegato dell'energia fisica per separare la refurtiva dall'ancoraggio, atteso che tale azione presuppone logicamente quantomeno lo scioglimento della cima del pergolato da quella c.d. "madre". Azione, dunque, che richiede un quid pluris rispetto alla mera amotio del bene oggetto della sottrazione e che, alterando l'integrità funzionale della cima "madre", ne ha mutato la destinazione (che è per l'appunto di ancorare il pergolato), senza che in proposito rilevi la non irreversibilità di tale mutamento. Inammissibile è infine il quarto motivo che non si confronta con la motivazione complessiva della sentenza dalla quale si desumono in maniera sufficientemente precisa le ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di respingere le richieste di revisione del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese