CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 27054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2276/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] A STELLUTI n. 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 909/2020 depositata il07/07/2020, R.G. n. 1696/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], l’accertamento del diritto di continuare a fruire, pur dopo la disdetta intimata da [OSCURATO:PERSONA],delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti sulla base di tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per erronea interpretazione dell’art. 27 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 25 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 33 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 33 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 38 e 30 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 51 del dpr 917/1986 e degli artt. 1362 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in punto di ricostruzione, sulla base della disciplina collettiva, delle caratteristiche dell’agevolazione in oggetto; 2. con il secondo motivodeduce violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e vizio di motivazione per omesso esame di punti decisivi, violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 1366 cod. civ. e violazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. , censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per non avere valutato, nell’escludere la natura del diritto quesito del beneficio in oggetto, che il pensionamento degli istanti era avvenuto quando la disciplina più favorevole era ancora in vigore; secondo parte ricorrente l’affermazione del principio di liberà recedibilità unilaterale aveva distolto la Corte di merito dalla verifica in ordine alla qualificazione della “voce” in questione, che ove riconosciuta di carattere retributivo avrebbe “presidiato” la natura di diritto quesito dello sconto tariffario; in questa prospettiva denunzia violazione dell’obbligo di motivazione; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1366 e 1375 cod. civ., nonché dell’art. 1373 secondo comma cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1,n. 3 cod. proc. civ. . Per i ricorrenti, quand’anche volesse accedersi alle generali condizioni economico-sociali che possano giustificare il recesso datoriale (appunto epocale, per esaurimento della funzione economico-sociale dell’Accordo), il recesso non venne esercitato in occasione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché si decise di sopprimere la riduzione tariffaria a partire solo dalle nuove assunzioni (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nei confronti di chi prestava già servizio alle dipendenze dell’[OSCURATO:PERSONA] (per costoro il CCNL del 23.4.1996 aveva rispettato il “diritto quesito”), ragione ulteriore per la quale l’impugnato recesso è contrario a correttezza e buona fede; 4. i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti; 4.1. le censure articolate sono inammissibili nelle parti in cui denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in una ipotesi preclusa dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale detto vizio non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso percassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019). In tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte v. Cass. n. 5528 del 2014), come non avvenuto( salvo quanto si dirà in prosieguo con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso). In ogni caso, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c., non tengono in adeguato conto le regole poste dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) che hanno espresso su tale norma princìpi di diritto, costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici, circa la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Inoltre, i motivi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto, oltre che, in via gradata, la denuncia dell’omesso esame di fatti decisivi, senza consentire un’adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da […] irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; Cass. n. 3141 del 2019; Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); 4.2. per quanto riguarda, in particolare, le plurime censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, chi ricorre trascura di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C.di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). L’elencazione seriale di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto che si assumono violate non rispetta il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale della strumentalità delle forme processuali –che comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo ogni singola violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002). Ancora, in ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di contratti o accordi collettivi anche rispetto a discipline collettive che non hanno la valenza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, così come invece richiesto dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c., e, per molti di essi, non vengono riportati i contenuti delle disposizioni, neanche a stralcio, né si indicano come e quando i contratti collettivi siano stati depositati e dove gli stessi siano rinvenibili (cfr., per il deposito integrale, Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; per gli oneri di localizzazione dei documenti v. Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013); 4.3. infine, non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 132, comma 1 n. 4 cod. proc. civ.; occorre premettere che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico - giuridico destinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez. Un.n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; le carenze motivazionali denunziate dai ricorrenti non consentono, già in astratto, di configurare un’ apparenza di motivazione nel senso sopra precisato in quanto le ragioni esposte dal giudice di appello consentono di ricostruire in maniera lineare i presupposti fattuali e giuridici della conferma del rigetto della pretesa azionata; invero, la Corte di merito, all’esito di una ricognizione delle fonti collettive, della quale dà espressamente atto ha ritenuto di escludere la natura retributiva del beneficio in oggetto e la configurabilità di esso quale diritto quesito; in coerenza con tale ricostruzione ha affermato che il diritto allo sconto tariffario ben poteva essere inciso dalla unilaterale disdetta datoriale intervenuta nel corso dell’anno 2015; 4.4. nei limiti residui in cui le censure articolate pongono questioni di diritto scrutinabili da questa Corte, si ritiene che le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata siano da condividere; ciò in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame, ha confermato la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio della agevolazioni tariffarie sui consumi dell’energia elettrica, dopo la disdetta dell’ottobre 2015 da parte del Gruppo [OSCURATO:PERSONA] (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513 del 2023); 4.5. invero, dagli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare dell’abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA] componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. Tanto premesso, in relazione alle specifiche questioni poste dai motivi in esame si osserva che è condivisibile la sentenza impugnata laddove esclude la natura retributiva del beneficio; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive induce ad escludere ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; lo sconto sui consumi di energia elettrica e la relativa misura erano previsti a prescindere dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; esso quindi era del tutto sganciato dal parametro di corrispettività con la prestazione lavorativa ed in quanto tale sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio chetrovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. Analogamente, nel senso dell’irrilevanza ai fini della questione controversa, depone la circostanza dell’assoggettamento a contribuzione del beneficio ai sensi dell’art. 12 Legge n. 153/1969, atteso cheil principio secondo il quale l'ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro " (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la possibilità di disdettare il beneficio che trovi il suo riconoscimento nella fonte collettiva; 4.6. alla luce delle superiori considerazioni è da escludere la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; 4.7. una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando, come nel caso di specie, vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass.n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); 4.8. in questa prospettiva prive di pregio risultano le deduzioni articolate dagli odierni ricorrenti, in particolare con l’ultimo motivo di ricorso, deduzioni intese a denunziare la pretesa non conformità a correttezza e buona fede della disdetta datoriale; a riguardo, è innanzitutto da sottolineare un profilo di inammissibilità ancorato alla modalità non autosufficiente con la quale i ricorrenti hanno dedotto la non configurabilità nella specie di doppia conforme ex art. 348 ter, ultimo comma cod. proc civ. (ricorso, pag. 22 e sg.); non viene, infatti, dimostrato mediante puntuale esposizione del contenuto della sentenza di primo grado che il giudice di prime cure non aveva affrontato il tema della violazione del principio di correttezza e buona fede; deve, in ogni caso, ulteriormente osservarsi che essendo la verifica della conformità a correttezza e buona fede della condotta datoriale istituzionalmente riservata al giudice di merito, parte ricorrente, non poteva limitarsi a contrapporre a quella fatta propria dalla Corte distrettuale ( v. sentenza, pag. 11) una diversa valutazione ma avrebbe dovuto a riguardo denunziare un vizio motivazionale nel rispetto delle prescrizioni del novellato art. 360, n. 5 cod. proc. civ. in relazione al quale assume rilievo esclusivamente l’omesso esame riferito a un fatto storico – fenomenico risultante dalla sentenza o dagli atti di causa, fatto neppure compiutamente individuato dagli odierni ricorrenti che si limitano a riproporre argomentazioni in diritto già disattese dal giudice di merito incentrate in larga parte sulla interpretazione delle disposizioni collettive; 5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento, secondo soccombenza, delle spese di lite; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,