CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 06319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01TXONI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Salerno con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento, emesso dal medesimo Tribunale in composizione monocratica, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta all'ottenimento del patrocinio a spese dello stato, richiesta dal ricorrente per la difesa nel giudizio penale n.6853/2017 R.G.N.R. 2. A sostegno del ricorso deduce violazione di legge riguardo alla ritenuta insussistenza della legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate, nei confronti della quale era stato regolarmente notificato il ricorso. Osserva il ricorrente che si trattava di una opposizione proposta ai sensi dell'art. 99, comma 2, DPR n.115 del 2002 che prevede che il ricorso deve essere notificato all'[OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata aveva invece erroneamente statuito che unico legittimato passivo sarebbe il Ministero della Giustizia in quanto titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento. La legittimazione del Ministero della giustizia non viene in considerazione nella fattispecie in esame, ma nel diverso caso del procedimento di opposizione alla liquidazione delle attività espletate nei giudizi civili o penali, ai sensi dell'art. 170 del DPR n.115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ritiene di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione ex art. 99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione deve essere notificato all'amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al Ministero della Giustizia, diversamente da quanto previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale il Ministero medesimo deve essere notiziato, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura (Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022 , Aissani, Rv. 283585 - 01). Al riguardo, vanno richiamate anche le pronunce delle Sezioni civili, secondo cui, in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'[OSCURATO:PERSONA], in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Sez. civ. 1, ord. n. 18670 del 23/09/2005, Rv. 583199 - 01; Sez. Civ. 6, Ord. n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066). Il ricorrente, pertanto, ha correttamente notificato l'opposizione solo all'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Sebbene quanto ricordato debba considerarsi assorbente, è comunque opportuno ribadire che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, nei procedimenti riguardanti il patrocinio a spese dello stato l'erronea individuazione del legittimato passivo non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell'atto nei confronti della Amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest'ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione (Sez. 4 - n. 44913 del 12/10/2023, Ronzitti, Rv. 285326 - 01; vedi anche Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016 , Attanasio, Rv. 266846 - 01). 4. Consegue a quanto esposto che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2024 Il t