CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2026
Cassazione n. 26357/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L MERITO, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;3662 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 516/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/09/2024 R.G.N. 235/2024;Numero registro generale 5136/2025 Numero di raccolta generale 26357/2026Numero sezionale 366u2/2d0i2t6a la relazione della causa svolta nella camera di conDsaigtali op udbebll icazione 07/10/202623/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio per l’accertamentodell’illegittimità del provvedimento di decadenza dallagraduatoria provinciale di prima fascia per il profilo dicollaboratore scolastico e di risoluzione del contratto di lavorocon l’I.C. Curti di [OSCURATO:PERSONA], la disapplicazione dei predettiprovvedimenti, l’ordine di reinserimento nella graduatoria,l’accertamento del diritto alla sottoscrizione di un contratto atempo indeterminato come da proposta di assunzione poirevocata, il risarcimento del danno in misura pari alleretribuzioni maturate sino alla riassunzione in servizio. Sicostituiva il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso, sulpresupposto della mancanza del titolo di studio dichiarato dalricorrente (diploma di qualifica professionale per operatore deiservizi di accoglienza, rilasciato nel 2013 dall’[OSCURATO:PERSONA]), il che invalidava il successivo inserimento nellegraduatorie e legittimava la risoluzione del contratto di lavoro.2. Il Tribunale di Varese rigettava il ricorso, rilevando lasussistenza di dubbi sulla veridicità del diploma di qualificaprofessionale.3. La Corte d’Appello di Milano, al contrario, accoglievaparzialmente l’appello (escludendo in fatto che fosse statadimostrata la falsità del titolo di studio, anche in relazioneall'intervenuta assoluzione, perché il fatto non sussiste, daldelitto di cui all'art. 483 c.p. contestato in sede penale allavoratore); dichiarava l’illegittimità del provvedimento didepennamento dalla graduatoria (decreto USR [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] XIV di Varese – prot. 1635 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dellaNumero registro generale 5136/2025 Numero di raccolta generale 26357/2026Numero sezionale 3662c/o20n26seguente risoluzione del contratto di lavoro aD attae pmupbobl icazione 07/10/2026indeterminato sottoscritto con l’I.C. Curti di [OSCURATO:PERSONA];condannava il Ministero appellato al risarcimento del danno infavore dell’appellante nella somma lorda di € 17.000 (indicatacome all'incirca corrispondente alla retribuzione indicatadall'appellante per un anno, periodo individuato quale temponecessario con la diligenza media per trovare una nuovaoccupazione), oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n.724/1994 dalla data della sentenza al saldo.4. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre ElioPatamia con due motivi. Resiste con controricorsol’amministrazione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 112 c.p.c. (art.360, n. 4, c.p.c.) per avere la Corte di Appello omesso dipronunciarsi sulla domanda svolta dal ricorrente in meritoall’immediato reinserimento nel proprio posto di lavoro,essendosi limitata a dichiarare l’illegittimità della risoluzione delcontratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con l’I.C.Curti di [OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo, contesta la quantificazione deldanno, invocando l’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 eallegando la propria condizione di disoccupazione, chiedendoche il risarcimento venga commisurato quantomeno a 24mensilità.3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.4. Effettivamente, dalla trascrizione delle conclusioni delricorso di primo grado, testualmente riportate nel ricorso percassazione, emerge l’assenza di statuizione espressa, nellaNumero registro generale 5136/2025 Numero di raccolta generale 26357/2026Numero sezionale 3662s/e20n26tenza impugnata, rispetto alla domanda di “sottoscDriaztiao npeu bdbil icazione 07/10/2026contratto a tempo indeterminato, come da proposta diassunzione poi revocata” (equivalente a domanda di ripristinodel rapporto di lavoro risolto per accertamento di falsità deltitolo di studio presentato, falsità poi esclusa in fatto).Trattandosi di domanda specifica consequenziale alla domanda(accolta) di declaratoria di illegittimità del cd. depennamentodalla graduatoria, non è configurabile un implicito rigetto dellastessa (come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione),perché il riconoscimento del risarcimento del danno non èincompatibile con l’ulteriore tutela anche ripristinatoriarivendicata.5. Dal punto di vista logico, la situazione è assimilabile aquella della tutela reale del posto di lavoro privato, in relazionealla quale è stato chiarito che la domanda di reintegrazione èlogicamente consequenziale alla domanda di accertamentodell'illegittimità del licenziamento, sicché il giudice che abbiadichiarato illegittimo il recesso con sentenza non definitiva,senza nulla dire sulla domanda di reintegrazione, può ordinarela reintegrazione medesima con la sentenza definitiva all'esitodel giudizio sul risarcimento dei danni cagionati dallicenziamento (Cass. n. 14327/2012) e che la reintegrazione,salvo il caso di espressa rinuncia ad essa, è compresa, comeeffetto tipico della tutela reale, nella domanda avente adoggetto la declaratoria di illegittimità od inefficacia del recessodel datore di lavoro (Cass. n. 8053/2022).6. L’esclusione di pronuncia sulla domanda in esame,pertanto, richiede una motivazione specifica, così comel’assenza di statuizione sul punto non consente di ricavare,come effetto naturale, un qualsiasi ordine all’amministrazioneNumero registro generale 5136/2025 Numero di raccolta generale 26357/2026Numero sezionale 3662in/2c02i6dente sul rapporto. Tale ambigua risultanza deteDramtai npau bbill icazione 07/10/2026vizio processuale denunciato.7. Parimenti fondato è il secondo motivo.8. Seppure nella fattispecie non si discuta di licenziamentoin senso tecnico, bensì di un provvedimento di risoluzione delcontratto di lavoro quale conseguenza dell’affermata, ma poiesclusa, mancanza di titolo di studio, operano i principi dicarattere generale secondo cui, in caso di diniego o di ritardonell’assunzione, il danno è pari alle retribuzioni perse, salval’eccezione e dimostrazione di aliunde perceptum.9. Invero, in materia di pubblico impiego contrattualizzato,in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A.,il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimentodei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizioconsistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e,quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potutoconseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita dellacondizione di inoccupazione o di occupazione con redditoinferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova deldanno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenzadi un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pistaprobatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codicedi rito. Il lavoratore può dimostrare l’entità del pregiudiziopatrimoniale e non patrimoniale subìto anche mediante il ricorsoa presunzioni, attraverso le quali, dalla complessiva valutazionedi precisi elementi dedotti, si possa coerentemente risalire alfatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, a seguito di ungiudizio di probabilità, basato sull’id quod plerumque accidit, invirtù della regola dell’inferenza probabilistica, che tenga contodi indizi gravi, precisi e concordanti, al netto dell’aliundeperceptum, derivante dal compimento di altra attivitàNumero registro generale 5136/2025 Numero di raccolta generale 26357/2026Numero sezionale 3662la/2v02o6rativa. Tale pregiudizio deve essere determinatDoa, tas epnubzabl icazione 07/10/2026necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sullabase del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potutoconseguire, ove tempestivamente assunto. Sotto il profilo delriparto dell’onere probatorio, l’introduzione della domanda edella pretesa risarcitoria di altro non necessita se non delladenuncia, con l’atto introduttivo, di un danno consistente nellatardiva (e a maggior ragione omessa) attribuzione del posto equindi della perdita delle retribuzioni (elementi di prova deldanno da ritardata assunzione). Del resto, per l’identificazionedel danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presuppostodel pregiudizio consistente nella mancata tempestivaretribuzioni, e ciò in quanto la vicenda fattuale di inoccupazioneod occupazione a condizioni deteriori è l’effetto concreto dellamancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardanoil piano della prova, e non quello dell’introduzione delladomanda e della pretesa risarcitoria (in termini Cass. n.17367/2025 e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n.17223/2023).10. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni di cuisopra, il ricorso dev’essere accolto e l’impugnata sentenza vacassata, con rimessione della causa dinanzi alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, cuiNumero registro generale 5136/2025 Numero di raccolta generale 26357/2026Numero sezionale 366d2/2e0m26anda di provvedere anche sulle spese del giuDdaitzai op ubdbi licazione 07/10/2026legittimità.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 23 settembre2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]