CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza emessa il 17/10/2022 dalla Corte di appelllo di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso,; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 21 novembre 2011 dal Tribunale di Livorno che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 13 aprile 2012. /t1 v 2. Avverso la sentenza, l'imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello rigettato la relativa istanza sottolineando unicamente che l'art. 131-bis cod. peri, non può trovare applicazione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, così dimenticando che il delitto contestato è stato commesso prima della novella del 2019, che ha inserito, al secondo comma, l'inapplicabilità della causa di non punibilità per tale reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata va annullata con rinvio. 2. Occorre premettere che l'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen. è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") che stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma della norma citata, quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La scelta legislativa è stata quella di escludere dal campo di applicazione della causa di non punibilità alcuni reati commessi ai danni dei pubblici ufficiali, perché ritenuti meritevoli di speciale protezione. 3. Nel caso in esame il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 13 aprile 2012, cioè quando il testo della norma non prevedeva che il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. fosse ostativo all'applicazione della causa di non punibilità in esame, ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti. Da ciò consegue che, essendo il fatto contestato al ricorrente antecedente alla modifica legislativa, il giudice di secondo grado non poteva escludere, come avvenuto, il riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione dell'odierna formulazione. Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, quarto comma, cod.pen. cioè della lex mitior che, nella specie, è quella vigente all'epoca in cui il fatto è stato commesso. Tale conclusione si conforma al pacifico orientamento giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, per cui il concetto di disposizione più favorevole (o più sfavorevole) non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche, in melius (o in peius), al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame. 4. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, che si adeguerà al principio di diritto sopra indicato. P.Q.M . Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. C