CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 07497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 109-30964/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'ari:. 157, comma secondo, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza 2ttenuante speciale, sicché non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, dovendosi avere riguardo al limite edittale massimo previsto, per l'ipotesi-base, dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. (Sez. U, n. 9567 del 21/04/1995, Rv. 202003 - 01; Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.