CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 02597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26923/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e Associati unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Annualità 2008 e sanzioni direttiva madre-figlia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e Associati unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2347/2016, depositata in data 20 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale limitatamente al secondo, al terzo e al quinto motivo, ritenendo assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale; quanto all’istanza di estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha ritenuto il procedimento, allo stato,non documentalmente verificabile. Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato dello Stato dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione della regolarità della procedura di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., parte del gruppo multinazionale malese KNM, distribuiva, nel periodo d’imposta 2008, dividendi per euro 2.800.000,00 alla propria diretta controllante olandese, la KNM Europa BV. Con p.v.c. del 13.03.2012, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Milano contestava l’abuso della c.d. “Direttiva madre-figlia”, con riguardo alla distribuzione dei predetti dividendi, laddove, al fine di beneficiare della non assoggettabilità della ritenuta alla fonte dei dividendi distribuiti dalla società controllata alla controllante (ove entrambe risiedono nel territorio della Comunità europea), veniva interposta la KNM Europa BV solo formalmente beneficiaria dei dividendi. In data 19.04.2013, l’Ufficio notificava alla società contribuente l’avviso di accertamento n. T9B07DH01257, con cui contestava la mancata applicazione delle ritenute sui dividendi distribuiti e ne pretendeva il versamento per la presunta “infedele dichiarazione” del sostituto d’imposta. In data 09.09.2013, l’Ufficio notificava altresì l’avviso di accertamento n. T9BIRDH00046, con cui venivano irrogate le sanzioni relative all’omesso versamento delle ritenute già oggetto del precedente accertamento. 2. Avverso gli avvisi di accertamento, la società contribuente proponeva due distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 224/2015, previa riunione dei ricorsi, rigettava i motivi preliminari di ricorso (assorbendo quelli subordinati), decidendo, tuttavia, il merito in favore della società contribuente; in particolare, veniva riconosciuta l’assenza dei presupposti di fatto su cui si poteva fondare il disconoscimento del regime “madre- figlia”. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva in giudizio anche la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 2347/2016, depositata in data 20 aprile 2016, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio. 6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi e l’Ufficio ha proposto ricorso affidandolo a due motivi. Di conseguenza, sia l’Ufficio che la società contribuente hanno resistito con controricorso e, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale. Con ordinanza interlocutoria 22807 del 27.07.2023, la Corte disponeva la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, avendo il contribuente avanzato apposita istanza al fine di dichiarare di volersi avvalere della definizione agevolata. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026 per la quale la contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, settimo comma, della l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto irrilevante l’assenza di qualsivoglia motivazione dell’atto di accertamento in ordine agli specifici e decisivi elementi addotti nelle osservazioni al processo verbale di constatazione, i quali sarebbero stati idonei ad inficiare gli stessi presupposti dell’accertamento. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis, quinto comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 11, commi 12 e 13, della l. n. 413/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che le norme procedimentali indicate in rubrica non fossero applicabili al caso di specie. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha condotto adeguate verifiche circa lo scopo della detenzione delle partecipazioni da parte della società olandese. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D. Lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una motivazione meramente apparente e, altresì, contenente affermazioni tra loro inconciliabili. 1.5 Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., non avendo svolto alcuna verifica circa la titolarità del reddito e la disponibilità della società olandese del medesimo, ha fondato la propria decisione sulla pretesa assenza di dipendenti in capo alla società olandese, non facendo, in questo modo, corretta applicazione del concetto di beneficiario effettivo. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di tutte le circostanze decisive prospettate dalla ricorrente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è pronunciata su una pluralità di circostanze (pacifiche in causa) prospettate dalla società, le quali erano tutte quante determinanti ed idonee ad escludere che la società contribuente detenesse la partecipazione al solo fine di beneficiare della Direttiva e che operasse come società “conduit”. 1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 471/1997 e dell’art. 3, secondo comma, del D. Lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha disposto l’annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni (contenente le sanzioni per l’”omesso versamento”) ma ha annullato, invece, le sole sanzioni per l’”infedele dichiarazione”, così violando il principio secondo cui “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. 1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’applicazione del principio del favor rei», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi in relazione alla richiesta di applicazione del principio del favor rei, esposta in sede di costituzione in appello. 1.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1 e 6, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato la mancanza di colpevolezza del sostituto d’imposta. 1.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla necessità di annullare le sanzioni ai sensi degli artt. 5, comma 1 e 6, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 472/1997», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha fornito alcuna risposta circa la richiesta di applicare, nel caso di specie, le disposizioni rilevanti in tema di sanzioni e loro annullamento. 2. Quanto al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con il primo motivo così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 41/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato la sanzione per infedele dichiarazione opinando che l’ammontare dei dividendi era stato correttamente dichiarato. 2.1. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata e così rubricato: «In subordine – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.» l’Ufficio lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nell’annullare la sanzione per infedele dichiarazione, non ha esaminato alcuni fatti che, se considerati, avrebbero portato ad una decisione diversa. 3. Preliminarmente, va rilevato che, ai sensi dell’art. 1, c. 197, L. n. 197/2022, in data 7 settembre 2023, la società ricorrente ha depositato le domande di definizione della lite regolarmente notificate all’Agenzia delle Entrate, dichiarando che le domande non includevano le ricevute di pagamento, in quanto le imposte dovute per la definizione erano già state interamente versate in via provvisoria; dichiarava altresì che, comunque, non era intervenuto alcun diniego della definizione entro il termine (30 settembre 2024) previsto dall’art. 1, c. 200, della predetta L. n. 197/2022, né oltre tale termine e, conseguentemente, chiedeva estinguersi il proprio giudizio. Orbene, con ulteriore memoria depositata in data 15 dicembre 2025, la società contribuente ha depositato le quietanze dei pagamenti effettuati in corso di causa e l’Agenzia delle Entrate, ancora una volta, non ha rilevato nulla. Di poi, in udienza, l’Avvocato Generale dello Stato dichiarava avvenuta e completata la definizione agevolata, contestualmente richiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 3.1. In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione dell