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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10848/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11645/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:PERSONA] 6-8 -intimati - avverso la sentenza delTribunale di Tivoli n. 387 del 31 / 3 /202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 / 2 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] − l a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), esecutata nelle procedure esecutive immobiliari riunite nn. 1764/2005 e 349/2013 del Tribunale di Tivoli, proponeva – in data 29/6/2019 – opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso il primo atto di pignoramento “in rettifica” eseguito nel 2005, in quanto recante dati catastali completamente errati, e avverso il secondo atto di pignoramento del 2013, in quanto compiuto da difensore privo del potere di rappresentanza; − i l giudice dell ’ esecuzione, con l ’ ordinanza del 23/9/2019, dichiarava improcedibile l’esecuzione n. 1764/2005, perché l’erroneità dei dati identificativi dei beni determinava la nullità del pignoramento, non suscettibile di essere sanata dal successivo atto del 2013 (dal quale era scaturita la procedura riunita n. 349/2013), dato che la corretta identificazione dei cespiti staggiti non poteva spiegare effetto ex tunc e sanante rispetto al precedente pignoramento invalido; con lo stesso provvedimento il giudice reputava inammissibile l’opposizione avverso il pignoramento del 2013, formulata per difetto di procura del difensore che l’aveva eseguito, in quanto tardivamente proposta, così come tardiva era la denuncia relativa alla mancata previa notifica del titolo e del precetto; − i l giudizio di merito si concludeva con la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 387 del 31/3/2023, che respingeva l’opposizione, in quanto l’impossibilità di sanare gli effetti di un pignoramento invalido attraverso un successivo pignoramento “in rettifica”«non vale a privare di effetti la procura alle liti già validamente conferita al difensore con riferimento alla procedura esecutiva immobiliare, come invece preteso dall’opponente, trattandosi di profili distinti.

Tanto più che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell’esecuzione ha espressamente disposto l’acquisizione da parte della cancelleria di tutti gli atti depositati nel fascicolo della procedura R.G.E.I. n. 1764/2005, che sono così confluiti nella procedura R.G.E.I. 349/2013 … In questo senso, si ritiene che non possa essere ascritta alcuna rilevanza alla mera circostanza che la procura alle liti fosse fisicamente apposta in calce all’atto di costituzione del difensore, depositato nella prima procedura poi riunita alla procedura R.G.E.I. 349/2013.

Dal mero dato della localizzazione della procura, non può difatti derivare alcun restringimento dei poteri che con essa la parte ha inteso conferire al difensore, estesi al compimento di tutte le attività volte al conseguimento della tutela giudiziaria, tra cui deve necessariamente comprendersi anche la notifica del successivo pignoramento.

La procura speciale rilasciata al difensore, quand’anche a margine o in calce all’atto di costituzione, conserva difatti una sua specifica identità negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica, e non è con questo in rapporto di dipendenza o subordinazione, per cui dalla nullità dell’atto introduttivo non può farsi discendere, necessariamente, la nullità del mandato alle liti.»; − a vverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; − resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − n on svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Agenzia delle Entrate -Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] delle Ginestre 6-8; − la ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; − all ’ esito della camera di consiglio del 26 / 2 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − è superfluo esaminare l ’ impugnazione, perché l ’ opposizione agli atti esecutivi avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era ab origine inammissibile, sicché la pronuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c.; − a nche sulla scorta di Cass., Sez. 3, 22/02/2008, n. 4652, Rv. 601882 - 01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016 (che si riferisce proprio al difetto dello ius postulandio della rappresentanza o della capacità di agire), la mancanza del potere rappresentativo in capo al difensore che ha iniziato il processo esecutivo comporta l’invalidità del pignoramento e inficia anche i successivi atti del processo esecutivo nei quali lo stesso difetto si riproduce; − i nfatti, si tratta di un vizio che integra una di quelle «situazioni invalidanti che si risolvono in nullità non sanabili … – di per sé considerate gravi ed eccezionali … – [e che, però,] non implicano affatto la facoltà di esperire l’opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termine prescritto, bensì la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di rilevare ex officio (eventualmente su istanza ex art. 486 cod. proc. civ.) un vizio determinante l’improseguibilità dell’esecuzione e quella, per la parte interessata, di impiegare il rimedio exart. 617 cod. proc. civ. per i successivi atti del processo esecutivo in cui il vizio insanabile si riproduca, ma pur sempre nel termine perentorio decorrente dal giorno in cui essi siano compiuti o conosciuti e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi del processo» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 35878 del 06/12/2022); − n el caso di specie è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l ’ atto di pignoramento eseguito nel maggio 2013; − manca una espressa statuizione del giudice di merito sulla tempestività dell’opposizione introdotta; − infatti, il Tribunale si limita ad osservare: «Quanto all ’ eccepita nullità insanabile del secondo pignoramento immobiliare, per difetto dello ius postulandi, esclude invece l’opponente che l’impugnativa possa essere considerata tardiva.

Ritiene, al riguardo, richiamando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che gli atti posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, siano affetti da nullità insanabile e che la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura debba essere rilevata e dichiarata dal giudice dell’esecuzione in qualsiasi momento del procedimento, anche d’ufficio.

La tesi dell’opponente si fonda, in sintesi, sul presupposto secondo cui la procura rilasciata in favore del difensore costituitosi nel procedimento R.G.E.I. n. 1764/2005 (in sostituzione del precedente difensore che aveva notificato precetto e pignoramento) essendo il primo pignoramento nullo, non sarebbe stata più valida e, dal momento che era stato notificato un secondo autonomo atto di pignoramento, sarebbe stato necessario anche il rilascio da parte del creditore di una autonoma procura, non potendosi far riferimento a quella già presente nella prima procedura esecutiva.

Tali argomentazioni non paiono tuttavia condivisibili per le seguenti ragioni.», ma, nel prosieguo, respinge nel merito senza mai esaminare la tempestività dell’opposizione; − pertanto , la tardività dell ’ opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., se non coperta da giudicato interno, può e deve essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità e l’inosservanza del termine di decadenza processuale comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’azione non poteva proporsi (arg. da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8501 del 25/03/2021, Rv. 660855-01); − in conclusione, come già anticipato e per le ragioni suesposte, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c . perché l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l ’ atto di pignoramento (risalente a diversi anni prima) non poteva essere proposta; − ai sensi dell ’ art. 385, comma 2, c.p.c ., nel dispositivo si provvede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Tivoli, sulle spese del giudizio di merito, in considerazione dell’inammissibilità del rimedio impiegato dall ’ odiern a ricorrent e e configurandosi , quindi , una sua soccombenza, benché in rito ed ufficiosamente rilevata, sulla sua domanda; − alla decisione consegue altresì la condanna del la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infine , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.le spese del grado di merito, liquidatein complessivi Euro 7.281,00, oltre ad accessori di legge; condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del grado di merito, liquidatein Euro 3.579,00, oltre ad accessori di legge; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.100 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11645/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:PERSONA] 6-8 -intimati - avverso la sentenza delTribunale di Tivoli n. 387 del 31 / 3 /202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 / 2 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] − l a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), esecutata nelle procedure esecutive immobiliari riunite nn. 1764/2005 e 349/2013 del Tribunale di Tivoli, proponeva – in data 29/6/2019 – opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso il primo atto di pignoramento “in rettifica” eseguito nel 2005, in quanto recante dati catastali completamente errati, e avverso il secondo atto di pignoramento del 2013, in quanto compiuto da difensore privo del potere di rappresentanza; − i l giudice dell ’ esecuzione, con l ’ ordinanza del 23/9/2019, dichiarava improcedibile l’esecuzione n. 1764/2005, perché l’erroneità dei dati identificativi dei beni determinava la nullità del pignoramento, non suscettibile di essere sanata dal successivo atto del 2013 (dal quale era scaturita la procedura riunita n. 349/2013), dato che la corretta identificazione dei cespiti staggiti non poteva spiegare effetto ex tunc e sanante rispetto al precedente pignoramento invalido; con lo stesso provvedimento il giudice reputava inammissibile l’opposizione avverso il pignoramento del 2013, formulata per difetto di procura del difensore che l’aveva eseguito, in quanto tardivamente proposta, così come tardiva era la denuncia relativa alla mancata previa notifica del titolo e del precetto; − i l giudizio di merito si concludeva con la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 387 del 31/3/2023, che respingeva l’opposizione, in quanto l’impossibilità di sanare gli effetti di un pignoramento invalido attraverso un successivo pignoramento “in rettifica”«non vale a privare di effetti la procura alle liti già validamente conferita al difensore con riferimento alla procedura esecutiva immobiliare, come invece preteso dall’opponente, trattandosi di profili distinti. Tanto più che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell’esecuzione ha espressamente disposto l’acquisizione da parte della cancelleria di tutti gli atti depositati nel fascicolo della procedura R.G.E.I. n. 1764/2005, che sono così confluiti nella procedura R.G.E.I. 349/2013 … In questo senso, si ritiene che non possa essere ascritta alcuna rilevanza alla mera circostanza che la procura alle liti fosse fisicamente apposta in calce all’atto di costituzione del difensore, depositato nella prima procedura poi riunita alla procedura R.G.E.I. 349/2013. Dal mero dato della localizzazione della procura, non può difatti derivare alcun restringimento dei poteri che con essa la parte ha inteso conferire al difensore, estesi al compimento di tutte le attività volte al conseguimento della tutela giudiziaria, tra cui deve necessariamente comprendersi anche la notifica del successivo pignoramento. La procura speciale rilasciata al difensore, quand’anche a margine o in calce all’atto di costituzione, conserva difatti una sua specifica identità negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica, e non è con questo in rapporto di dipendenza o subordinazione, per cui dalla nullità dell’atto introduttivo non può farsi discendere, necessariamente, la nullità del mandato alle liti.»; − a vverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; − resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − n on svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Agenzia delle Entrate -Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] delle Ginestre 6-8; − la ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; − all ’ esito della camera di consiglio del 26 / 2 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − è superfluo esaminare l ’ impugnazione, perché l ’ opposizione agli atti esecutivi avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era ab origine inammissibile, sicché la pronuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c.; − a nche sulla scorta di Cass., Sez. 3, 22/02/2008, n. 4652, Rv. 601882 - 01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016 (che si riferisce proprio al difetto dello ius postulandio della rappresentanza o della capacità di agire), la mancanza del potere rappresentativo in capo al difensore che ha iniziato il processo esecutivo comporta l’invalidità del pignoramento e inficia anche i successivi atti del processo esecutivo nei quali lo stesso difetto si riproduce; − i nfatti, si tratta di un vizio che integra una di quelle «situazioni invalidanti che si risolvono in nullità non sanabili … – di per sé considerate gravi ed eccezionali … – [e che, però,] non implicano affatto la facoltà di esperire l’opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termine prescritto, bensì la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di rilevare ex officio (eventualmente su istanza ex art. 486 cod. proc. civ.) un vizio determinante l’improseguibilità dell’esecuzione e quella, per la parte interessata, di impiegare il rimedio exart. 617 cod. proc. civ. per i successivi atti del processo esecutivo in cui il vizio insanabile si riproduca, ma pur sempre nel termine perentorio decorrente dal giorno in cui essi siano compiuti o conosciuti e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi del processo» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 35878 del 06/12/2022); − n el caso di specie è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l ’ atto di pignoramento eseguito nel maggio 2013; − manca una espressa statuizione del giudice di merito sulla tempestività dell’opposizione introdotta; − infatti, il Tribunale si limita ad osservare: «Quanto all ’ eccepita nullità insanabile del secondo pignoramento immobiliare, per difetto dello ius postulandi, esclude invece l’opponente che l’impugnativa possa essere considerata tardiva. Ritiene, al riguardo, richiamando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che gli atti posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, siano affetti da nullità insanabile e che la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura debba essere rilevata e dichiarata dal giudice dell’esecuzione in qualsiasi momento del procedimento, anche d’ufficio. La tesi dell’opponente si fonda, in sintesi, sul presupposto secondo cui la procura rilasciata in favore del difensore costituitosi nel procedimento R.G.E.I. n. 1764/2005 (in sostituzione del precedente difensore che aveva notificato precetto e pignoramento) essendo il primo pignoramento nullo, non sarebbe stata più valida e, dal momento che era stato notificato un secondo autonomo atto di pignoramento, sarebbe stato necessario anche il rilascio da parte del creditore di una autonoma procura, non potendosi far riferimento a quella già presente nella prima procedura esecutiva. Tali argomentazioni non paiono tuttavia condivisibili per le seguenti ragioni.», ma, nel prosieguo, respinge nel merito senza mai esaminare la tempestività dell’opposizione; − pertanto , la tardività dell ’ opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., se non coperta da giudicato interno, può e deve essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità e l’inosservanza del termine di decadenza processuale comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’azione non poteva proporsi (arg. da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8501 del 25/03/2021, Rv. 660855-01); − in conclusione, come già anticipato e per le ragioni suesposte, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c . perché l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l ’ atto di pignoramento (risalente a diversi anni prima) non poteva essere proposta; − ai sensi dell ’ art. 385, comma 2, c.p.c ., nel dispositivo si provvede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Tivoli, sulle spese del giudizio di merito, in considerazione dell’inammissibilità del rimedio impiegato dall ’ odiern a ricorrent e e configurandosi , quindi , una sua soccombenza, benché in rito ed ufficiosamente rilevata, sulla sua domanda; − alla decisione consegue altresì la condanna del la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infine , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.le spese del grado di merito, liquidatein complessivi Euro 7.281,00, oltre ad accessori di legge; condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del grado di merito, liquidatein Euro 3.579,00, oltre ad accessori di legge; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.100 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del co
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