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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18182/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 4632/2024 depositata il 16/7/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n.01720200004198890000, avente ad oggetto IRPEF per l’anno 2016 edIVA per l’anno 2018, emessa a seguito di controlli automatizzati ai sensidegli artt. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 36 bis d.P.R. 600/1973, deducendovizi di carattere formale (omessa notifica ed allegazione degli attipresupposti, omessa motivazione, mancanza di sottoscrizione,prescrizione e decadenza).Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che resisteva al ricorso; non sicostituiva, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento rigettava ilricorso.2.

Il contribuente proponeva appello al quale resisteva la sola Agenziadelle Entrate.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniarigettava l’appello, osservando che: la cartella era stata emessa a seguitodi controlli automatizzati e, dunque, non vi erano atti presupposti daallegare, né vi era necessità di inviare la comunicazione di irregolarità,peraltro trasmessa al contribuente, dal momento che nel caso di specieerano contestati solo versamenti omessi o tardivi; non si era verificata ladecadenza, sebbene la notifica della cartella fosse avvenuta il 26/11/2021,in considerazione della proroga dei termini di cui all’art. dall’art 68, commi1 e 4bis d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020; erano corrette la notificazione ela motivazione della cartella; del tutto generiche erano le considerazionidel contribuente circa l’esistenza di controcrediti verso l’Amministrazione.3.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026È rimasta intimata, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1° nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24,47, 53 della Costituzione, nonché all’ art. 6 comma 4°, l. 212/2000.Il contribuente ha dedotto che «l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovutodifferenziare la cartella riferita all’I.R.P.E.F. del 2016 rispetto all’altrariferita all’I.V.A. del 2018, consentendo al sottoscritto di valutare sevaleva la pena onorare l’una cartella rispetto all’altra, oppure pagareentrambe, oppure, com’è accaduto, non pagare né l’una né l’altra.Trattandosi, infatti, di somme distinte, riferite ad anni diversi, dettaAgenzia avrebbe dovuto chiedere le somme con cartelle parimenti distinte.Così operando, non ha rispettato il disposto di legge».1.2 Il motivo è inammissibile.Va osservato che l’inammissibilità deriva innanzi tutto dal fatto che,con il motivo in questione, si fanno valere differenti vizi tra quelli di cuiall’art. 360 c.p.c..

Al riguardo va osservato che «il ricorso per cassazionearticolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che riconducono,cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencatidall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censurapermette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esameseparato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi,numerati singolarmente» (Cass. n. 11152/2025); nel caso di specie,tuttavia, non è possibile isolare le doglianze ed esaminarle separatamentericonducendole ai singoli vizi richiamati.1.3 Deve aggiungersi che il motivo in esame non contiene alcunacritica alla sentenza d’appello, ma si limita a denunciare un vizio, comeavviene normalmente in un giudizio tributario di merito; si tratta peraltroNumero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026di una censura nuova, in quanto dagli atti non risulta che sia stataproposta in precedenza.1.4 Il motivo, poi, è comunque inammissibile con riguardo allaviolazione di cui al n. 5) in considerazione sia della doppia conforme (art.360, comma 4°, c.p.c.) che delle modalità con le quali è formulato dalmomento che il ricorrente avrebbe dovuto «indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (cosìCass.

Sez.

U. n. 8053/2014).1.5 Il motivo non è idoneo neppure a veicolare una doglianza perviolazione di legge; infatti «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura,di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa» (Cass. sez.

U. n. 23745/2020).2.1 Con il secondo motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24,47, 53 della Costituzione, nonché all’ art. 6 comma 4°, l. 212/2000.Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il ricorrente ha dedotto nuovamente la «incostituzionalità dell’art. 68commi 1 e 4 bis del D.L. 18/2020, convertito in Legge con il n.27/2020, amotivo che detto articolo non andava applicato alle cartelle prescritte(fattispecie) o prossime alla prescrizione.

Evidentemente, nonappartenendo lo scrivente a nessuna associazione ricreativa, l’Agenziadelle Entrate lo ha voluto considerare persona ancora fortemente reattiva,capace di esprimere l’attualità del suo pensiero in materia di sommeincassate dallo Stato, che, poi, le sperpera in tante maniere»; la prorogadei termini non sarebbe consentita in uno stato di diritto.In ordine alle modalità di formulazione del motivo valgono leconsiderazioni svolte in relazione al primo; è tuttavia possibilecomprenderne il contenuto, in quanto il ricorrente ha lamentatol’incostituzionalità della normativa emergenziale dovuta alla pandemia diCovid 19.2.2 Il motivo è infondato.Lo stesso è dedotto in termini assai generici.

Va comunque osservatoche la proroga dei termini di decadenza – che potrebbe dar luogo a dubbidi legittimità costituzionale se compiuta sic et simpliciter e senzaspecifiche ragioni – nel caso di specie, è disposta da norme di carattereeccezionale legate alla situazione, parimenti eccezionale, venutasi arealizzare per effetto della pandemia di Covid

19. Peraltro, taledisposizione trovava giustificazione anche nelle misure a favore deicontribuenti che sospendevano i termini dei pagamenti che scadevano nelmedesimo periodo, contenute nello stesso articolo 68 d.l. 18/2020.3.1 Con il terzo motivo, sono stati denunciati i vizi di cui all’art. 360,comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 47, 53 dellaCostituzione, nonché all’ art. 6, comma 4°, l. 212/2000.Ad avviso del contribuente la comunicazione di irregolarità sarebbedovuta in ogni caso «per dar modo al diretto interessato (nella fattispecieil sottoscritto), di capire se il professionista contabile abbia potutoNumero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026commettere, in buona fede, qualche errore»; non era comunquedimostrata l’avvenuta comunicazione di irregolarità in data 24/6/2019.3.2 Il motivo è inammissibile oltre che per le modalità con le quali èformulato, come già rilevato in ordine al primo, anche per le seguentiragioni.La CGT di secondo grado ha ritenuto correttamente eseguita lacomunicazione di irregolarità in data 24/6/2019, sicché tale valutazione dimerito non può più essere contestata in sede di giudizio di legittimità.Tale circostanza rende superfluo l’esame dell’altra questione relativa alfatto che tale comunicazione andrebbe eseguita in ogni caso.3.3 Al riguardo, appare comunque opportuno ricordare che costituisceprincipio consolidato dal quale non vi sono ragioni per discostarsi quellosecondo il quale «l’emissione della cartella di pagamento con le modalitàpreviste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art.54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola lapreventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo chela procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare merierrori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nelladichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano omeno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituiremera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento,oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del2000» (Cass. n. 1711/2018; nello stesso senso, cfr., ex multis, Cass. n.18163/2025; Cass. n. 18405/2021).4.1 Con il quarto motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24,47, 53 della Costituzione, nonché all’ art. 6, comma 4°, l. 212/2000.Con tale motivo il contribuente ha dedotto di essere creditore da moltianni nei confronti dell’Amministrazione per crediti derivanti da indennizziex l. 89/2001 di importo maggiore rispetto a quelli richiesti con la cartella.Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026Sul punto, tuttavia, la CGT di secondo grado «ha omesso ogni esame» eper tale ragione il ricorrente ha riproposto la questione.4.2 Il motivo è inammissibile oltre che per le ragioni esposte inrelazione al primo motivo, anche per le seguenti considerazioni.Va innanzi tutto osservato che il contribuente nulla ha dedotto circa isuoi presunti crediti, sicché il motivo difetta di specificità.4.3 Non è poi comunque ravvisabile un’omessa pronuncia, peraltroneppure chiaramente contestata dal ricorrente, in quanto la CGT si èpronunciata al riguardo, osservando che «assolutamente generiche edininfluenti ai fini del presente giudizio sono, infine, le doglianze delcontribuente relative alla esistenza di presunti crediti vantati dalla parteprivata nei confronti della Amministrazione».

Con riguardo a taleaffermazione, peraltro attinente al merito della controversia, il ricorrentenon ha sollevato alcuna critica.5.1 Con il quinto motivo, sono stati denunciati i vizi di cui all’art. 360,comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 47, 53 dellaCostituzione, nonché all’ art. 6, comma 4°, l. 212/2000.Con questo motivo il ricorrente ha rappresentato che «sta subendo unatrattenuta superiore ad euro seicento, in danno del rateo mensilepensionistico.

Conseguentemente, ha chiesto e chiede il rimborso diquanto lo Stato ha finora incassato.

Spiega, infatti, che la pensione non èaltro che un risparmio legato alla libera attività forense (fattispecie),motivo per cui, nel rispetto dell’art. 47 della [OSCURATO:PERSONA], lo Statoavrebbe dovuto e dovrebbe evitare detta trattenuta».5.2 Anche il motivo in esame è inammissibile, giacché non contienealcuna critica alla sentenza impugnata, né riguarda gli atti che formanooggetto del presente giudizio.

Peraltro, se anche lo si volesse interpretarecome una richiesta conseguente all’eventuale accoglimento del ricorso, lastessa andrebbe al più rivolta al giudice del rinvio.Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/20266.

Il ricorso va quindi rigettato.

Il ricorrente va condannato alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favoredell’Agenzia delle Entrate, in considerazione della soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 2.400,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 4632/2024 depositata il 16/7/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n.01720200004198890000, avente ad oggetto IRPEF per l’anno 2016 edIVA per l’anno 2018, emessa a seguito di controlli automatizzati ai sensidegli artt. 54 bis d.P.R. 633/1972 e 36 bis d.P.R. 600/1973, deducendovizi di carattere formale (omessa notifica ed allegazione degli attipresupposti, omessa motivazione, mancanza di sottoscrizione,prescrizione e decadenza).Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che resisteva al ricorso; non sicostituiva, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento rigettava ilricorso.2. Il contribuente proponeva appello al quale resisteva la sola Agenziadelle Entrate.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniarigettava l’appello, osservando che: la cartella era stata emessa a seguitodi controlli automatizzati e, dunque, non vi erano atti presupposti daallegare, né vi era necessità di inviare la comunicazione di irregolarità,peraltro trasmessa al contribuente, dal momento che nel caso di specieerano contestati solo versamenti omessi o tardivi; non si era verificata ladecadenza, sebbene la notifica della cartella fosse avvenuta il 26/11/2021,in considerazione della proroga dei termini di cui all’art. dall’art 68, commi1 e 4bis d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020; erano corrette la notificazione ela motivazione della cartella; del tutto generiche erano le considerazionidel contribuente circa l’esistenza di controcrediti verso l’Amministrazione.3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026È rimasta intimata, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1° nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24,47, 53 della Costituzione, nonché all’ art. 6 comma 4°, l. 212/2000.Il contribuente ha dedotto che «l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovutodifferenziare la cartella riferita all’I.R.P.E.F. del 2016 rispetto all’altrariferita all’I.V.A. del 2018, consentendo al sottoscritto di valutare sevaleva la pena onorare l’una cartella rispetto all’altra, oppure pagareentrambe, oppure, com’è accaduto, non pagare né l’una né l’altra.Trattandosi, infatti, di somme distinte, riferite ad anni diversi, dettaAgenzia avrebbe dovuto chiedere le somme con cartelle parimenti distinte.Così operando, non ha rispettato il disposto di legge».1.2 Il motivo è inammissibile.Va osservato che l’inammissibilità deriva innanzi tutto dal fatto che,con il motivo in questione, si fanno valere differenti vizi tra quelli di cuiall’art. 360 c.p.c.. Al riguardo va osservato che «il ricorso per cassazionearticolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che riconducono,cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencatidall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censurapermette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esameseparato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi,numerati singolarmente» (Cass. n. 11152/2025); nel caso di specie,tuttavia, non è possibile isolare le doglianze ed esaminarle separatamentericonducendole ai singoli vizi richiamati.1.3 Deve aggiungersi che il motivo in esame non contiene alcunacritica alla sentenza d’appello, ma si limita a denunciare un vizio, comeavviene normalmente in un giudizio tributario di merito; si tratta peraltroNumero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026di una censura nuova, in quanto dagli atti non risulta che sia stataproposta in precedenza.1.4 Il motivo, poi, è comunque inammissibile con riguardo allaviolazione di cui al n. 5) in considerazione sia della doppia conforme (art.360, comma 4°, c.p.c.) che delle modalità con le quali è formulato dalmomento che il ricorrente avrebbe dovuto «indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (cosìCass. Sez. U. n. 8053/2014).1.5 Il motivo non è idoneo neppure a veicolare una doglianza perviolazione di legge; infatti «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura,di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa» (Cass. sez. U. n. 23745/2020).2.1 Con il secondo motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24,47, 53 della Costituzione, nonché all’ art. 6 comma 4°, l. 212/2000.Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il ricorrente ha dedotto nuovamente la «incostituzionalità dell’art. 68commi 1 e 4 bis del D.L. 18/2020, convertito in Legge con il n.27/2020, amotivo che detto articolo non andava applicato alle cartelle prescritte(fattispecie) o prossime alla prescrizione. Evidentemente, nonappartenendo lo scrivente a nessuna associazione ricreativa, l’Agenziadelle Entrate lo ha voluto considerare persona ancora fortemente reattiva,capace di esprimere l’attualità del suo pensiero in materia di sommeincassate dallo Stato, che, poi, le sperpera in tante maniere»; la prorogadei termini non sarebbe consentita in uno stato di diritto.In ordine alle modalità di formulazione del motivo valgono leconsiderazioni svolte in relazione al primo; è tuttavia possibilecomprenderne il contenuto, in quanto il ricorrente ha lamentatol’incostituzionalità della normativa emergenziale dovuta alla pandemia diCovid 19.2.2 Il motivo è infondato.Lo stesso è dedotto in termini assai generici. Va comunque osservatoche la proroga dei termini di decadenza – che potrebbe dar luogo a dubbidi legittimità costituzionale se compiuta sic et simpliciter e senzaspecifiche ragioni – nel caso di specie, è disposta da norme di carattereeccezionale legate alla situazione, parimenti eccezionale, venutasi arealizzare per effetto della pandemia di Covid 19. Peraltro, taledisposizione trovava giustificazione anche nelle misure a favore deicontribuenti che sospendevano i termini dei pagamenti che scadevano nelmedesimo periodo, contenute nello stesso articolo 68 d.l. 18/2020.3.1 Con il terzo motivo, sono stati denunciati i vizi di cui all’art. 360,comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 47, 53 dellaCostituzione, nonché all’ art. 6, comma 4°, l. 212/2000.Ad avviso del contribuente la comunicazione di irregolarità sarebbedovuta in ogni caso «per dar modo al diretto interessato (nella fattispecieil sottoscritto), di capire se il professionista contabile abbia potutoNumero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026commettere, in buona fede, qualche errore»; non era comunquedimostrata l’avvenuta comunicazione di irregolarità in data 24/6/2019.3.2 Il motivo è inammissibile oltre che per le modalità con le quali èformulato, come già rilevato in ordine al primo, anche per le seguentiragioni.La CGT di secondo grado ha ritenuto correttamente eseguita lacomunicazione di irregolarità in data 24/6/2019, sicché tale valutazione dimerito non può più essere contestata in sede di giudizio di legittimità.Tale circostanza rende superfluo l’esame dell’altra questione relativa alfatto che tale comunicazione andrebbe eseguita in ogni caso.3.3 Al riguardo, appare comunque opportuno ricordare che costituisceprincipio consolidato dal quale non vi sono ragioni per discostarsi quellosecondo il quale «l’emissione della cartella di pagamento con le modalitàpreviste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art.54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola lapreventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo chela procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare merierrori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nelladichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano omeno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituiremera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento,oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del2000» (Cass. n. 1711/2018; nello stesso senso, cfr., ex multis, Cass. n.18163/2025; Cass. n. 18405/2021).4.1 Con il quarto motivo di ricorso sono stati denunciati i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24,47, 53 della Costituzione, nonché all’ art. 6, comma 4°, l. 212/2000.Con tale motivo il contribuente ha dedotto di essere creditore da moltianni nei confronti dell’Amministrazione per crediti derivanti da indennizziex l. 89/2001 di importo maggiore rispetto a quelli richiesti con la cartella.Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/2026Sul punto, tuttavia, la CGT di secondo grado «ha omesso ogni esame» eper tale ragione il ricorrente ha riproposto la questione.4.2 Il motivo è inammissibile oltre che per le ragioni esposte inrelazione al primo motivo, anche per le seguenti considerazioni.Va innanzi tutto osservato che il contribuente nulla ha dedotto circa isuoi presunti crediti, sicché il motivo difetta di specificità.4.3 Non è poi comunque ravvisabile un’omessa pronuncia, peraltroneppure chiaramente contestata dal ricorrente, in quanto la CGT si èpronunciata al riguardo, osservando che «assolutamente generiche edininfluenti ai fini del presente giudizio sono, infine, le doglianze delcontribuente relative alla esistenza di presunti crediti vantati dalla parteprivata nei confronti della Amministrazione». Con riguardo a taleaffermazione, peraltro attinente al merito della controversia, il ricorrentenon ha sollevato alcuna critica.5.1 Con il quinto motivo, sono stati denunciati i vizi di cui all’art. 360,comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 47, 53 dellaCostituzione, nonché all’ art. 6, comma 4°, l. 212/2000.Con questo motivo il ricorrente ha rappresentato che «sta subendo unatrattenuta superiore ad euro seicento, in danno del rateo mensilepensionistico. Conseguentemente, ha chiesto e chiede il rimborso diquanto lo Stato ha finora incassato. Spiega, infatti, che la pensione non èaltro che un risparmio legato alla libera attività forense (fattispecie),motivo per cui, nel rispetto dell’art. 47 della [OSCURATO:PERSONA], lo Statoavrebbe dovuto e dovrebbe evitare detta trattenuta».5.2 Anche il motivo in esame è inammissibile, giacché non contienealcuna critica alla sentenza impugnata, né riguarda gli atti che formanooggetto del presente giudizio. Peraltro, se anche lo si volesse interpretarecome una richiesta conseguente all’eventuale accoglimento del ricorso, lastessa andrebbe al più rivolta al giudice del rinvio.Numero registro generale 4927/2025Numero sezionale 4233/2026Numero di raccolta generale 18182/2026Data pubblicazione 05/06/20266. Il ricorso va quindi rigettato. Il ricorrente va condannato alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favoredell’Agenzia delle Entrate, in considerazione della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in € 2.400,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/5/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18182/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris